Art. 9.
L'ultimo comma dell' art. 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , e' sostituito dal seguente:
"L'apertura delle cassette di sicurezza, nonche' la ricognizione di quanto contenuto in esse e nei depositi a custodia e a garanzia di anticipazioni, a chiunque intestati, sara' fatta, previo parere della Commissione prevista nell' art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero del tesoro e di un delegato del Ministero delle finanze".
L'ultimo comma dell' art. 6 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , e' sostituito dal seguente:
"L'apertura delle cassette di sicurezza, nonche' la ricognizione di quanto contenuto in esse e nei depositi a custodia e a garanzia di anticipazioni, a chiunque intestati, sara' fatta, previo parere della Commissione prevista nell' art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , alla presenza del titolare, o, in sua assenza, di un notaio e con l'intervento di un delegato del Ministero del tesoro e di un delegato del Ministero delle finanze".