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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 08/04/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
N.757 / 2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI URBINO riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Gianmarco Cantalini Giudice dott.ssa Vera Colella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 757 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 04.03.2024
TRA
– nata a [...] il [...] CF. Parte_1 C.F._1 residente a[...],
E
– nato ad [...] il [...] CF. Parte_2 C.F._2 residente a[...], entrambi rappresentati dall'avv. Valeria C. A. Rasponi
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis 51 cpc
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in data 18.01.2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, e adivano Parte_1 Parte_2 congiuntamente l'intestato Tribunale domandando: “che il Presidente adito, prenda atto dei su estesi accordi recependoli integralmente, a tal fine i ricorrenti chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza ave la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore alle medesime condizioni sopra riportate”. Persona_1
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti manifestata in ricorso di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, disponeva che l'udienza di comparizione fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In data 18.01.2024 le parti depositavano note scritte ove rassegnavano le proprie conclusioni nei seguenti termini:
“I. Il minore viene affidato ad entrambi i genitori e seguirà ad abitare con la madre ad Urbania in via Alpe della Luna n. 13.
II. Il mi e collocato presso i genitori in modo paritario e quindi due settimane al mese alternate , tenuto conto dei propri impegni scolastici e sportivi, starà presso la madre i Per_1 giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica, mentre con il padre i giorni di martedì, mercoledì e giovedì; le restanti due settimane alternate, il minore starà presso la madre i giorni di martedì, mercoledì e giovedì, mentre con il padre i giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica.
Durante le Festività Natalizie per consuetudine e tradizioni acquisite il minore trascorrerà la settimana della Vigilia con la madre e i nonni materni, mentre dal giorno di Natale fino al giorno 30 starà con il padre e con i nonni paterni. Dal 31 dicembre si riprenderà l'alternanza settimanale sopra descritta. Le festività Pasquali saranno suddivise come segue: Pasqua con un genitore e Lunedì di Pasqua con l'altro genitore ad anni alternati.
Resta inteso che qualora il minore dovesse recarsi presso i nonni paterni durante le Festività, su accordo della parti l'assetto di visita sopra indicato verrà modificato nel modo ritenuto più opportuno e restano sempre salvi diversi accordi tra le parti.
Nel periodo estivo (da Giugno a Settembre) il genitori trascorreranno con il minore due settimane ciascuno, anche non consecutive, da concordare preventivamente.
I ricorrenti concordano nell'agevolare un contatto telefonico giornaliero da parte del minore al genitore non collocatario (del momento) nel rispetto delle sue necessità ed esigenze. I genitori si impegnano a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso dell'altrui sfera privata, senza ingerenze al di fuori dell'organizzazione formalizzata in questa sede.
In ragione della collocazione concordata sopra illustrata, i genitori provvederanno al mantenimento del minore in via diretta suddividendo le spese straordinarie al 50% ciascuno come per legge, e in ragione della medesima quota i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali. Le parti concordano di riferirsi al Protocollo del Tribunale di Pesaro per l'individuazione delle predette spese, che si allega. Si precisa che la madre ha sempre sostenuto in via esclusiva le spese di babysitteraggio cui ricorre nella gestione del minore e seguiterà a farlo, conseguentemente il padre si accolla in via esclusiva le spese relative alla mensa scolastica come ha fatto sino ad oggi, il tutto in deroga alle disposizioni di cui al Protocollo del Tribunale di Pesaro allegato, ferme restando le restanti previsioni oggetto di ripartizione come per legge.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione patrimoniale all'esito della divisione d bile che fu adibito a casa familiare, acquistato in com , rimasto in capo alla signora giusta liquidazione della quota immobiliare del signor .” Pt_1 Pt_2 IL GIUDICE
preso atto della volontà delle parte, considerata la natura delle questioni trattate e le conclusioni congiunte, si giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti;
VISTO
il parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, in conformità a tutto quanto concordato dalle parti nelle note scritte depositate in data 18.01.2024 e riportato in parte motiva, così
PROVVEDE:
come da richiamate note depositate il 18.01.2024
COMPENSA le spese di lite tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il giorno 4.04.2023
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Vera Colella Massimo Di Patria
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI URBINO riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente dott. Gianmarco Cantalini Giudice dott.ssa Vera Colella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 757 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 04.03.2024
TRA
– nata a [...] il [...] CF. Parte_1 C.F._1 residente a[...],
E
– nato ad [...] il [...] CF. Parte_2 C.F._2 residente a[...], entrambi rappresentati dall'avv. Valeria C. A. Rasponi
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473 bis 51 cpc
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in data 18.01.2024
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.12.2023, e adivano Parte_1 Parte_2 congiuntamente l'intestato Tribunale domandando: “che il Presidente adito, prenda atto dei su estesi accordi recependoli integralmente, a tal fine i ricorrenti chiedono di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza ave la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore alle medesime condizioni sopra riportate”. Persona_1
Il Giudice, preso atto della volontà delle parti manifestata in ricorso di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, disponeva che l'udienza di comparizione fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In data 18.01.2024 le parti depositavano note scritte ove rassegnavano le proprie conclusioni nei seguenti termini:
“I. Il minore viene affidato ad entrambi i genitori e seguirà ad abitare con la madre ad Urbania in via Alpe della Luna n. 13.
II. Il mi e collocato presso i genitori in modo paritario e quindi due settimane al mese alternate , tenuto conto dei propri impegni scolastici e sportivi, starà presso la madre i Per_1 giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica, mentre con il padre i giorni di martedì, mercoledì e giovedì; le restanti due settimane alternate, il minore starà presso la madre i giorni di martedì, mercoledì e giovedì, mentre con il padre i giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica.
Durante le Festività Natalizie per consuetudine e tradizioni acquisite il minore trascorrerà la settimana della Vigilia con la madre e i nonni materni, mentre dal giorno di Natale fino al giorno 30 starà con il padre e con i nonni paterni. Dal 31 dicembre si riprenderà l'alternanza settimanale sopra descritta. Le festività Pasquali saranno suddivise come segue: Pasqua con un genitore e Lunedì di Pasqua con l'altro genitore ad anni alternati.
Resta inteso che qualora il minore dovesse recarsi presso i nonni paterni durante le Festività, su accordo della parti l'assetto di visita sopra indicato verrà modificato nel modo ritenuto più opportuno e restano sempre salvi diversi accordi tra le parti.
Nel periodo estivo (da Giugno a Settembre) il genitori trascorreranno con il minore due settimane ciascuno, anche non consecutive, da concordare preventivamente.
I ricorrenti concordano nell'agevolare un contatto telefonico giornaliero da parte del minore al genitore non collocatario (del momento) nel rispetto delle sue necessità ed esigenze. I genitori si impegnano a tenere un comportamento reciprocamente rispettoso dell'altrui sfera privata, senza ingerenze al di fuori dell'organizzazione formalizzata in questa sede.
In ragione della collocazione concordata sopra illustrata, i genitori provvederanno al mantenimento del minore in via diretta suddividendo le spese straordinarie al 50% ciascuno come per legge, e in ragione della medesima quota i genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali. Le parti concordano di riferirsi al Protocollo del Tribunale di Pesaro per l'individuazione delle predette spese, che si allega. Si precisa che la madre ha sempre sostenuto in via esclusiva le spese di babysitteraggio cui ricorre nella gestione del minore e seguiterà a farlo, conseguentemente il padre si accolla in via esclusiva le spese relative alla mensa scolastica come ha fatto sino ad oggi, il tutto in deroga alle disposizioni di cui al Protocollo del Tribunale di Pesaro allegato, ferme restando le restanti previsioni oggetto di ripartizione come per legge.
Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito ogni questione patrimoniale all'esito della divisione d bile che fu adibito a casa familiare, acquistato in com , rimasto in capo alla signora giusta liquidazione della quota immobiliare del signor .” Pt_1 Pt_2 IL GIUDICE
preso atto della volontà delle parte, considerata la natura delle questioni trattate e le conclusioni congiunte, si giustifica la compensazione delle spese di lite fra le parti;
VISTO
il parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, in conformità a tutto quanto concordato dalle parti nelle note scritte depositate in data 18.01.2024 e riportato in parte motiva, così
PROVVEDE:
come da richiamate note depositate il 18.01.2024
COMPENSA le spese di lite tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso, in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale, il giorno 4.04.2023
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Vera Colella Massimo Di Patria