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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/07/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 23-1/2025 R. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice delegato
3) dott. Davide Visconti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCII- nel procedimento n. 23-1/2025 promosso nei confronti di:
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., avente come oggetto sociale: “ - l'acquisto, la vendita, la permuta e la valorizzazione di suoli edificatori, di suoli agricoli, di immobili in genere sia rurali che urbani, di edifici da demolire, ristrutturare e/o ricostruire;
- la costruzione in proprio, col sistema del conferimento di appalto o per conto terzi mediante assunzione di appalto, di opere edilizie ed affini di interesse pubblico o privato;
…”;
All'udienza cartolare del 26.06.2026, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, ha chiesto Parte_1 la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
n relazione ad un'esposizione debitoria, nei confronti della predetta creditrice pari
[...]
a € 402.195,95 (di cui € 361.765,00 per sorta capitale;
€ 7.045,30 per spese legali liquidate nel titolo ed € 33.385,65 per interessi legali maturati dal 14.12.2021 al 27.03.2025), oltre interessi e spese successive, risultante dal decreto ingiuntivo n. 1293/2023 del 15.09.2023 del Tribunale di Foggia, reso esecutivo con decreto di esecutorietà del 10.11.2023. Ha dedotto, inoltre, la ricorrente che:
- a seguito della notifica di atto di precetto, ha notificato un atto di pignoramento presso terzi (spedito per la notifica il 10.01.2024), che si è rivelato infruttuoso, stante la dichiarazione positiva del terzo, per il limitato importo di € 288,56 Controparte_2
e, considerato, inoltre, che la notificazione dello stesso alla debitrice non si è perfezionata, nè presso la sede della società, ove è risultata irreperibile, né presso la residenza del rappresentante legale;
CP_3
- il 24.07.2023, con rogito per Notar Rep. 101237, la debitrice ha Persona_1 trasferito la proprietà delle azioni societarie della Palazzo Biscotti S.r.l. alla società
Gruppo Macchia Corporate S.r.l.;
- di aver notificato il 21.06.2024 atto di precetto e pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c. nei confronti di e Gruppo Macchia Corporate S.r.l., per Controparte_1 cui pendono i giudizi di opposizione;
- la resistente ha proprietà immobiliari tali da non poter soddisfare i crediti;
- sussiste la illegittima tenuta della contabilità, poichè l'ultimo bilancio depositato dalla debitrice risale al 2021.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione (ex art. 40 CCII) della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la liquidazione giudiziale ed il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
La resistente si è costituita con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata in data 28.04.2025, ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo:
- che il contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, di cessione di un credito d'imposta, sarebbe viziato, in quanto nascente da atto illecito, atteso che l'assenza o comunque l'omessa produzione di documentazione giustificativa e a supporto renderebbe il credito di imposta inesistente;
- che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte della resistente è dipesa da un problema nella ricezione della notifica tramite pec;
- che l'inadempimento lamentato dalla ricorrente non è derivato da uno stato di insolvenza della società, ma è stato scientemente ponderato dalla resistente, al fine di tutelarsi contro le azioni di restituzione e risarcimento che le sono state paventate da , che, CP_2 in qualità di cessionaria del suddetto credito, in data 3.03.2025, ha intimato alla resistente la trasmissione dei documenti giustificativi dello stesso;
- che l'acquisto delle quote della società Palazzo Biscotti S.r.l. e la loro successiva cessione rientra nella attività sociale di acquisto e vendita di beni immobili, atteso che la resistente è sostanzialmente una società immobiliare di scopo;
- di essere titolare di diritti pari a mq. 22.771,51 di un'area edificabile sita in Potenza alla via Appia, il cui valore di mercato è pari ad € 1.243.779,87;
- di aver posto in essere esborsi che non sono confacenti ad una società insolvente, di essere in condizione di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, di non aver distratto/sottratto alcuna somma, come risulterebbe dal bilancio del 2023, il cui passivo si è ridotto ad € 784.588,06, a seguito della rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento, finalizzata alla patrimonializzazione/ricapitalizzazione della società.
All'udienza cartolare del 26.06.2026, il Tribunale si è riservato per la decisione.
All'esito dell'istruttoria, osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la società debitrice ha sede nel Comune di Potenza.
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze del decreto ingiuntivo n. 1293/2023 del 15.09.2023 del Tribunale di Foggia.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49, co. 5, CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito della ricorrente è di circa euro 402.195,95 e, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria, risulta una debitoria erariale di circa euro 100.258,77.
Inoltre, il credito della ricorrente derivante dal decreto ingiuntivo n. 1293/2023 del
15.09.2023 del Tribunale di Foggia, reso esecutivo con decreto di esecutorietà del
10.11.2023, è esistente, avendo detto decreto ingiuntivo efficacia di giudicato sostanziale, sicché sono irrilevanti in questa sede le contestazioni attinenti il rapporto tra le parti sottese allo stesso.
Ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, essendo incontestato che la stessa abbia svolto attività commerciale, come peraltro si evince chiaramente dall'oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c.1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCII).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultuno, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che la debitrice non ha dimostrato la mancanza del requisito soggettivo sopra descritto e dalle risultanze istruttorie emergono elementi univoci per considerare la stessa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
In particolare, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria presso l'Agenzia delle
Entrate e considerato, altresì, il credito della ricorrente, emerge un ammmontare di debiti definitivamente accertati superiore ad euro cinquecentomila e, dai bilanci acquisiti dal
Registro delle imprese depositati dalla resistente, emerge un attivo patrimoniale annuo superiore ad euro 300.000,00 (nell'anno 2021 di euro 1.424.169,00 e nell'anno 2022 di euro 2.025.042,00).
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
Ai fini della declaratoria di liquidazione giudiziale è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 27 febbraio 2008, n. 5215; Cass. 1° dicembre
2005, n. 26217).
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva (es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di fallimento), i secondi desumibili dalla documentazione contabile (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4727; Cass. n. 5215/2008 cit.).
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza
è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 30284 del 14/10/2022; cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022).
La Suprema Corte, con la pronuncia sopra richiamata, ha quindi chiarito che lo stato di insolvenza dell'imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento: 1) è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 I. fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); 2) è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato;
3) va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001); si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo eventualmente nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass.
n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011).
Nella fattispecie in esame è stata fornita adeguata prova di elementi comprovanti lo stato di decozione dell'imprenditore: il rilevante credito della ricorrente risale al 2023, la procedura esecutiva intentata dalla ricorrente ha avuto esito negativo e la resistente è irreperibile presso la sede sociale.
Inoltre, la resistente non ha dedotto che gli immobili di cui è proprietaria possono essere in tempi brevi venduti onde onorare con il danaro ricavato dalle vendite i propri debiti scaduti;
sì che le argomentazioni da essa spese quanto alla rilevanza di tale componente la maggior parte dell'attivo del proprio patrimonio si collocano al di fuori dell'interpretazione dell'art. 2, lett. b), CCII, dovendosi, peraltro, considerare che “In tema di dichiarazione di fallimento, l'insolvenza che deriva da illiquidità non è esclusa dalla consistenza del patrimonio immobiliare e dalla capienza dei debiti sociali” (Cassazione civile sez. I, 21/01/2013, n.1347) e che i bilanci depositati non assurgono a prova legale
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018).
Consegue a quanto sopra argomentato la superfluità dell'espletamento della CTU richiesta dalla resistente per valutare il proprio patrimonio immobiliare.
Pertanto, può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito della ricorrente per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] P.IVA_1
Nomina la dott.ssa Angela Alborino giudice delegato alla procedura;
Nomina
Curatore avv. Monica Dea De Luca, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, invitando il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCII almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del
Comitato dei Creditori;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice soggetta a liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio in data 1 luglio 2025
Il Giudice Est. Rel. Il Presidente dott.ssa Angela Alborino dott.ssa Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice delegato
3) dott. Davide Visconti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
- art. 49 CCII- nel procedimento n. 23-1/2025 promosso nei confronti di:
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., avente come oggetto sociale: “ - l'acquisto, la vendita, la permuta e la valorizzazione di suoli edificatori, di suoli agricoli, di immobili in genere sia rurali che urbani, di edifici da demolire, ristrutturare e/o ricostruire;
- la costruzione in proprio, col sistema del conferimento di appalto o per conto terzi mediante assunzione di appalto, di opere edilizie ed affini di interesse pubblico o privato;
…”;
All'udienza cartolare del 26.06.2026, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, ha chiesto Parte_1 la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
n relazione ad un'esposizione debitoria, nei confronti della predetta creditrice pari
[...]
a € 402.195,95 (di cui € 361.765,00 per sorta capitale;
€ 7.045,30 per spese legali liquidate nel titolo ed € 33.385,65 per interessi legali maturati dal 14.12.2021 al 27.03.2025), oltre interessi e spese successive, risultante dal decreto ingiuntivo n. 1293/2023 del 15.09.2023 del Tribunale di Foggia, reso esecutivo con decreto di esecutorietà del 10.11.2023. Ha dedotto, inoltre, la ricorrente che:
- a seguito della notifica di atto di precetto, ha notificato un atto di pignoramento presso terzi (spedito per la notifica il 10.01.2024), che si è rivelato infruttuoso, stante la dichiarazione positiva del terzo, per il limitato importo di € 288,56 Controparte_2
e, considerato, inoltre, che la notificazione dello stesso alla debitrice non si è perfezionata, nè presso la sede della società, ove è risultata irreperibile, né presso la residenza del rappresentante legale;
CP_3
- il 24.07.2023, con rogito per Notar Rep. 101237, la debitrice ha Persona_1 trasferito la proprietà delle azioni societarie della Palazzo Biscotti S.r.l. alla società
Gruppo Macchia Corporate S.r.l.;
- di aver notificato il 21.06.2024 atto di precetto e pignoramento revocatorio ex art. 2929 bis c.c. nei confronti di e Gruppo Macchia Corporate S.r.l., per Controparte_1 cui pendono i giudizi di opposizione;
- la resistente ha proprietà immobiliari tali da non poter soddisfare i crediti;
- sussiste la illegittima tenuta della contabilità, poichè l'ultimo bilancio depositato dalla debitrice risale al 2021.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione (ex art. 40 CCII) della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la liquidazione giudiziale ed il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.
La resistente si è costituita con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata in data 28.04.2025, ed ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo:
- che il contratto posto alla base del decreto ingiuntivo, di cessione di un credito d'imposta, sarebbe viziato, in quanto nascente da atto illecito, atteso che l'assenza o comunque l'omessa produzione di documentazione giustificativa e a supporto renderebbe il credito di imposta inesistente;
- che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo da parte della resistente è dipesa da un problema nella ricezione della notifica tramite pec;
- che l'inadempimento lamentato dalla ricorrente non è derivato da uno stato di insolvenza della società, ma è stato scientemente ponderato dalla resistente, al fine di tutelarsi contro le azioni di restituzione e risarcimento che le sono state paventate da , che, CP_2 in qualità di cessionaria del suddetto credito, in data 3.03.2025, ha intimato alla resistente la trasmissione dei documenti giustificativi dello stesso;
- che l'acquisto delle quote della società Palazzo Biscotti S.r.l. e la loro successiva cessione rientra nella attività sociale di acquisto e vendita di beni immobili, atteso che la resistente è sostanzialmente una società immobiliare di scopo;
- di essere titolare di diritti pari a mq. 22.771,51 di un'area edificabile sita in Potenza alla via Appia, il cui valore di mercato è pari ad € 1.243.779,87;
- di aver posto in essere esborsi che non sono confacenti ad una società insolvente, di essere in condizione di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, di non aver distratto/sottratto alcuna somma, come risulterebbe dal bilancio del 2023, il cui passivo si è ridotto ad € 784.588,06, a seguito della rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento, finalizzata alla patrimonializzazione/ricapitalizzazione della società.
All'udienza cartolare del 26.06.2026, il Tribunale si è riservato per la decisione.
All'esito dell'istruttoria, osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la società debitrice ha sede nel Comune di Potenza.
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze del decreto ingiuntivo n. 1293/2023 del 15.09.2023 del Tribunale di Foggia.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 49, co. 5, CCII per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro trentamila.
Il credito della ricorrente è di circa euro 402.195,95 e, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria, risulta una debitoria erariale di circa euro 100.258,77.
Inoltre, il credito della ricorrente derivante dal decreto ingiuntivo n. 1293/2023 del
15.09.2023 del Tribunale di Foggia, reso esecutivo con decreto di esecutorietà del
10.11.2023, è esistente, avendo detto decreto ingiuntivo efficacia di giudicato sostanziale, sicché sono irrilevanti in questa sede le contestazioni attinenti il rapporto tra le parti sottese allo stesso.
Ricorrono tutte le condizioni per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
La debitrice è assoggettabile alla procedura concorsuale, essendo incontestato che la stessa abbia svolto attività commerciale, come peraltro si evince chiaramente dall'oggetto sociale di cui alla visura camerale in atti.
Quanto al presupposto soggettivo di cui agli artt. 2 c.1 lett. d), e 121, è da rilevare che il legislatore, confermando sul punto la precedente disciplina, ha posto un generale principio di assoggettabilità alla procedura concorsuale dell'imprenditore che esercita un'attività commerciale (art. 121 CCII).
Compete, quindi, a quest'ultimo fornire prova dell'esclusione dal novero dei soggetti assoggettabili alla procedura dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, mediante dimostrazione del “possesso congiunto” dei seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- ricavi, in qualunque modo risultuno, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;
- un ammmontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila.
Il concetto di ricavi lordi si identifica con il fatturato dell'impresa, ovvero con i ricavi delle vendite e delle prestazioni, senza incidenza dei costi e spese ad essi relativi;
per quanto riguarda l'altro requisito dimensionale dell'impresa, pur non ignorandosi gli aspetti problematici della esatta individuazione dell'attivo patrimoniale, si ritiene che esso si identifichi con l'attivo rappresentato dalla sommatoria delle seguenti voci contabili: immobilizzazioni materiali e immateriali al netto dei fondi di ammortamento, credito verso soci per versamenti ancora dovuti, attivo circolante costituito da rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, con l'esclusione delle eventuali azioni proprie, e disponibilità liquide.
Sul punto osserva il Collegio che la debitrice non ha dimostrato la mancanza del requisito soggettivo sopra descritto e dalle risultanze istruttorie emergono elementi univoci per considerare la stessa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
In particolare, dalla documentazione acquisita dalla Cancelleria presso l'Agenzia delle
Entrate e considerato, altresì, il credito della ricorrente, emerge un ammmontare di debiti definitivamente accertati superiore ad euro cinquecentomila e, dai bilanci acquisiti dal
Registro delle imprese depositati dalla resistente, emerge un attivo patrimoniale annuo superiore ad euro 300.000,00 (nell'anno 2021 di euro 1.424.169,00 e nell'anno 2022 di euro 2.025.042,00).
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
Ai fini della declaratoria di liquidazione giudiziale è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 27 febbraio 2008, n. 5215; Cass. 1° dicembre
2005, n. 26217).
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva (es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di fallimento), i secondi desumibili dalla documentazione contabile (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4727; Cass. n. 5215/2008 cit.).
Inoltre, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza
è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa” (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 30284 del 14/10/2022; cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022).
La Suprema Corte, con la pronuncia sopra richiamata, ha quindi chiarito che lo stato di insolvenza dell'imprenditore, finalizzato alla dichiarazione del suo fallimento: 1) è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, secondo la previsione dell'art. 5 I. fall., quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i "fatti esteriori" con cui si manifesta (in questo senso, cfr.: Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n. 9856 del 2006); 2) è desumibile dagli inadempimenti, ove effettivamente riscontrati, che sono equiparabili agli altri fatti esteriori idonei a manifestare quello stato;
3) va in particolare apprezzato, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni dal lato passivo (in questo senso, cfr.: Cass. n. 29913 del 2018 Cass. n. 2830 del 2001); si fonda essenzialmente su di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva, sì che quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo eventualmente nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice fallimentare ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i beni e i crediti che lo compongono vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento (in questo senso, cfr. Cass.
n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008; in senso conforme alla prima parte del principio, cfr. Cass. n. 9760 del 2011).
Nella fattispecie in esame è stata fornita adeguata prova di elementi comprovanti lo stato di decozione dell'imprenditore: il rilevante credito della ricorrente risale al 2023, la procedura esecutiva intentata dalla ricorrente ha avuto esito negativo e la resistente è irreperibile presso la sede sociale.
Inoltre, la resistente non ha dedotto che gli immobili di cui è proprietaria possono essere in tempi brevi venduti onde onorare con il danaro ricavato dalle vendite i propri debiti scaduti;
sì che le argomentazioni da essa spese quanto alla rilevanza di tale componente la maggior parte dell'attivo del proprio patrimonio si collocano al di fuori dell'interpretazione dell'art. 2, lett. b), CCII, dovendosi, peraltro, considerare che “In tema di dichiarazione di fallimento, l'insolvenza che deriva da illiquidità non è esclusa dalla consistenza del patrimonio immobiliare e dalla capienza dei debiti sociali” (Cassazione civile sez. I, 21/01/2013, n.1347) e che i bilanci depositati non assurgono a prova legale
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018).
Consegue a quanto sopra argomentato la superfluità dell'espletamento della CTU richiesta dalla resistente per valutare il proprio patrimonio immobiliare.
Pertanto, può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale a garanzia della par condicio creditorum.
Nella nomina del Curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito della ricorrente per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] P.IVA_1
Nomina la dott.ssa Angela Alborino giudice delegato alla procedura;
Nomina
Curatore avv. Monica Dea De Luca, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 23 ottobre 2025 alle ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, invitando il curatore a depositare, in caso di previsione di insufficiente realizzo, istanza ai sensi dell'art. 209 CCII almeno venti giorni prima di tale data, corredandola con una relazione sulle prospettive della liquidazione ed il parere del
Comitato dei Creditori;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice soggetta a liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio in data 1 luglio 2025
Il Giudice Est. Rel. Il Presidente dott.ssa Angela Alborino dott.ssa Annachiara Di Paolo