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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 20/01/2025 al n. 59 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 20/11/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Pecorella Renzo Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: a) accertare e dichiarare che dal giugno 2023 al
18 ottobre 2024 la sig.ra ha di fatto svolto attività di lavoro domestico Parte_1
(badante) per tredici - quattordici ore giornaliere e sette giorni alla settimana alle dipendenze della sig.ra ; b) accertare che la ricorrente ha diritto di CP_1 ricevere i compensi per le ore di lavoro ordinario e straordinario prestate dal giugno
2023 al 18 ottobre 2024, ed in particolare l'intero stipendio di ottobre 2024 e le tredicesime mensilità e, per l'effetto, condannare la sig.ra a pagare alla CP_1 ricorrente a tali titoli euro 46.696,18, di cui 21.982,18 per orario normale, 22.464,00 per lavoro straordinario, 2.250,00 per tredicesime mensilità 2023 e 2024, ovvero le diverse somme che saranno ritenute di giustizia, con interessi legali dal giorno della domanda al saldo, detraendo gli acconti di complessivi euro 22.500,00; c) accertare che la sig.ra , nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della sig.ra Parte_1
, non ha goduto di riposi settimanali e, per l'effetto, condannare la CP_1 convenuta a pagare alla ricorrente a titolo di indennità la somma di euro 20.217,60, ovvero la diversa che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
d) accertare che la sig.ra , nel periodo Parte_1 in cui ha lavorato alle dipendenze della sig.ra , non ha fruito di ferie e, CP_1 per l'effetto, condannare la convenuta a corrisponderle a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, euro 5.000,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
e) accertare che la sig.ra , avendo lavorato alle dipendenze della sig.ra Parte_1
dal giugno 2023 al 18 ottobre 2024, ha diritto alla corresponsione del CP_1 trattamento di fine rapporto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla ricorrente a tale titolo euro 1.700,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
f) condannare la sig.ra alla rifusione di spese e competenze di lite, con CP_1 distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore antistatario, che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari.
In via istruttoria: come da ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/01/2025 asseriva di aver svolto Parte_1 dal giugno 2023 al 18 ottobre 2024 attività di assistenza famigliare alle dipendenze di , presso la di lei abitazione sita in Stregna, frazione Zamir n. 3. CP_1
Affermava di aver assistito quotidianamente la , persona non autosufficiente, CP_1 aiutandola ad alzarsi dal letto, accompagnandola in bagno per le necessità fisiologiche, curandone l'igiene personale, preparandole colazione e pasti, lavando e stirando abiti e lenzuola, aiutandola ad assumere i farmaci e collocandola a letto la sera. Oltre a ciò, affermava di aver provveduto alle pulizie della casa, un fabbricato di diciotto stanze, utilizzato anche per lo svolgimento di attività di Bed & Breakfast, e di aver preparato i pasti, lavato e stirato i vestiti anche per fratello Persona_1 della resistente.
Asseriva di aver svolto tale attività lavorativa per sette giorni su sette e per una media dalle tredici alle quattordici ore al giorno, di non aver fruito di riposi settimanali o di giornate di ferie, di aver chiesto più volte alla la regolarizzazione del rapporto CP_1 di lavoro ma di aver sempre ricevuto un diniego. Per questo motivo aveva interrotto il rapporto di lavoro dal 18/10/2024.
La ricorrente dava atto di aver ricevuto da luglio 2023 a settembre 2024 una somma di euro 1.500,00 mensili per un totale di euro 9.000,00 per il periodo da luglio 2023 a dicembre 2023 e di euro 13.500,00 per il periodo da gennaio a settembre 2024. Lamentava, tuttavia, di non aver ricevuto la retribuzione relativa all'ultima mensilità di ottobre 2024 e quella per il lavoro straordinario, nonché le tredicesime, le indennità sostitutive per ferie non godute e il t.f.r.
Agiva, pertanto, in giudizio al fine di veder riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro, a suo dire inquadrabile nel livello C super del CCNL lavoro domestico, e la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di quanto non ricevuto a titolo di differenze retributive, tredicesime mensilità 2023 e 2024, lavoro straordinario, indennità sostitutive ferie e TFR.
2. Parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 01/07/2025
Il procedimento veniva istruito documentalmente;
veniva inoltre ammesso l'interrogatorio formale della resistente, la quale non si presentava per renderlo, nonostante la ritualità della notifica del provvedimento con il quale tale mezzo istruttorio era stato disposto.
Con memoria depositata in data 31/10/2025 parte ricorrente allegava conteggi effettuati da un consulente del lavoro, quantificando la somma dovuta in complessivi
€. 6.072,07.
3. La sola parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedeva alla discussione orale all'udienza del giorno 20/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
4. I fatti posti a sostegno della domanda azionata sono in parte già provati sulla base della documentazione in atti.
Le prove documentali, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente suffragate dal comportamento processuale della resistente, che non si è costituita in giudizio disinteressandosi, quindi, dell'intera vicenda e rinunciando così a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa avversaria. Le circostanze di cui ai capitoli della narrativa dell'atto introduttivo devono, inoltre, ritenersi ammesse, poiché parte resistente non si è presentata, senza addurre alcun giustificato motivo, a rendere l'interpello formale.
In particolare, risultano provate le prestazioni lavorative rese dalla ricorrente con le modalità e tempistiche indicate in ricorso.
5. I crediti per le differenze retributive e le ulteriori voci accessorie sono stati dettagliatamente esplicati nelle note conclusive ed appaiono immuni da vizi che inducano a discostarsene.
6. Ne consegue la parte resistente deve essere condannata al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della capitale somma di € Parte_1
6.072,07, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, come richiesti in ricorso.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della società resistente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri dello scaglione di riferimento per ciascuna fase, ridotti percentualmente essendo state affrontate e risolte di limitata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal giugno
2023 al 18 ottobre 2024 e per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di euro 6.072,07, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte resistente all'integrale rifusione delle spese del presente procedimento sostenute dalla ricorrente, spese che liquida in € 2.695,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 20/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 20/01/2025 al n. 59 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2025, discussa all'udienza del giorno 20/11/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Pecorella Renzo Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: a) accertare e dichiarare che dal giugno 2023 al
18 ottobre 2024 la sig.ra ha di fatto svolto attività di lavoro domestico Parte_1
(badante) per tredici - quattordici ore giornaliere e sette giorni alla settimana alle dipendenze della sig.ra ; b) accertare che la ricorrente ha diritto di CP_1 ricevere i compensi per le ore di lavoro ordinario e straordinario prestate dal giugno
2023 al 18 ottobre 2024, ed in particolare l'intero stipendio di ottobre 2024 e le tredicesime mensilità e, per l'effetto, condannare la sig.ra a pagare alla CP_1 ricorrente a tali titoli euro 46.696,18, di cui 21.982,18 per orario normale, 22.464,00 per lavoro straordinario, 2.250,00 per tredicesime mensilità 2023 e 2024, ovvero le diverse somme che saranno ritenute di giustizia, con interessi legali dal giorno della domanda al saldo, detraendo gli acconti di complessivi euro 22.500,00; c) accertare che la sig.ra , nel periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della sig.ra Parte_1
, non ha goduto di riposi settimanali e, per l'effetto, condannare la CP_1 convenuta a pagare alla ricorrente a titolo di indennità la somma di euro 20.217,60, ovvero la diversa che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
d) accertare che la sig.ra , nel periodo Parte_1 in cui ha lavorato alle dipendenze della sig.ra , non ha fruito di ferie e, CP_1 per l'effetto, condannare la convenuta a corrisponderle a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, euro 5.000,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
e) accertare che la sig.ra , avendo lavorato alle dipendenze della sig.ra Parte_1
dal giugno 2023 al 18 ottobre 2024, ha diritto alla corresponsione del CP_1 trattamento di fine rapporto e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare alla ricorrente a tale titolo euro 1.700,00, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
f) condannare la sig.ra alla rifusione di spese e competenze di lite, con CP_1 distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore antistatario, che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di avere anticipato le spese e di non avere percepito onorari.
In via istruttoria: come da ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/01/2025 asseriva di aver svolto Parte_1 dal giugno 2023 al 18 ottobre 2024 attività di assistenza famigliare alle dipendenze di , presso la di lei abitazione sita in Stregna, frazione Zamir n. 3. CP_1
Affermava di aver assistito quotidianamente la , persona non autosufficiente, CP_1 aiutandola ad alzarsi dal letto, accompagnandola in bagno per le necessità fisiologiche, curandone l'igiene personale, preparandole colazione e pasti, lavando e stirando abiti e lenzuola, aiutandola ad assumere i farmaci e collocandola a letto la sera. Oltre a ciò, affermava di aver provveduto alle pulizie della casa, un fabbricato di diciotto stanze, utilizzato anche per lo svolgimento di attività di Bed & Breakfast, e di aver preparato i pasti, lavato e stirato i vestiti anche per fratello Persona_1 della resistente.
Asseriva di aver svolto tale attività lavorativa per sette giorni su sette e per una media dalle tredici alle quattordici ore al giorno, di non aver fruito di riposi settimanali o di giornate di ferie, di aver chiesto più volte alla la regolarizzazione del rapporto CP_1 di lavoro ma di aver sempre ricevuto un diniego. Per questo motivo aveva interrotto il rapporto di lavoro dal 18/10/2024.
La ricorrente dava atto di aver ricevuto da luglio 2023 a settembre 2024 una somma di euro 1.500,00 mensili per un totale di euro 9.000,00 per il periodo da luglio 2023 a dicembre 2023 e di euro 13.500,00 per il periodo da gennaio a settembre 2024. Lamentava, tuttavia, di non aver ricevuto la retribuzione relativa all'ultima mensilità di ottobre 2024 e quella per il lavoro straordinario, nonché le tredicesime, le indennità sostitutive per ferie non godute e il t.f.r.
Agiva, pertanto, in giudizio al fine di veder riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro, a suo dire inquadrabile nel livello C super del CCNL lavoro domestico, e la condanna della convenuta al pagamento in suo favore di quanto non ricevuto a titolo di differenze retributive, tredicesime mensilità 2023 e 2024, lavoro straordinario, indennità sostitutive ferie e TFR.
2. Parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace all'udienza del 01/07/2025
Il procedimento veniva istruito documentalmente;
veniva inoltre ammesso l'interrogatorio formale della resistente, la quale non si presentava per renderlo, nonostante la ritualità della notifica del provvedimento con il quale tale mezzo istruttorio era stato disposto.
Con memoria depositata in data 31/10/2025 parte ricorrente allegava conteggi effettuati da un consulente del lavoro, quantificando la somma dovuta in complessivi
€. 6.072,07.
3. La sola parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedeva alla discussione orale all'udienza del giorno 20/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
4. I fatti posti a sostegno della domanda azionata sono in parte già provati sulla base della documentazione in atti.
Le prove documentali, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente suffragate dal comportamento processuale della resistente, che non si è costituita in giudizio disinteressandosi, quindi, dell'intera vicenda e rinunciando così a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa avversaria. Le circostanze di cui ai capitoli della narrativa dell'atto introduttivo devono, inoltre, ritenersi ammesse, poiché parte resistente non si è presentata, senza addurre alcun giustificato motivo, a rendere l'interpello formale.
In particolare, risultano provate le prestazioni lavorative rese dalla ricorrente con le modalità e tempistiche indicate in ricorso.
5. I crediti per le differenze retributive e le ulteriori voci accessorie sono stati dettagliatamente esplicati nelle note conclusive ed appaiono immuni da vizi che inducano a discostarsene.
6. Ne consegue la parte resistente deve essere condannata al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della capitale somma di € Parte_1
6.072,07, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo, come richiesti in ricorso.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della società resistente con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri dello scaglione di riferimento per ciascuna fase, ridotti percentualmente essendo state affrontate e risolte di limitata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro domestico dal giugno
2023 al 18 ottobre 2024 e per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1 di euro 6.072,07, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna parte resistente all'integrale rifusione delle spese del presente procedimento sostenute dalla ricorrente, spese che liquida in € 2.695,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente.
Udine, 20/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli