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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
PA DR, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3778/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM003323 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2647/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 10, 24 gennaio 2024, n. 1121), ha osservato, per quel che qui rileva, quanto segue.
<
Ciò premesso, tra i vari motivi di doglianza esposti nel ricorso introduttivo, riveste rilevanza assorbente la dedotta omessa notifica dell'avviso di accertamento, la cui pretesa ai fini Irpef 2009 costituisce oggetto del contendere.
Atteso che incombe all'ente creditore l'onere di provare la sussistenza del proprio credito e la fondatezza della pretesa, mancando agli atti la produzione dell'avviso di accertamento (non essendo sufficiente il prodotto estratto di ruolo da parte dell'A.d.E.R.) e la prova della notifica di tale avviso, la pretesa contestata risulta infondata.
Per tale assorbente ragione il ricorso va accolto. Le spese sono compensate, in quanto la responsabilità della mancata prova dell'esistenza e della notifica dell'atto impositivo prodromico all'intimazione opposta
(nella parte relativa alla evidenziata pretesa) non è imputabile all'A.d.E.R., convenuta in giudizio, che da parte sua ha esteso il contraddittorio all'Agenzia delle Entrate.
Per questi motivi
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate>>.
B) Ha proposto ricorso in appello l'Agenzia delle entrate – Riscossione deducendo, per quale che qui rileva, quanto segue. <resistente_1 proponeva opposizione [recte: ricorso] avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229043857634000 e con riferimento esclusivo al solo sotteso avviso accertamento (ave) tjqtjqm003323 (riferimento interno 69715011683338005000
€ 2.474,92) notificato il 10.11.2014, di cui al ruolo n. 2015/806948 emesso da Agenzia delle entrate D.P. I di Roma - Uff. Terr. Roma 3 Settebagni per Irpef 2009.
Parte ricorrente, in sostanza, deduceva, quali fatti a base della domanda (causa petendi):
- di aver ricevuto l'intimazione a mezzo pec del 26.1.2023;
- di essere così venuto a conoscenza degli addebiti contenuti nel sotteso avviso di accertamento n.
TJQTJQM003323;
- contestava la notifica di tale avviso di accertamento quale atto presupposto;
- l'intimazione era viziata da carenza di motivazione ed elementi prescritti dalla normativa;
- decadenza e sopravvenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi richiesti, rispetto alla data dell'intimazione. […]
Con il presente gravame si chiede l'integrale riforma della sentenza di primo grado, in particolare nella parte in cui a pag. 2 e 3 afferma quando segue.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. […].
Precisazioni preliminari.
Si premette: […]
-3. Illegittima innanzitutto è la pronuncia di primo grado perché accoglie il ricorso ritenendo assorbente la mancata produzione agli atti di causa della prova della notifica dell'avviso di accertamento de quo
TJQTJQM003323 dovendosi invece rilevarsi in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso in presenza di atti antecedenti non impugnati.
Infatti secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente (nel caso de quo il preavviso di fermo amm.vo/PFA ritualmente notificato il 27.12.2016
n. 09780201600149492000) a quello oggetto di odierna impugnazione (nel caso de quo l'intimazione di pagamento/AVI n. 09720229043857634, ritualmente notificato il 26.01.2023), non opposto nei termini di legge, impedirebbe la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt.
19 e 21 del d.lgs. 546/92; del resto in subordine il ricorso pure andava rigettato in primo grado in quanto la pretesa creditoria de qua comunque risultava altrimenti e indiscutibilmente ritualmente notificata ovvero essere già conosciuta e quindi accettata/riconosciuta dal ricorrente attesa, come già dedotto e provato in primo grado dall'estratto ruolo depositato, la presenza di rateazione e l'avvenuto suo parziale pagamento/ riscossione con ogni conseguenziale appunto inammissibilità/infondatezza della domanda.
-A) Qualificazione della domanda. […]
[…]. Sin d'ora si osserva infatti che, non solo si dimostrava ai sensi dell'art. 29 lett. e) D.L. 78/2010 come l'estratto di ruolo depositato già di per sé era idoneo a confermare la pretesa tributaria, ma che dopo l'avviso di accertamento la ricorrente aveva anche richiesto ed ottenuto il rateizzo di tale atto, sconfessando così
l'avversa deduzione di non averlo mai ricevuto. Inoltre si dimostrava che dopo il rateizzo, l'opponente riceveva anche il preavviso di fermo n. 09780201600149492000 (notificato il 27.12.2016), nel quale vi era l'espresso richiamo del medesimo avviso di accertamento. Pertanto, un'eventuale decadenza che fosse maturata doveva essere oggetto di impugnativa dell'avviso, ovvero in via recuperatoria con l'opposizione di tale preavviso di fermo successivo, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua notifica (ex art 21 d.lgs. 546/92).
I ruoli risultavano dunque consolidati (oltre ad essere la pretesa irretrattabile) e non era consentito alcun accertamento anche sulla prescrizione, come invece richiesto dal ricorrente ma che si fonda sull'errato presupposto di non aver mai ricevuto in precedenza i suddetti atti di riscossione.
Essendo poi intervenuta l'intimazione di pagamento opposta n.09720229043857634000 notificata il
26.01.2023, i termini di prescrizioni erano stato interrotti, tenuto conto anche della notoria sospensione straordinaria disposta dal Legislatore nel periodo emergenziale. Cosicché la domanda risultava infondata e la ricorrente era soccombente rispetto a tale motivo.
Anche le doglianze riferite a presunti vizi dell'atto impugnato si dimostravano infondate, in ragione delle specifiche difese svolte in primo grado a pag. 10 delle controdeduzioni, che come si vedrà risultano confermate anche dalle più recente Giurisprudenza di legittimità. L'intimazione infatti non solo risultava conforme al modello ministeriale approvato, ma conteneva, ben oltre il dovuto, tutte le indicazioni specifiche del titolo su cui si fondava e la natura della pretesa creditoria, tant'è che la stessa ricorrente afferma nel ricorso di aver ben compreso, svolgendo i suddetti motivi di opposizione. Come detto, avendo ella stessa richiesto la rateazione nel 2015, era evidente che le doglianze venivano sollevate con temerarietà ed in ogni caso necessitavano di essere risolte all'Ente creditore, al quale invece volutamente ometteva di notificare il ricorso. Di tutto questo non tenuto conto il primo Giudice, che ha omesso di pronunciarsi anche sulle specifiche eccezioni sollevate dalla odierna appellante.
-B) Art. 58 d.lgs. 546/1992 – prova di avvenuta notifica atti successivi e dell'istanza di rateizzo.
Fermo quanto sopra, si osserva che le doglianze sollevate in primo grado sono comunque infondate, in quanto come si dirà, ai sensi dell'art. 29, lett. e) D.L. 78/2010 risultava comunque dimostrata la fondatezza della pretesa tributaria posta a base dell'intimazione opposta.
Successivamente all'avviso di accertamento la ricorrente riceveva anche l'avviso di presa in carico n.
09777201500009676000, con cui l'Agente della riscossione comunicava alla opponente che ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e successive modificazioni e integrazioni, in data 26/02/2015 l'Agenzia delle entrate ci ha affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con avviso di accertamento numero TJQTJQM003323 notificatole dalla stessa Agenzia delle entrate il 10/11/2014.
E come pure precisato in primo grado, già dall'estratto ruolo depositato risultava ulteriormente sconfessata la ritenuta mancata conoscenza dell'avviso di accertamento, poiché si dimostrava che proprio tale atto era in parte riscosso, in conseguenza del rateizzo che la stessa ricorrente aveva richiesto ed ottenuto nel 2015.
In allegato al presente atto di appello si provvederà a depositare sia il suddetto avviso di presa in carico n.
09777201500009676000 e sia il provvedimento con identificativo 434666 del 13/07/2015, con cui veniva accolta parzialmente l'istanza di rateizzo (protocollo D030 del 25/05/2015) presentata dalla ricorrente Resistente_1, e riferita proprio all'avviso n. TJQTJQM003323 (identificato con codice interno n. 69715011683338005).
Ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92, la produzione di tali documenti è ammissibile, anche per la rilevanza del loro contenuto, ed essendo comunque indispensabili per la decisione della causa […].
Fatte tali precisazioni, si denuncia che la sentenza è ingiusta e gravemente lesiva degli interessi della
Riscossione e dell'Ente impositore. Tanto si deduce alla stregua dei seguenti motivi.
-1) Violazione di norme sul procedimento artt. 14 e 23 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 – omessa pronuncia sulla richiesta - motivazione illogica e/o apparente.
-Sulla carenza di legittimazione di Agenzia delle entrate – Riscossione. […]
-2) Omessa disamina della documentazione – Inammissibilità ed infondatezza del ricorso proposto in primo grado. Notifica di atti interruttivi della prescrizione. Violazione art 2946 c.c.
- Istanza di rateizzo.
La ricorrente come detto, ha provveduto ad effettuare pagamenti parziali relativi all'avviso di accertamento in questione (n. TJQTJQM003323 - identificato con codice interno n. 69715011683338005), dal 27/08/2015
e ss..
Si tratta di pagamenti mensili e minimi, relativi al rateizzo richiesto da Resistente_1 con istanza n. protocollo D030 del 25/05/2015, ed ottenuto con il suddetto provvedimento di accoglimento parziale (id. 434666 del
13/07/2015).
La presenza di rateizzo e pagamenti parziali era già evincibile, per altro, dall'estratto ruolo aggiornato, relativo a tale avviso di accertamento, depositato in primo grado;
ma anche a pag. 10 della stessa intimazione (nella sezione Debito residuo scaduto) si evidenziavano i pagamenti parziali. […].
-Sul tema della prescrizione, nel ribadire l'infondatezza della doglianza sollevata da controparte in virtù delle specifiche difese già svolte a pagg. 3, 4, 7, 8, 10 delle controdeduzioni depositate in primo grado, si sottopongono al Giudicante le seguenti ed ulteriori argomentazioni. […].
-Dal rigetto del ricorso proposto in primo grado, conseguentemente anche la motivazione sulla disposta compensazione delle spese di lite andrà riformata, per modifica dei presupposti invocati dal primo Giudice, stante la soccombenza totale del ricorrente che deriverebbe per l'accoglimento dei motivi esposti. […]
C) Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare la illegittimità della sentenza impugnata n. 1121/2024 emessa in data 24.1.2024 dalla C.G.T. di primo grado di Roma, laddove non ha accolto l'istanza ex art. 14 comma 1 e comma 2 d.lgs. 546/1992 formulata nelle controdeduzioni dall'odierna appellante, ed in ogni caso ordinare l'integrazione del contraddittorio, mediante chiamata in causa di Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma - Uff. Terr. Roma 3
Settebagni entro un termine stabilito a pena di decadenza, ricorrendone i presupposti di legge e per tutti i motivi esposti.
- in subordine rispetto al motivo sub 1), e solo qualora non sia accolto, accertare la illegittimità della sentenza impugnata laddove non ha accertato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione impugnata (n. TJQTJQM003323 riferimento interno n. 69715011683338005000 - IRPEF
2009), anche per effetto del suo riconoscimento avvenuto con l'istanza di rateizzo del 25.5.2015, nonché della regolare notifica del successivo preavviso di fermo amministrativo (PFA) n. 09780201600149492000, interruttivo della prescrizione, e non ha dichiarato inammissibile o rigettato integralmente il ricorso n. RGR 8794/2023 proposto da Resistente_1, per tutti i motivi esposti;
- accertare in ogni caso che la mancata prova del titolo alla base del ruolo e per tutti i fatti anteriori alla sua consegna e che riguardano l'esistenza ricade sull'ente creditore, e per l'effetto
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-riscossione;
- tenere indenne Agenzia delle entrate - Riscossione da qualsivoglia condanna e/o soccombenza per i motivi esposti;
- vinte le spese del doppio grado di giudizio, compensi, rimborso forfetario, accessori di legge, da liquidarsi secondo principio di causalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello meriata accoglimento.
E0) Il Collegio ritiene, però, di dover evidenziare quanto segue.
E1) L'art. 12 (assistenza tecnica), comma 2, primo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede:
“Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica”.
Da tale disposizione e dall'indicazione dei numerosi soggetti (ricompresi o meno in albi) abilitati alla difesa innanzi alle corti di giustizia tributaria se ne ricava che la giustizia deve essere di facile accesso e quindi scevra di tutte le sottigliezze proprie della professione forense.
E2) In tale prospettiva il contribuente ha l'onere di evocare in giudizio la sola autorità che ha emanato l'atto finale della serie procedimentale che ha individuato l'obbligo tributario (nel caso di specie un atto dell'Agenzia delle entrate – Riscossione).
E3) L'Agenzia delle entrate – Riscossione è quindi l'autorità che (in sede di giurisdizione tributaria) risponde di tutto il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, anche se al procedimento hanno concorso autorità diverse (enti impositori).
E4) La Corte di cassazione ha sempre escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione.
< art. 39. Sotto la rubrica “chiamata in causa dell'ente creditore” la norma dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In applicazione di tale norma, Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n.
13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: “l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio
... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”. Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012)>> (Cassazione civile
SSUU n. 7514 dell'8 marzo 2022).
E5) Le richieste variamente formulate e contenute nelle conclusioni del ricorso in appello (finalizzate all'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'appellante) sono quindi infondate.
F) Il ricorso in appello (come già anticipato) è fondato.
G) È ammessa la produzione di nuovi documenti in appello perché il ricorso di primo grado (così come emerge dalla sentenza impugnata) è stato depositato in data 5 luglio 2023 e, quindi, prima del 5 gennaio
2024, che costituisce lo sbarramento temporale oltre il quale tale facoltà è preclusa. H) Risolutivo (al fine dell'accoglimento del ricorso in appello) è il documento datato 13 luglio 2015 (indirizzato all'appellata) avente il seguente oggetto: accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione con identificativo
434666 del 13/07/2015 (protocollo D030 del 25/05/2015) presentata dal C.F. CF_Resistente_1.
In tale documento si fa riferimento all'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo con identificativo
434666 da Lei presentata il 25/05/2015 (protocollo D030 del 25/05/2015), relativa ai seguenti documenti:
[…]>>.
I) Parte appellata ha dedotto quanto segue.
< del termine di decadenza previsto nel processo civile e ne chiede lo stralcio.
Lo scrivente avvocato si riporta a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio che qui è da intendersi in toto trascritto e riportato.
Lo scrivente impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Chiede disattendersi la documentazione prodotta perché in copia non conforme secondo legge ex art. 18
e segg. d.P.R. 445/2000.
Gli atti depositati sono in copia non conforme, e vengono, quindi, debitamente contestati.
Il concessionario deposita relata di notifica della cartella e di presunti atti successivi che si contestano perché in copia non conforme e si chiede al giudice di ordinare l'esibizione degli originali.
ADER ha omesso la prova della notifica dell'accertamento presupposto e non ha formulato nel giudizio di primo grado richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore (Cassazione 8808-21)>>.
L) Le conclusioni formulate da parte appellata non possono essere condivise.
L'art. 18 del d.P.R. 445/2000 deve essere letto alla luce delle tecnologie informatiche introdotte nell'amministrazione finanziaria (in senso ampio) e nel processo tributario.
Oramai il documento (sia esso atto autoritativo o meno) è un file conservato in un archivio informatico che può essere trasferito su supporto cartaceo (stampato) infinite volte;
e quindi senza più poter distinguere tra originale e copia.
Nel documento al quale si è fatto riferimento (datato 13 luglio 2015 e indirizzato all'appellata) si richiama un'istanza di rateizzazione.
Parte appellata (come ben avrebbe potuto fare) non ha negato la circostanza e, quindi, essa può essere assunta per vera. Ma l'istanza di rateizzazione vale riconoscimento di debito e dalla sua sottoscrizione (25 maggio 2015) decorre un nuovo termine di prescrizione decennale (trattandosi di IRPF).
Quindi il provvedimento impugnato in primo grado del 7 ottobre 2022 è tempestivo, non essendosi verificata alcuna prescrizione.
Parte appellante ha dedotto altresì che parte appellata avrebbe effettuato dei pagamenti dopo l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Anche tale circostanza può ritenersi (sia pur solo logicamente) perché nel predetto atto del luglio 2015 il debito viene indicato in € 2741,96, mentre nell'atto di appello il valore della causa viene indicato in € 945,00. M) Il ricorso in primo grado poi non poteva (in ogni caso) essere accolto perché privo di firma valida del difensore (si vedano in proposito i precedenti di questa Corte di giustizia tributaria del Lazio dell'anno 2025 nn. 4630, 4631, 4636, 4637, 4828, 4966, 4971 e 5050).
N) Le spese anche di questo grado di giudizio sono compensate perché parte appellante ha depositato solo in grado d'appello la documentazione necessaria alla decisione della controversia e che avrebbe ben potuta essere prodotta in primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia Entrate-Riscossione. Spese di giudizio compensate tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
PA DR, Relatore
FRATTAROLO FRANCESCA MARIA, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3778/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1121/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10
e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJQTJQM003323 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2647/2025 depositato il
01/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, Sezione 10, 24 gennaio 2024, n. 1121), ha osservato, per quel che qui rileva, quanto segue.
<
Ciò premesso, tra i vari motivi di doglianza esposti nel ricorso introduttivo, riveste rilevanza assorbente la dedotta omessa notifica dell'avviso di accertamento, la cui pretesa ai fini Irpef 2009 costituisce oggetto del contendere.
Atteso che incombe all'ente creditore l'onere di provare la sussistenza del proprio credito e la fondatezza della pretesa, mancando agli atti la produzione dell'avviso di accertamento (non essendo sufficiente il prodotto estratto di ruolo da parte dell'A.d.E.R.) e la prova della notifica di tale avviso, la pretesa contestata risulta infondata.
Per tale assorbente ragione il ricorso va accolto. Le spese sono compensate, in quanto la responsabilità della mancata prova dell'esistenza e della notifica dell'atto impositivo prodromico all'intimazione opposta
(nella parte relativa alla evidenziata pretesa) non è imputabile all'A.d.E.R., convenuta in giudizio, che da parte sua ha esteso il contraddittorio all'Agenzia delle Entrate.
Per questi motivi
la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate>>.
B) Ha proposto ricorso in appello l'Agenzia delle entrate – Riscossione deducendo, per quale che qui rileva, quanto segue. <resistente_1 proponeva opposizione [recte: ricorso] avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229043857634000 e con riferimento esclusivo al solo sotteso avviso accertamento (ave) tjqtjqm003323 (riferimento interno 69715011683338005000
€ 2.474,92) notificato il 10.11.2014, di cui al ruolo n. 2015/806948 emesso da Agenzia delle entrate D.P. I di Roma - Uff. Terr. Roma 3 Settebagni per Irpef 2009.
Parte ricorrente, in sostanza, deduceva, quali fatti a base della domanda (causa petendi):
- di aver ricevuto l'intimazione a mezzo pec del 26.1.2023;
- di essere così venuto a conoscenza degli addebiti contenuti nel sotteso avviso di accertamento n.
TJQTJQM003323;
- contestava la notifica di tale avviso di accertamento quale atto presupposto;
- l'intimazione era viziata da carenza di motivazione ed elementi prescritti dalla normativa;
- decadenza e sopravvenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni ed interessi richiesti, rispetto alla data dell'intimazione. […]
Con il presente gravame si chiede l'integrale riforma della sentenza di primo grado, in particolare nella parte in cui a pag. 2 e 3 afferma quando segue.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. […].
Precisazioni preliminari.
Si premette: […]
-3. Illegittima innanzitutto è la pronuncia di primo grado perché accoglie il ricorso ritenendo assorbente la mancata produzione agli atti di causa della prova della notifica dell'avviso di accertamento de quo
TJQTJQM003323 dovendosi invece rilevarsi in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso in presenza di atti antecedenti non impugnati.
Infatti secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente (nel caso de quo il preavviso di fermo amm.vo/PFA ritualmente notificato il 27.12.2016
n. 09780201600149492000) a quello oggetto di odierna impugnazione (nel caso de quo l'intimazione di pagamento/AVI n. 09720229043857634, ritualmente notificato il 26.01.2023), non opposto nei termini di legge, impedirebbe la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt.
19 e 21 del d.lgs. 546/92; del resto in subordine il ricorso pure andava rigettato in primo grado in quanto la pretesa creditoria de qua comunque risultava altrimenti e indiscutibilmente ritualmente notificata ovvero essere già conosciuta e quindi accettata/riconosciuta dal ricorrente attesa, come già dedotto e provato in primo grado dall'estratto ruolo depositato, la presenza di rateazione e l'avvenuto suo parziale pagamento/ riscossione con ogni conseguenziale appunto inammissibilità/infondatezza della domanda.
-A) Qualificazione della domanda. […]
[…]. Sin d'ora si osserva infatti che, non solo si dimostrava ai sensi dell'art. 29 lett. e) D.L. 78/2010 come l'estratto di ruolo depositato già di per sé era idoneo a confermare la pretesa tributaria, ma che dopo l'avviso di accertamento la ricorrente aveva anche richiesto ed ottenuto il rateizzo di tale atto, sconfessando così
l'avversa deduzione di non averlo mai ricevuto. Inoltre si dimostrava che dopo il rateizzo, l'opponente riceveva anche il preavviso di fermo n. 09780201600149492000 (notificato il 27.12.2016), nel quale vi era l'espresso richiamo del medesimo avviso di accertamento. Pertanto, un'eventuale decadenza che fosse maturata doveva essere oggetto di impugnativa dell'avviso, ovvero in via recuperatoria con l'opposizione di tale preavviso di fermo successivo, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua notifica (ex art 21 d.lgs. 546/92).
I ruoli risultavano dunque consolidati (oltre ad essere la pretesa irretrattabile) e non era consentito alcun accertamento anche sulla prescrizione, come invece richiesto dal ricorrente ma che si fonda sull'errato presupposto di non aver mai ricevuto in precedenza i suddetti atti di riscossione.
Essendo poi intervenuta l'intimazione di pagamento opposta n.09720229043857634000 notificata il
26.01.2023, i termini di prescrizioni erano stato interrotti, tenuto conto anche della notoria sospensione straordinaria disposta dal Legislatore nel periodo emergenziale. Cosicché la domanda risultava infondata e la ricorrente era soccombente rispetto a tale motivo.
Anche le doglianze riferite a presunti vizi dell'atto impugnato si dimostravano infondate, in ragione delle specifiche difese svolte in primo grado a pag. 10 delle controdeduzioni, che come si vedrà risultano confermate anche dalle più recente Giurisprudenza di legittimità. L'intimazione infatti non solo risultava conforme al modello ministeriale approvato, ma conteneva, ben oltre il dovuto, tutte le indicazioni specifiche del titolo su cui si fondava e la natura della pretesa creditoria, tant'è che la stessa ricorrente afferma nel ricorso di aver ben compreso, svolgendo i suddetti motivi di opposizione. Come detto, avendo ella stessa richiesto la rateazione nel 2015, era evidente che le doglianze venivano sollevate con temerarietà ed in ogni caso necessitavano di essere risolte all'Ente creditore, al quale invece volutamente ometteva di notificare il ricorso. Di tutto questo non tenuto conto il primo Giudice, che ha omesso di pronunciarsi anche sulle specifiche eccezioni sollevate dalla odierna appellante.
-B) Art. 58 d.lgs. 546/1992 – prova di avvenuta notifica atti successivi e dell'istanza di rateizzo.
Fermo quanto sopra, si osserva che le doglianze sollevate in primo grado sono comunque infondate, in quanto come si dirà, ai sensi dell'art. 29, lett. e) D.L. 78/2010 risultava comunque dimostrata la fondatezza della pretesa tributaria posta a base dell'intimazione opposta.
Successivamente all'avviso di accertamento la ricorrente riceveva anche l'avviso di presa in carico n.
09777201500009676000, con cui l'Agente della riscossione comunicava alla opponente che ai sensi dell'articolo 29 comma 1 lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122) e successive modificazioni e integrazioni, in data 26/02/2015 l'Agenzia delle entrate ci ha affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, le somme richieste con avviso di accertamento numero TJQTJQM003323 notificatole dalla stessa Agenzia delle entrate il 10/11/2014.
E come pure precisato in primo grado, già dall'estratto ruolo depositato risultava ulteriormente sconfessata la ritenuta mancata conoscenza dell'avviso di accertamento, poiché si dimostrava che proprio tale atto era in parte riscosso, in conseguenza del rateizzo che la stessa ricorrente aveva richiesto ed ottenuto nel 2015.
In allegato al presente atto di appello si provvederà a depositare sia il suddetto avviso di presa in carico n.
09777201500009676000 e sia il provvedimento con identificativo 434666 del 13/07/2015, con cui veniva accolta parzialmente l'istanza di rateizzo (protocollo D030 del 25/05/2015) presentata dalla ricorrente Resistente_1, e riferita proprio all'avviso n. TJQTJQM003323 (identificato con codice interno n. 69715011683338005).
Ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 546/92, la produzione di tali documenti è ammissibile, anche per la rilevanza del loro contenuto, ed essendo comunque indispensabili per la decisione della causa […].
Fatte tali precisazioni, si denuncia che la sentenza è ingiusta e gravemente lesiva degli interessi della
Riscossione e dell'Ente impositore. Tanto si deduce alla stregua dei seguenti motivi.
-1) Violazione di norme sul procedimento artt. 14 e 23 d.lgs. 31/12/1992 n. 546 – omessa pronuncia sulla richiesta - motivazione illogica e/o apparente.
-Sulla carenza di legittimazione di Agenzia delle entrate – Riscossione. […]
-2) Omessa disamina della documentazione – Inammissibilità ed infondatezza del ricorso proposto in primo grado. Notifica di atti interruttivi della prescrizione. Violazione art 2946 c.c.
- Istanza di rateizzo.
La ricorrente come detto, ha provveduto ad effettuare pagamenti parziali relativi all'avviso di accertamento in questione (n. TJQTJQM003323 - identificato con codice interno n. 69715011683338005), dal 27/08/2015
e ss..
Si tratta di pagamenti mensili e minimi, relativi al rateizzo richiesto da Resistente_1 con istanza n. protocollo D030 del 25/05/2015, ed ottenuto con il suddetto provvedimento di accoglimento parziale (id. 434666 del
13/07/2015).
La presenza di rateizzo e pagamenti parziali era già evincibile, per altro, dall'estratto ruolo aggiornato, relativo a tale avviso di accertamento, depositato in primo grado;
ma anche a pag. 10 della stessa intimazione (nella sezione Debito residuo scaduto) si evidenziavano i pagamenti parziali. […].
-Sul tema della prescrizione, nel ribadire l'infondatezza della doglianza sollevata da controparte in virtù delle specifiche difese già svolte a pagg. 3, 4, 7, 8, 10 delle controdeduzioni depositate in primo grado, si sottopongono al Giudicante le seguenti ed ulteriori argomentazioni. […].
-Dal rigetto del ricorso proposto in primo grado, conseguentemente anche la motivazione sulla disposta compensazione delle spese di lite andrà riformata, per modifica dei presupposti invocati dal primo Giudice, stante la soccombenza totale del ricorrente che deriverebbe per l'accoglimento dei motivi esposti. […]
C) Parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
- accertare la illegittimità della sentenza impugnata n. 1121/2024 emessa in data 24.1.2024 dalla C.G.T. di primo grado di Roma, laddove non ha accolto l'istanza ex art. 14 comma 1 e comma 2 d.lgs. 546/1992 formulata nelle controdeduzioni dall'odierna appellante, ed in ogni caso ordinare l'integrazione del contraddittorio, mediante chiamata in causa di Agenzia delle Entrate D.P. I di Roma - Uff. Terr. Roma 3
Settebagni entro un termine stabilito a pena di decadenza, ricorrendone i presupposti di legge e per tutti i motivi esposti.
- in subordine rispetto al motivo sub 1), e solo qualora non sia accolto, accertare la illegittimità della sentenza impugnata laddove non ha accertato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'intimazione impugnata (n. TJQTJQM003323 riferimento interno n. 69715011683338005000 - IRPEF
2009), anche per effetto del suo riconoscimento avvenuto con l'istanza di rateizzo del 25.5.2015, nonché della regolare notifica del successivo preavviso di fermo amministrativo (PFA) n. 09780201600149492000, interruttivo della prescrizione, e non ha dichiarato inammissibile o rigettato integralmente il ricorso n. RGR 8794/2023 proposto da Resistente_1, per tutti i motivi esposti;
- accertare in ogni caso che la mancata prova del titolo alla base del ruolo e per tutti i fatti anteriori alla sua consegna e che riguardano l'esistenza ricade sull'ente creditore, e per l'effetto
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate-riscossione;
- tenere indenne Agenzia delle entrate - Riscossione da qualsivoglia condanna e/o soccombenza per i motivi esposti;
- vinte le spese del doppio grado di giudizio, compensi, rimborso forfetario, accessori di legge, da liquidarsi secondo principio di causalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello meriata accoglimento.
E0) Il Collegio ritiene, però, di dover evidenziare quanto segue.
E1) L'art. 12 (assistenza tecnica), comma 2, primo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede:
“Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica”.
Da tale disposizione e dall'indicazione dei numerosi soggetti (ricompresi o meno in albi) abilitati alla difesa innanzi alle corti di giustizia tributaria se ne ricava che la giustizia deve essere di facile accesso e quindi scevra di tutte le sottigliezze proprie della professione forense.
E2) In tale prospettiva il contribuente ha l'onere di evocare in giudizio la sola autorità che ha emanato l'atto finale della serie procedimentale che ha individuato l'obbligo tributario (nel caso di specie un atto dell'Agenzia delle entrate – Riscossione).
E3) L'Agenzia delle entrate – Riscossione è quindi l'autorità che (in sede di giurisdizione tributaria) risponde di tutto il procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, anche se al procedimento hanno concorso autorità diverse (enti impositori).
E4) La Corte di cassazione ha sempre escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione.
< art. 39. Sotto la rubrica “chiamata in causa dell'ente creditore” la norma dispone che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
In applicazione di tale norma, Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, inaugurando un orientamento in seguito più volte ribadito (Cass. 11 gennaio 2008 n. 476, Cass. 30 giugno 2009 n. 15310, Cass. 15 giugno 2011 n.
13082), ha affermato che, nel caso in cui il contribuente impugni la cartella esattoriale deducendone la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando, in via alternativa, la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario, al quale, se destinatario dell'impugnazione, incombe - ai sensi del citato art. 39 - l'onere di chiamare in giudizio l'ente. La richiamata decisione precisa che se l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, mentre se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito: “l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio
... in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”. Sulla base delle argomentazioni che precedono si è consolidato l'orientamento secondo il quale nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, sicché il fatto che il contribuente individui nel concessionario piuttosto che nel titolare del credito tributario il legittimato passivo non impone al giudice adito di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ammettendosi la chiamata in causa dell'ente impositore (Cass. n. 14991 del 15/07/2020, Cass. n. 21220 del 28/11/2012)>> (Cassazione civile
SSUU n. 7514 dell'8 marzo 2022).
E5) Le richieste variamente formulate e contenute nelle conclusioni del ricorso in appello (finalizzate all'accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'appellante) sono quindi infondate.
F) Il ricorso in appello (come già anticipato) è fondato.
G) È ammessa la produzione di nuovi documenti in appello perché il ricorso di primo grado (così come emerge dalla sentenza impugnata) è stato depositato in data 5 luglio 2023 e, quindi, prima del 5 gennaio
2024, che costituisce lo sbarramento temporale oltre il quale tale facoltà è preclusa. H) Risolutivo (al fine dell'accoglimento del ricorso in appello) è il documento datato 13 luglio 2015 (indirizzato all'appellata) avente il seguente oggetto: accoglimento parziale dell'istanza di rateizzazione con identificativo
434666 del 13/07/2015 (protocollo D030 del 25/05/2015) presentata dal C.F. CF_Resistente_1.
In tale documento si fa riferimento all'istanza di rateizzazione di somme iscritte a ruolo con identificativo
434666 da Lei presentata il 25/05/2015 (protocollo D030 del 25/05/2015), relativa ai seguenti documenti:
[…]>>.
I) Parte appellata ha dedotto quanto segue.
< del termine di decadenza previsto nel processo civile e ne chiede lo stralcio.
Lo scrivente avvocato si riporta a tutto quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio che qui è da intendersi in toto trascritto e riportato.
Lo scrivente impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Chiede disattendersi la documentazione prodotta perché in copia non conforme secondo legge ex art. 18
e segg. d.P.R. 445/2000.
Gli atti depositati sono in copia non conforme, e vengono, quindi, debitamente contestati.
Il concessionario deposita relata di notifica della cartella e di presunti atti successivi che si contestano perché in copia non conforme e si chiede al giudice di ordinare l'esibizione degli originali.
ADER ha omesso la prova della notifica dell'accertamento presupposto e non ha formulato nel giudizio di primo grado richiesta di chiamata in causa dell'ente impositore (Cassazione 8808-21)>>.
L) Le conclusioni formulate da parte appellata non possono essere condivise.
L'art. 18 del d.P.R. 445/2000 deve essere letto alla luce delle tecnologie informatiche introdotte nell'amministrazione finanziaria (in senso ampio) e nel processo tributario.
Oramai il documento (sia esso atto autoritativo o meno) è un file conservato in un archivio informatico che può essere trasferito su supporto cartaceo (stampato) infinite volte;
e quindi senza più poter distinguere tra originale e copia.
Nel documento al quale si è fatto riferimento (datato 13 luglio 2015 e indirizzato all'appellata) si richiama un'istanza di rateizzazione.
Parte appellata (come ben avrebbe potuto fare) non ha negato la circostanza e, quindi, essa può essere assunta per vera. Ma l'istanza di rateizzazione vale riconoscimento di debito e dalla sua sottoscrizione (25 maggio 2015) decorre un nuovo termine di prescrizione decennale (trattandosi di IRPF).
Quindi il provvedimento impugnato in primo grado del 7 ottobre 2022 è tempestivo, non essendosi verificata alcuna prescrizione.
Parte appellante ha dedotto altresì che parte appellata avrebbe effettuato dei pagamenti dopo l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Anche tale circostanza può ritenersi (sia pur solo logicamente) perché nel predetto atto del luglio 2015 il debito viene indicato in € 2741,96, mentre nell'atto di appello il valore della causa viene indicato in € 945,00. M) Il ricorso in primo grado poi non poteva (in ogni caso) essere accolto perché privo di firma valida del difensore (si vedano in proposito i precedenti di questa Corte di giustizia tributaria del Lazio dell'anno 2025 nn. 4630, 4631, 4636, 4637, 4828, 4966, 4971 e 5050).
N) Le spese anche di questo grado di giudizio sono compensate perché parte appellante ha depositato solo in grado d'appello la documentazione necessaria alla decisione della controversia e che avrebbe ben potuta essere prodotta in primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Agenzia Entrate-Riscossione. Spese di giudizio compensate tra le parti.