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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3429 del Registro Generale VG 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliato in Messina, Via Tommaso Cannizzaro, n. 134, presso lo studio dell'avv. RESTUCCIA DOMENICO (C.F.:
), fax: 0906512386, pec: C.F._2
tudiorestuccia.info, che lo rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Ten. Genovese, n. 26, presso lo studio dell'avv. SOFIA ELISABETTA (C.F.:
), fax: 090/9703577, pec: C.F._4
1 che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/10/2024, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1
il 28/10/1982, premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Messina il 26/01/2001, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 13, parte 1, anno 2001; che dall'unione erano nate due figlie:
, nata a [...] il [...] (maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente) e nata a [...] – Persona_2
ME il 22/05/2007; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1038/2024 del
23.04.2024; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse delle figlie, al fine di garantire alle stesse la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori;
2. la moglie, attualmente ospitata presso la casa dei genitori, trasferirà al più presto la propria residenza ove riterrà più opportuno. Danno atto le parti che in data 12.09.2024 è stato
2 stipulato atto notarile con il quale la sig.ra ha trasferito al sig. CP_1
l'intera proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Pt_1
Messina, Via Pasquale Nicoletta, avendo così adempiuto a quanto previsto al punto 9) delle condizioni di separazione;
3. la figlia minore Per_2
è affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa
[...]
presso la residenza paterna, in Via Pasquale Nicoletta (ME);
4. salvo il necessario preavviso e coordinamento, i genitori continueranno a tenere normali rapporti con la figlia minore adottando l'allegato “piano genitoriale”;
5. avuto riguardo alle rispettive posizioni reddituali, le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
6. premesso che la figlia maggiorenne è economicamente Persona_1
autonoma, la SI.ra contribuirà al mantenimento della sola CP_1
figlia minore con un assegno mensile di € 100,00, da versare al Per_2
SI. entro il cinque di ogni mese, annualmente Parte_1
aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT;
7. tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative riguardanti la figlia minore – concordate o necessitate e Per_2
documentate – saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno: il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa;
8. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
9. i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere già transatto ogni loro reciproca richiesta e pendenza economica, senza più nulla a pretendere, ritenendosi interamente soddisfatti;
10. ordinare alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina
(ME), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
3 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All'udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
4 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con sentenza n. 1038/2024 del 23.04.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/10/2024, provvede come segue:
5 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 26/01/2001, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13, parte 1, anno 2001, tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1
il 28/10/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 17/10/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3429 del Registro Generale VG 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliato in Messina, Via Tommaso Cannizzaro, n. 134, presso lo studio dell'avv. RESTUCCIA DOMENICO (C.F.:
), fax: 0906512386, pec: C.F._2
tudiorestuccia.info, che lo rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, ed ivi residente in [...]
elettivamente domiciliata in Barcellona P.G., Via Ten. Genovese, n. 26, presso lo studio dell'avv. SOFIA ELISABETTA (C.F.:
), fax: 090/9703577, pec: C.F._4
1 che la rappresenta e Email_2
difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 17/10/2024, i coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1
il 28/10/1982, premesso di avere contratto matrimonio civile nel Comune di Messina il 26/01/2001, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 13, parte 1, anno 2001; che dall'unione erano nate due figlie:
, nata a [...] il [...] (maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente) e nata a [...] – Persona_2
ME il 22/05/2007; che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 1038/2024 del
23.04.2024; che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e si impegnano a mantenere rapporti personali e contatti diretti nell'interesse delle figlie, al fine di garantire alle stesse la continuità affettiva e la consapevolezza della presenza paritaria di entrambi i genitori;
2. la moglie, attualmente ospitata presso la casa dei genitori, trasferirà al più presto la propria residenza ove riterrà più opportuno. Danno atto le parti che in data 12.09.2024 è stato
2 stipulato atto notarile con il quale la sig.ra ha trasferito al sig. CP_1
l'intera proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Pt_1
Messina, Via Pasquale Nicoletta, avendo così adempiuto a quanto previsto al punto 9) delle condizioni di separazione;
3. la figlia minore Per_2
è affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa
[...]
presso la residenza paterna, in Via Pasquale Nicoletta (ME);
4. salvo il necessario preavviso e coordinamento, i genitori continueranno a tenere normali rapporti con la figlia minore adottando l'allegato “piano genitoriale”;
5. avuto riguardo alle rispettive posizioni reddituali, le parti rinunciano reciprocamente ad ogni forma di mantenimento;
6. premesso che la figlia maggiorenne è economicamente Persona_1
autonoma, la SI.ra contribuirà al mantenimento della sola CP_1
figlia minore con un assegno mensile di € 100,00, da versare al Per_2
SI. entro il cinque di ogni mese, annualmente Parte_1
aggiornato in misura pari alla percentuale dell'aumento ISTAT;
7. tutte le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative riguardanti la figlia minore – concordate o necessitate e Per_2
documentate – saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno: il rimborso delle anticipazioni sostenute sarà subordinato all'esibizione dei giustificativi di spesa;
8. i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
9. i coniugi con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di avere già transatto ogni loro reciproca richiesta e pendenza economica, senza più nulla a pretendere, ritenendosi interamente soddisfatti;
10. ordinare alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina
(ME), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
3 A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All'udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati, ovvero sin dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, ovvero sin dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
4 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di
Messina con sentenza n. 1038/2024 del 23.04.2024 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/10/2024, provvede come segue:
5 1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di Messina il 26/01/2001, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13, parte 1, anno 2001, tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1
il 28/10/1982, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 17/10/2024 e sopra meglio specificate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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