Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00085/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00507/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 507 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Marcuccetti e Monica Carmisciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune della Spezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Ettore Furia, LO Puliga, Fabrizio Dellepiane e Marina Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina dirigenziale-OMISSIS-, a firma del Dirigente dell’ufficio Personale, con cui sono stati approvati gli atti della procedura interna per esami per n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo da assegnare al C.d.R Personale- Ufficio Pensioni;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenti, o comunque connessi, ivi compresi la graduatoria e i verbali delle operazioni della Commissione ed ogni successivo provvedimento;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
i) della determina dirigenziale -OMISSIS- a firma del Dirigente dell’Ufficio Personale del Comune di La Spezia avente ad oggetto “annullamento in autotutela della procedura selettiva interna per la progressione tra le aree per n.1 istruttore direttivo amministrativo - area dei funzionari e delle e.q. da assegnare al c.d.r. personale – ufficio pensioni”;
ii) di ogni atto presupposto e connesso a tale determina, ivi compresa, ove occorrer possa, la nota dell’Avvocatura Civica “protocollata in ingresso con -OMISSIS-” richiamata in motivazione (sconosciuta alla ricorrente);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune della Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. LO OG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- con memoria del 7.12.2025, ha dichiarato che, nelle more del giudizio, è transitata nell’area dei funzionari cui ambiva con la partecipazione alla selezione, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito della causa.
Successivamente, con ulteriore memoria in data 7.1.2026, la stessa ricorrente ha dichiarato di rinunciare alle spese di lite.
Il Collegio, pertanto, prende atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE US, Presidente
LO OG, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO OG | SE US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.