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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 794/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv. Arcangelo Zampella ed Alessandro Parte_5 Zampella, unitamente al quale elettivamente domiciliano, in Caivano corso Umberto 321 RICORRENTI
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Sarno (SA), alla Via Matteotti n. 21, rappresentata CP_1 e difesa, per mandato in calce alla memoria, dall'avv. Francesca Ammendola, presso il cui studio, in Napoli, alla Via Duomo n. 296, elettivamente domicilia RESISTENTE
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento del premio di effettiva presenza giornaliera al lavoro ex accordo sindacale del 18/3/21
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2023, i ricorrenti esponevano di essere stati assunti dalla a far CP_1 data dal 28/03/2019 al 30/04/2022 quando, a seguito di fitto di ramo d'azienda del 29/03/22, sono transitati nella società con instaurazione del rapporto di lavoro a far data dal 01/05/2022; allegavano che non erano stati Controparte_2 pagati gli importi connessi all' accordo sindacale siglato il 18 marzo 2021, a titolo di premi di produttività, per l'effettiva presenza giornaliera a lavoro, quantificati come in ricorso. Tanto precisato, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento delle somme indicate nel ricorso, in solido tra loro ex art 2112 cc. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo la contestando la fondatezza del ricorso CP_1 e chiedendone il rigetto. non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e pertanto ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia. All'odierna udienza a trattazione scritta, all'esito del deposito di note, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
Va osservato che, con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente, sono, intervenute sentenze di questo Tribunale tra le medesime parti, che hanno vagliato, tra le altre, la identica questione oggetto del presente giudizio (n. 1309/2023, nonché dalle successive sentenze n. 1415/23, n. 242/24, n. 307/24, n. 390/24, n. 1199/24): il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, ex art.118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
I ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro diritto alla corresponsione dei premi mensili, così come stabilito nel verbale di accordo sindacale del 18 marzo 2021, che prevede un premio giornaliero di 8,00 euro legato alla presenza giornaliera, con durata sperimentale di 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione di tale accordo, e, di conseguenza, condannare le società convenute e domiciliate come in epigrafe, in solido tra loro al pagamento della somma per di € 528,00 (giugno € 208,00, luglio € 112,00 , agosto € 208,00 ), per Parte_1 Parte_2 di € 712,00 (maggio € 184,00, giugno € 216,00, luglio € 104,00, agosto € 208,00 ), per i € Parte_3 988,00 (maggio € 364,00 , giugno € 208,00 , luglio € 208,00, agosto € 208,00), per di € Parte_4 1.084,00 (maggio € 388,00, giugno € 240,00, luglio € 248,00, agosto € 208,00) e per di € 320,00 Parte_5 (maggio € 88,00, giugno € 96,00, luglio € 96,00, agosto € 40,00), allegando che il premio era stato corrisposto solo per i mesi di Marzo e Aprile 2021, mentre per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2021 non era mai corrisposto ai lavoratori, anche se gli importi relativi erano stati indicati in busta paga con la voce “buoni pasti fig.”.
La resistente ha rilevato che il premio giornaliero di 8 € era collegato alla presenza giornaliera dei lavoratori, con durata sperimentale di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo: il premio aveva quindi una durata
“sperimentale” solo semestrale e, pertanto, sarebbe stato erogabile solo da marzo ad agosto 2021; sempre sul punto, la convenuta ha sostenuto che sarebbe intervento il pagamento da parte della coobbligata, subentrata nell'appalto, CP_2 nella misura di cui alle buste paga versate in atti dallo stesso ricorrente, alla voce “Buoni pasto fig.”, per i 6 mesi previsti dall'accordo 18/3/2021, come da contabili di pagamento in atti. Eccepiva che per il mese di agosto 2021 mancavano i presupposti per il pagamento per tutti i ricorrenti;
che mancavano i presupposti per il pagamento di tutti i mesi richiesti per non essendovi le condizioni, in Parte_5 quanto in ognuno di tali mesi aveva registrato una presenza in servizio per un numero di giorni largamente inferiore a 23 giorni;
contestava inoltre la resistente il conteggio in atti per il mese di maggio per i ricorrenti e , Parte_3 Parte_4 non essendo stati considerati gli effettivi giorni di presenza, come indicati nelle buste paga in atti.
Osserva il Tribunale che risponde al vero che, secondo l'accordo del 18 marzo 2021, per il moltiplicatore da usare si doveva prendere in considerazione non l'astratta durata del mese di riferimento, ma le giornate di lavoro in concreto assicurate dal dipendente ovvero quelle in cui vi è stata effettiva presenza con prestazione lavorativa. In relazione ai mesi da maggio a luglio 2021, è da osservare che la società resistente ha affermato che queste somme sono state conteggiate in busta paga, sotto la voce “buoni pasti fig.”, con calcolo riferito alle giornate di effettiva prestazione lavorativa;
ciò che manca, tuttavia, è la prova che tali somme portate in busta paga siano state realmente erogate ai destinatari. La società si è limitata a documentare di avere versato su una certa piattaforma, asseritamente utilizzata dai suoi dipendenti, determinati importi;
essi hanno una causale, peraltro, diversa. I lavoratori hanno contestato la legittimità del pagamento in buoni pasto e la ricezione di quegli importi.
Ciò comporta che il datore di lavoro è venuto meno all'onere su di esso gravante di dimostrare il c.d. “fatto estintivo” dell'obbligazione retributiva, al quale era tenuto sulla base delle sue stesse ammissioni inerenti alla ricorrenza dei presupposti della relativa monetizzazione. Tanto premesso, è evidente che i pagamenti sono dovuti, nei limiti che si andranno ad indicare, e il quantum dovuto va calcolato sulla base delle effettive giornate lavorate desumibili dai cedolini paga, applicando il moltiplicatore
8. Esaminate le buste paga dei ricorrenti va rilevato che le effettive giornate di lavoro sono state:
- per 31 giornate a maggio 2021, 30 a giugno 2021, 31 a luglio 2021; nulla è depositato per agosto Parte_4 2021;
- per nulla è depositato per maggio 2021; 26 giornate per giugno 2021; 14 per luglio 2021 e 16 per Parte_1 agosto 2021;
- per 23 giornate a maggio 2021, 27 a giugno 2021, 13 a luglio 2021 e 23 ad agosto 2021; Parte_2
- per 26 giornate a maggio 2021, 26 a giugno 2021, 26 a luglio2021 e 14 ad agosto 2021; Parte_3
- per 11 giornate a maggio 2021, 12 a giugno 2021 e 12 a luglio 2021. Nulla per agosto2021. Pt_5 Di conseguenza, applicato il moltiplicatore 8 alle presenze lavorative, e considerato che vanno presi in considerazione solo i mesi in cui vi sono state almeno 23 presenze, come da accordo sindacale, deve riconoscersi che la somma spettante per il predetto titolo è pari a:
- per € 248 a maggio 2021, € 240 a giugno 2021, € 248 a luglio 2021; nulla per agosto 2021, per un Parte_4 totale di € 736; - per nulla per maggio 2021, € 208 per giugno 2021, nulla per luglio ed agosto 2021, per un totale di € Parte_1 208;
- per € 184 per maggio 2021, € 216 per giugno 2021, nulla per luglio 2021 ed € 184 per agosto 2021; Parte_2 per un totale di € 584;
- per € 208 per ciascun mese (maggio, giugno e luglio 2021) nulla per agosto 2021, per un totale di € Parte_3 624;
- Per nulla, considerato il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze mensili (23). Pt_5
Sulla base delle considerazioni sinora esposte, la in persona del legale rapp. p.t., va condannata al CP_1 pagamento delle somme sopra indicate per i premi dovuti per l'accordo sindacale del 18/3/2021, in favore dei ricorrenti, per un totale di € 2.152,00; la condanna è in solido con , regolarmente citata in giudizio e non Controparte_2 costituitasi e quindi contumace, atteso il disposto dell' art. 2112 cc., nonostante quanto indicato nel contratto di fitto di ramo di azienda del 29/3/2022, che prevede di addossare solo a le pendenze maturate prima dell'accordo CP_1 negoziale (art 5 del contratto di fitto sopra indicato). Invero il disposto dell'art. 2112 cc prevede espressamente che “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento” e che “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, possono essere compensate nella misura della metà, mentre, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al criterio del decisum.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la e in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_2 rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di € 736,00 a € 208,00 a Parte_4 Parte_1
, € 584,00 a , € 624,00 a , al lordo delle ritenute di legge, per le causali di cui
[...] Parte_2 Parte_6 in motivazione, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna la e in CP_1 Controparte_2 solido tra loro al pagamento, in favore dei ricorrenti, della restante parte liquidata in euro 1.300 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 794/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, , E Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dagli Avv. Arcangelo Zampella ed Alessandro Parte_5 Zampella, unitamente al quale elettivamente domiciliano, in Caivano corso Umberto 321 RICORRENTI
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Sarno (SA), alla Via Matteotti n. 21, rappresentata CP_1 e difesa, per mandato in calce alla memoria, dall'avv. Francesca Ammendola, presso il cui studio, in Napoli, alla Via Duomo n. 296, elettivamente domicilia RESISTENTE
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: pagamento del premio di effettiva presenza giornaliera al lavoro ex accordo sindacale del 18/3/21
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/02/2023, i ricorrenti esponevano di essere stati assunti dalla a far CP_1 data dal 28/03/2019 al 30/04/2022 quando, a seguito di fitto di ramo d'azienda del 29/03/22, sono transitati nella società con instaurazione del rapporto di lavoro a far data dal 01/05/2022; allegavano che non erano stati Controparte_2 pagati gli importi connessi all' accordo sindacale siglato il 18 marzo 2021, a titolo di premi di produttività, per l'effettiva presenza giornaliera a lavoro, quantificati come in ricorso. Tanto precisato, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna delle convenute al pagamento delle somme indicate nel ricorso, in solido tra loro ex art 2112 cc. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva solo la contestando la fondatezza del ricorso CP_1 e chiedendone il rigetto. non si costituiva nonostante la regolare notifica del ricorso e pertanto ne va Controparte_2 dichiarata la contumacia. All'odierna udienza a trattazione scritta, all'esito del deposito di note, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c.
Va osservato che, con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente, sono, intervenute sentenze di questo Tribunale tra le medesime parti, che hanno vagliato, tra le altre, la identica questione oggetto del presente giudizio (n. 1309/2023, nonché dalle successive sentenze n. 1415/23, n. 242/24, n. 307/24, n. 390/24, n. 1199/24): il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, ex art.118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
I ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro diritto alla corresponsione dei premi mensili, così come stabilito nel verbale di accordo sindacale del 18 marzo 2021, che prevede un premio giornaliero di 8,00 euro legato alla presenza giornaliera, con durata sperimentale di 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione di tale accordo, e, di conseguenza, condannare le società convenute e domiciliate come in epigrafe, in solido tra loro al pagamento della somma per di € 528,00 (giugno € 208,00, luglio € 112,00 , agosto € 208,00 ), per Parte_1 Parte_2 di € 712,00 (maggio € 184,00, giugno € 216,00, luglio € 104,00, agosto € 208,00 ), per i € Parte_3 988,00 (maggio € 364,00 , giugno € 208,00 , luglio € 208,00, agosto € 208,00), per di € Parte_4 1.084,00 (maggio € 388,00, giugno € 240,00, luglio € 248,00, agosto € 208,00) e per di € 320,00 Parte_5 (maggio € 88,00, giugno € 96,00, luglio € 96,00, agosto € 40,00), allegando che il premio era stato corrisposto solo per i mesi di Marzo e Aprile 2021, mentre per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2021 non era mai corrisposto ai lavoratori, anche se gli importi relativi erano stati indicati in busta paga con la voce “buoni pasti fig.”.
La resistente ha rilevato che il premio giornaliero di 8 € era collegato alla presenza giornaliera dei lavoratori, con durata sperimentale di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione dell'accordo: il premio aveva quindi una durata
“sperimentale” solo semestrale e, pertanto, sarebbe stato erogabile solo da marzo ad agosto 2021; sempre sul punto, la convenuta ha sostenuto che sarebbe intervento il pagamento da parte della coobbligata, subentrata nell'appalto, CP_2 nella misura di cui alle buste paga versate in atti dallo stesso ricorrente, alla voce “Buoni pasto fig.”, per i 6 mesi previsti dall'accordo 18/3/2021, come da contabili di pagamento in atti. Eccepiva che per il mese di agosto 2021 mancavano i presupposti per il pagamento per tutti i ricorrenti;
che mancavano i presupposti per il pagamento di tutti i mesi richiesti per non essendovi le condizioni, in Parte_5 quanto in ognuno di tali mesi aveva registrato una presenza in servizio per un numero di giorni largamente inferiore a 23 giorni;
contestava inoltre la resistente il conteggio in atti per il mese di maggio per i ricorrenti e , Parte_3 Parte_4 non essendo stati considerati gli effettivi giorni di presenza, come indicati nelle buste paga in atti.
Osserva il Tribunale che risponde al vero che, secondo l'accordo del 18 marzo 2021, per il moltiplicatore da usare si doveva prendere in considerazione non l'astratta durata del mese di riferimento, ma le giornate di lavoro in concreto assicurate dal dipendente ovvero quelle in cui vi è stata effettiva presenza con prestazione lavorativa. In relazione ai mesi da maggio a luglio 2021, è da osservare che la società resistente ha affermato che queste somme sono state conteggiate in busta paga, sotto la voce “buoni pasti fig.”, con calcolo riferito alle giornate di effettiva prestazione lavorativa;
ciò che manca, tuttavia, è la prova che tali somme portate in busta paga siano state realmente erogate ai destinatari. La società si è limitata a documentare di avere versato su una certa piattaforma, asseritamente utilizzata dai suoi dipendenti, determinati importi;
essi hanno una causale, peraltro, diversa. I lavoratori hanno contestato la legittimità del pagamento in buoni pasto e la ricezione di quegli importi.
Ciò comporta che il datore di lavoro è venuto meno all'onere su di esso gravante di dimostrare il c.d. “fatto estintivo” dell'obbligazione retributiva, al quale era tenuto sulla base delle sue stesse ammissioni inerenti alla ricorrenza dei presupposti della relativa monetizzazione. Tanto premesso, è evidente che i pagamenti sono dovuti, nei limiti che si andranno ad indicare, e il quantum dovuto va calcolato sulla base delle effettive giornate lavorate desumibili dai cedolini paga, applicando il moltiplicatore
8. Esaminate le buste paga dei ricorrenti va rilevato che le effettive giornate di lavoro sono state:
- per 31 giornate a maggio 2021, 30 a giugno 2021, 31 a luglio 2021; nulla è depositato per agosto Parte_4 2021;
- per nulla è depositato per maggio 2021; 26 giornate per giugno 2021; 14 per luglio 2021 e 16 per Parte_1 agosto 2021;
- per 23 giornate a maggio 2021, 27 a giugno 2021, 13 a luglio 2021 e 23 ad agosto 2021; Parte_2
- per 26 giornate a maggio 2021, 26 a giugno 2021, 26 a luglio2021 e 14 ad agosto 2021; Parte_3
- per 11 giornate a maggio 2021, 12 a giugno 2021 e 12 a luglio 2021. Nulla per agosto2021. Pt_5 Di conseguenza, applicato il moltiplicatore 8 alle presenze lavorative, e considerato che vanno presi in considerazione solo i mesi in cui vi sono state almeno 23 presenze, come da accordo sindacale, deve riconoscersi che la somma spettante per il predetto titolo è pari a:
- per € 248 a maggio 2021, € 240 a giugno 2021, € 248 a luglio 2021; nulla per agosto 2021, per un Parte_4 totale di € 736; - per nulla per maggio 2021, € 208 per giugno 2021, nulla per luglio ed agosto 2021, per un totale di € Parte_1 208;
- per € 184 per maggio 2021, € 216 per giugno 2021, nulla per luglio 2021 ed € 184 per agosto 2021; Parte_2 per un totale di € 584;
- per € 208 per ciascun mese (maggio, giugno e luglio 2021) nulla per agosto 2021, per un totale di € Parte_3 624;
- Per nulla, considerato il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze mensili (23). Pt_5
Sulla base delle considerazioni sinora esposte, la in persona del legale rapp. p.t., va condannata al CP_1 pagamento delle somme sopra indicate per i premi dovuti per l'accordo sindacale del 18/3/2021, in favore dei ricorrenti, per un totale di € 2.152,00; la condanna è in solido con , regolarmente citata in giudizio e non Controparte_2 costituitasi e quindi contumace, atteso il disposto dell' art. 2112 cc., nonostante quanto indicato nel contratto di fitto di ramo di azienda del 29/3/2022, che prevede di addossare solo a le pendenze maturate prima dell'accordo CP_1 negoziale (art 5 del contratto di fitto sopra indicato). Invero il disposto dell'art. 2112 cc prevede espressamente che “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento” e che “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento”.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso e della sussistenza di una ipotesi di reciproca soccombenza, possono essere compensate nella misura della metà, mentre, per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base al criterio del decisum.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, condanna la e in persona dei rispettivi legali CP_1 Controparte_2 rappresentanti p.t., in solido tra loro, al pagamento della somma di € 736,00 a € 208,00 a Parte_4 Parte_1
, € 584,00 a , € 624,00 a , al lordo delle ritenute di legge, per le causali di cui
[...] Parte_2 Parte_6 in motivazione, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
previa compensazione delle spese di lite nella misura della metà, condanna la e in CP_1 Controparte_2 solido tra loro al pagamento, in favore dei ricorrenti, della restante parte liquidata in euro 1.300 oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito Il giudice dott.ssa Cristina Giusti