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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5839 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dr. Massimo Escher Presidente
D.ssa Lidia Greco Giudice
D.ssa Venera Condorelli Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1851/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (cf. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore Musumeci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (cf. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Marletta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Resistente
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/02/2023, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Esponeva la ricorrente che il matrimonio, celebrato il 15/07/2016, dal quale era nata la figlia (il 28/01/2018), era entrato in crisi a causa del comportamento del Persona_1
coniuge il quale, dedito alle scommesse sportive, faceva mancare alla moglie supporto morale e materiale.
1 La ricorrente chiedeva la pronuncia delle ulteriori statuizioni con riferimento alla prole e ai coniugi.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto da controparte e Controparte_1
chiedendo, a sua volta, la pronuncia delle statuizioni relative ai coniugi e alla prole.
All'udienza del 15/06/2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con successiva ordinanza, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi.
Transitata la causa innanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 24/10/2024 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione, sicché il Giudice rimetteva la causa al collegio per la pronuncia non definitiva sullo status, con riserva di provvedere con separata ordinanza sulle richieste istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 Controparte_1
del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1851/2023 R.G., pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(ME) il 26/03/1989 (cf. ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Catania il 29/12/1986 (cf. ) che hanno contratto matrimonio a C.F._2
2 AS (CT) il 12/07/2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AS (CT) al n. 84, parte 2, Serie A, Vol. 1, anno 2016.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AS (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
15.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott. Massimo Escher
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE composto dai magistrati
Dr. Massimo Escher Presidente
D.ssa Lidia Greco Giudice
D.ssa Venera Condorelli Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1851/2023 R.G., promossa
DA
, nata a [...] il [...] (cf. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. Salvatore Musumeci, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (cf. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Marletta, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Resistente
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/10/2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 09/02/2023, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della separazione personale dal coniuge . Controparte_1
Esponeva la ricorrente che il matrimonio, celebrato il 15/07/2016, dal quale era nata la figlia (il 28/01/2018), era entrato in crisi a causa del comportamento del Persona_1
coniuge il quale, dedito alle scommesse sportive, faceva mancare alla moglie supporto morale e materiale.
1 La ricorrente chiedeva la pronuncia delle ulteriori statuizioni con riferimento alla prole e ai coniugi.
Si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto da controparte e Controparte_1
chiedendo, a sua volta, la pronuncia delle statuizioni relative ai coniugi e alla prole.
All'udienza del 15/06/2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, con successiva ordinanza, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi.
Transitata la causa innanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 24/10/2024 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di separazione, sicché il Giudice rimetteva la causa al collegio per la pronuncia non definitiva sullo status, con riserva di provvedere con separata ordinanza sulle richieste istruttorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi e , l'insuccesso Parte_1 Controparte_1
del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano il venir meno della comunione materiale e spirituale e la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
peraltro, per la pronuncia in tema di separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
Poiché, allo stato, non ricorrono le condizioni per definire interamente la causa, dovendosi ancora istruire le ulteriori domande avanzate dai coniugi, appare opportuno emettere sentenza parziale, e rimettere le parti dinanzi al Giudice Istruttore per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni determinazione in ordine alle spese giudiziali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1851/2023 R.G., pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(ME) il 26/03/1989 (cf. ) e , nato a C.F._1 Controparte_1
Catania il 29/12/1986 (cf. ) che hanno contratto matrimonio a C.F._2
2 AS (CT) il 12/07/2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di AS (CT) al n. 84, parte 2, Serie A, Vol. 1, anno 2016.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AS (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale, il
15.11.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
d.ssa Venera Condorelli dott. Massimo Escher
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