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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UG AD, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3155/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820239005079109000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.12.2023 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 29820239005079109000 afferente alla seguente cartella di pagamento N. 29820200004577572000 per mancato pagamento tassa auto 2014 e 2017, contestando la pretesa ed eccependo la mancata notifica di eventuali atti prodromici ed in ogni caso la prescrizione del tributo.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella opposta.
Nessuno si costituiva per controparte.
Rigettata una istanza di sospensione, all'udienza del 7.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle doglianze del ricorrente avverso il sollecito di pagamento per Tassa auto 2014 e 2017 osserva questo Giudice che le stesse appaiono fondate e come tali meritevoli di accoglimento.
Il Ricorrente ha contestato il sollecito di pagamento pervenuto a giugno 2023 e relativo ad una cartella per tassa auto 2014 e 2017 eccependo la mancata notifica de4lla cartella oltre la prescrizione del tributo. Invero stante la mancata costituzione di AdER nessuna prova è in atti circa la corretta notifica dell'atto richiamato;
ne discende quindi che non risultando provata la notifica della cartella indicata, il relativo sollecito di pagamento va annullato, stante la incompletezza del procedimento notificatorio ed essendo ampiamente decorsi, in mancanza di atti interruttivi, i termini prescrizionali trattandosi di tassa auto 2014 e 2017.
Ritenuta quindi la fondatezza del ricorso, va annullato l'atto opposto.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto .
Nulla sulle spese .
Siracusa, 7.11.2025
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UG AD, Giudice monocratico in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3155/2023 depositato il 22/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820239005079109000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.12.2023 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 29820239005079109000 afferente alla seguente cartella di pagamento N. 29820200004577572000 per mancato pagamento tassa auto 2014 e 2017, contestando la pretesa ed eccependo la mancata notifica di eventuali atti prodromici ed in ogni caso la prescrizione del tributo.
Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella opposta.
Nessuno si costituiva per controparte.
Rigettata una istanza di sospensione, all'udienza del 7.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle doglianze del ricorrente avverso il sollecito di pagamento per Tassa auto 2014 e 2017 osserva questo Giudice che le stesse appaiono fondate e come tali meritevoli di accoglimento.
Il Ricorrente ha contestato il sollecito di pagamento pervenuto a giugno 2023 e relativo ad una cartella per tassa auto 2014 e 2017 eccependo la mancata notifica de4lla cartella oltre la prescrizione del tributo. Invero stante la mancata costituzione di AdER nessuna prova è in atti circa la corretta notifica dell'atto richiamato;
ne discende quindi che non risultando provata la notifica della cartella indicata, il relativo sollecito di pagamento va annullato, stante la incompletezza del procedimento notificatorio ed essendo ampiamente decorsi, in mancanza di atti interruttivi, i termini prescrizionali trattandosi di tassa auto 2014 e 2017.
Ritenuta quindi la fondatezza del ricorso, va annullato l'atto opposto.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'atto opposto .
Nulla sulle spese .
Siracusa, 7.11.2025
IL GIUDICE
dott. Adriana Puglisi