TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 665/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
composto dagli Ill.mi magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 665/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a MA (NO) in [...] Parte_1 C.F._1
15/10/1982, residente in [...], elettivamente domiciliata in Romagnano
Sesia, via Novara n. 47, presso lo studio dell'avv. RAFFAELLA PATELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(c.f. ), nato a AR (VC) in [...] Controparte_1 C.F._2
19/04/1977, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Borgosesia (VC) Piazza Mazzini n.26, presso lo studio dell'avv. NOVELLI BEATRICE, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare l'estinzione della causa a spese compensate.”.
1
Per il PM.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 [...]
nato il figlio (25/06/2019) riconosciuto da entrambi i genitori. CP_1 Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 09/07/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe.
Con atto depositato in data 03/09/2025 l'avv. Beatrice Novelli ha depositato il certificato di morte del suo assistito sig. , deceduto in data 08/08/2025. Controparte_1
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato la memoria riportante le conclusioni di cui in epigrafe, dando atto dell'avvenuto decesso del sig.
e chiedendo, pertanto, dichiararsi l'estinzione del procedimento a spese compensate. CP_1
Ritiene il Tribunale che, stante l'intervenuto decesso del padre del minore rispetto al quale le parti avevano chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere (Cass. n.
18130/2013, n. 9689/2006; n. 27556/2008). Ritiene il Collegio che lo stesso principio debba essere applicato con riguardo alla regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio. Il procedimento inerente alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio, così come il procedimento di separazione o di divorzio può essere, infatti, proposto e continuato soltanto dai genitori o dai coniugi. Lo scioglimento del matrimonio, con la morte di uno dei coniugi, esclude dunque la pronuncia di separazione o di divorzio e ogni conseguenza relativa all'assegno di mantenimento o divorzile e agli altri profili economici tra i coniugi. Del pari e con riferimento al caso sub iudice, nessuna domanda inerenti alla prole può essere
2 coltivata nei confronti dell'obbligato ormai deceduto, trattandosi di rapporto personale che non potrebbe procedere nei confronti di altri eredi.
Il tenore della decisione comporta che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
composto dagli Ill.mi magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 665/2025 promossa da:
(c.f. ), nata a MA (NO) in [...] Parte_1 C.F._1
15/10/1982, residente in [...], elettivamente domiciliata in Romagnano
Sesia, via Novara n. 47, presso lo studio dell'avv. RAFFAELLA PATELLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e
(c.f. ), nato a AR (VC) in [...] Controparte_1 C.F._2
19/04/1977, residente in [...], elettivamente domiciliato in
Borgosesia (VC) Piazza Mazzini n.26, presso lo studio dell'avv. NOVELLI BEATRICE, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Che l'Ill.mo Tribunale adito voglia dichiarare l'estinzione della causa a spese compensate.”.
1
Per il PM.:
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla convivenza more uxorio, ormai interrotta, dei signori e Parte_1 [...]
nato il figlio (25/06/2019) riconosciuto da entrambi i genitori. CP_1 Per_1
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale di Novara al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il giorno 09/07/2025 i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole e ai rapporti economici, nonché gli ulteriori accordi diretti a regolare i loro rapporti patrimoniali riportati in epigrafe.
Con atto depositato in data 03/09/2025 l'avv. Beatrice Novelli ha depositato il certificato di morte del suo assistito sig. , deceduto in data 08/08/2025. Controparte_1
Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato la memoria riportante le conclusioni di cui in epigrafe, dando atto dell'avvenuto decesso del sig.
e chiedendo, pertanto, dichiararsi l'estinzione del procedimento a spese compensate. CP_1
Ritiene il Tribunale che, stante l'intervenuto decesso del padre del minore rispetto al quale le parti avevano chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere (Cass. n.
18130/2013, n. 9689/2006; n. 27556/2008). Ritiene il Collegio che lo stesso principio debba essere applicato con riguardo alla regolamentazione della responsabilità genitoriale rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio. Il procedimento inerente alla regolamentazione della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio, così come il procedimento di separazione o di divorzio può essere, infatti, proposto e continuato soltanto dai genitori o dai coniugi. Lo scioglimento del matrimonio, con la morte di uno dei coniugi, esclude dunque la pronuncia di separazione o di divorzio e ogni conseguenza relativa all'assegno di mantenimento o divorzile e agli altri profili economici tra i coniugi. Del pari e con riferimento al caso sub iudice, nessuna domanda inerenti alla prole può essere
2 coltivata nei confronti dell'obbligato ormai deceduto, trattandosi di rapporto personale che non potrebbe procedere nei confronti di altri eredi.
Il tenore della decisione comporta che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Andrea Ghinetti
3