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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11524/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11524/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. PIZZUTO FRANCESCO non è presente fino alle ore 9,50 Parte_1
Per l'avv. ARCURI FABIO , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Nicolò Arcuri
L'avv. Arcuri discute come in comparsa e note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 15,45, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11524/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIZZUTO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA
VINCI, 5 98061 BROLO presso il difensore avv. PIZZUTO FRANCESCO
ATTORE/I
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ARCURI FABIO , elettivamente domiciliato in VIA
ROSOLINO PILO 20 PALERMO presso il difensore avv. ARCURI FABIO
pagina 2 di 9 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.09.2023 citava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il sito in Controparte_2
Palermo via P.pe di Granatelli 76, in persona dell'amministratore pro-tempore, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2592/2023, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 09.06.2023, in forma provvisoriamente esecutiva,
ad istanza del , con il Controparte_3
quale le era stato ingiunto il pagamento immediato della somma di € 14.377,44 oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in Euro 567,00
per compensi ed euro 146,00 per esborsi, oltre c.p.a., spese generali e IVA come per legge, a titolo di oneri condominiali insoluti, ordinari e straordinari, afferenti l'appartamento di sua proprietà, ubicato al primo piano dell'edificio condominiale .
In particolare, allegava che il credito oggetto di ingiunzione, secondo quanto riferito in ricorso, trovava fondamento: a) quanto ad € 13.250,22 dal rendiconto consuntivo 2022 approvato dall'assemblea dei condomini con delibera del
01.02.2023; b) quanto ad € 176,22 quale quota lavori di manutenzione straordinaria condotta di scarico acque nere, approvati sempre con la medesima delibera condominiale e come da ripartizione alla stessa allegata;
c) quanto ad €
411,00 per omesso pagamento rate mesi febbraio, marzo ed aprile 2023 inerenti l'accantonamento della somma di € 15.000,00 per “ulteriori lavori di manutenzione della terrazza di copertura” e più precisamente indicati in delibera
“ lavori di rifacimento della terrazza a livello appartamento , approvato CP_4
con la succitata delibera condominiale del 01.02.2023 e come da ripartizione alla stessa allegata;
d) quanto ad € 272,00 “per lavori di manutenzione straordinaria pagina 3 di 9 della terrazza di copertura”, più precisamente accantonamento della somma di €
5.000,00, approvato con delibera condominiale del 24.06.2022 e come da ripartizione alla stessa allegata;
e) quanto ad € 268,00 (rate mesi gennaio – aprile) per oneri condominiali ordinari esercizio 2023, come da bilancio preventivo approvato con la delibera condominiale del 01.02.2023.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda oggetto di ingiunzione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, contestava la pretesa creditoria sulla scorta della nullità della delibera dell'1.02.2023, mai comunicata alla assente, avente ad oggetto il rendiconto consuntivo per l'anno 2022 CP_5
ove erano indicati oneri già prescritti e chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e, nel merito, che venisse dichiarata nulla e/o annullabile la delibera dell'1.02.2023 nella parte in cui veniva approvato il rendiconto relativo alla gestione anno 2022 in cui erano stati inseriti crediti nei confronti dell'opponente in parte prescritti, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e che venisse accertato che il credito del condominio nei confronti dell'opponente maturato nelle gestioni precedenti fino al consuntivo
2017 si era prescritto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio opposto, contestando le ragioni dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Allegava che il decreto ingiuntivo si fondava sul rendiconto consuntivo del 2022
(doc. 7) approvato dall'assemblea dei condomini tenutasi il giorno 01.02.2023, il cui verbale è stato trasmesso alla Signora con raccomandata r.r. Parte_1
del 09.02.2023, regolarmente recapitata al domicilio della destinataria e da quest'ultima non ritirata (doc. 8), sui rendiconti degli esercizi 2017-2018, 2019,
2020 e 2021 (docc. 12-13-14-15) che produceva unitamente alle delibere assembleari con cui detti rendiconti erano stati approvati (docc. 16-17-18) e i relativi stati di ripartizione.
Contestava la domanda di nullità e/o annullamento della delibera dell'1.02.2023,
pagina 4 di 9 in quanto il verbale era stato comunicato all'opponente con raccomandata a/r del
9.02.2023 ed eccepiva l'inammissibilità della proposta impugnazione di annullamento per decadenza.
Contestava, infine, l'eccezione di prescrizione e chiedeva di dichiarare inammissibili, improcedibili o nel merito di rigettare le domande spiegate dall'opponente con atto di citazione del 14.09.2023, notificato Parte_1
con p.e.c. del 15.09.2023, e di confermare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto.
In linea subordinata, chiedeva di condannare la Signora al Parte_1
pagamento della somma capitale di € 14.377,44, con gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 30.11.2023 le parti venivano invitate ad esperire il procedimento di mediazione.
All'udienza del 9.04.2024 parte opposta eccepiva l'improcedibilità della domanda di nullità della delibera dell'1.02.2023 per mancato esperimento del procedimento di mediazione e la causa veniva dunque rinviata ex art. 281 sexies cpc.
L'eccezione di improcedibilità è infondata e va disattesa.
Giova ricordare che l'art. 5 c.1 bis D.lgs 28/2010, nell'imporre il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie specificamente indicate e nel sancire che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, si arricchisce di nuove domande o di nuove parti.
E' però orientamento costante anche di questo Tribunale e in linea con un'interpretazione conforme alla normativa europea che la ratio legis sottesa pagina 5 di 9 all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 deve intendersi ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo del giudizio avviato.
Nel caso di specie parte, parte opposta , attrice in senso sostanziale poiché ha introdotto il giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha esperito il procedimento di mediazione relativamente alla domanda introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo volta ad ottenere il pagamento degli oneri condominiali, ma non è stata esperita la mediazione relativamente alla domanda di nullità e/o annullamento della delibera dell'1.02.2023 formulata dall'opponente in atto di citazione con apposita domanda riconvenzionale.
Ciò detto, la mediazione può comunque dirsi utilmente esperita anche per le successive domande oggetto di atto introduttivo dell'opposizione.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di improcedibilità.
Nel merito , “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), deve ritenersi troncante ai fini dell'accoglimento della pretesa creditoria azionata dal in seno CP_1
al decreto ingiuntivo la circostanza che con nota del 28.10.2022, l'odierna opponente abbia riconosciuto il debito oggetto di ingiunzione e ne abbia chiesto la rateizzazione, provvedendo a pagare la prima rata e non le successive.
In particolare, parte opponente ha riconosciuto il debito indicato in modo specifico nella nota del 3.10.2022, ove il condominio indicava il debito in complessivi € 14170,40 con specifica indicazione delle singole causali di pagamento.
La predetta comunicazione è stata riscontrata dal condominio con email del
03.10.2022 (doc. 3 allegato alla comparsa di risposta), con la quale lo stesso ha pagina 6 di 9 trasmesso a controparte il conteggio delle somme dovute, redatto dall'amministratore del condominio.
A seguito dell'intesa così raggiunta, l'opponente ha pagato la prima rata di €
1.200,00, salvo poi a sospendere i successivi pagamenti.
Orbene, la richiesta di rateizzazione del debito, seguito dall'accettazione del condominio e dall'adempimento della Signora seppure parziale, Pt_1
costituiscono atti che comportano riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. che dispone: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
La richiesta di pagamento rateizzato costituisce, infatti, atto incompatibile con la volontà di disconoscere il debito, come poi tardivamente avvenuto con la citazione introduttiva del presente giudizio.
Va detto che oltre le quote indicate nella nota del 3.10.2022 sono maturate le successive rate relative agli oneri condominiali indicati nei rendiconti approvati con delibera dell'1.02.2023, comunicata a parte attrice con raccomandata del
9.02.2023.
Ne consegue che l'impugnazione della delibera con atto di citazione notificato in data 15.09.2023 è inammissibile, poiché proposta oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 1137 c.c..
La domanda del convenuto è dunque fondata. CP_1
Va in proposito ricordato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi condominiali quantificati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del CP_1
pagina 7 di 9 e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto.
Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, n.18129
Il ha infatti provato il fondamento della sua pretesa creditoria, CP_1
producendo il rendiconto consuntivo dell'anno 2022 (doc.7), gli stati di riparto da cui è dato evincere il credito ingiunto e la relativa delibera di approvazione dell'1.02.2023.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato e l'opposizione rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile la domanda di nullità e/o annullabilità della delibera dell'1.02.2023, poiché parte opponente è decaduta dal termine per impugnare di cui all'art. 1137 c.c.;
rigetta l'eccezione di improcedibilità;
conferma il decreto opposto;
rigetta l'opposizione;
liquida le spese del giudizio in € 3387,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio come liquidate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 8 di 9 Palermo, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11524/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 17 gennaio 2025 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. PIZZUTO FRANCESCO non è presente fino alle ore 9,50 Parte_1
Per l'avv. ARCURI FABIO , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv. Nicolò Arcuri
L'avv. Arcuri discute come in comparsa e note conclusive e chiede che la causa venga decisa.
Il G.I. alle ore 15,45, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11524/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PIZZUTO FRANCESCO , elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA
VINCI, 5 98061 BROLO presso il difensore avv. PIZZUTO FRANCESCO
ATTORE/I
contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ARCURI FABIO , elettivamente domiciliato in VIA
ROSOLINO PILO 20 PALERMO presso il difensore avv. ARCURI FABIO
pagina 2 di 9 CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive e verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 15.09.2023 citava in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il sito in Controparte_2
Palermo via P.pe di Granatelli 76, in persona dell'amministratore pro-tempore, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2592/2023, emesso dal
Tribunale di Palermo in data 09.06.2023, in forma provvisoriamente esecutiva,
ad istanza del , con il Controparte_3
quale le era stato ingiunto il pagamento immediato della somma di € 14.377,44 oltre interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in Euro 567,00
per compensi ed euro 146,00 per esborsi, oltre c.p.a., spese generali e IVA come per legge, a titolo di oneri condominiali insoluti, ordinari e straordinari, afferenti l'appartamento di sua proprietà, ubicato al primo piano dell'edificio condominiale .
In particolare, allegava che il credito oggetto di ingiunzione, secondo quanto riferito in ricorso, trovava fondamento: a) quanto ad € 13.250,22 dal rendiconto consuntivo 2022 approvato dall'assemblea dei condomini con delibera del
01.02.2023; b) quanto ad € 176,22 quale quota lavori di manutenzione straordinaria condotta di scarico acque nere, approvati sempre con la medesima delibera condominiale e come da ripartizione alla stessa allegata;
c) quanto ad €
411,00 per omesso pagamento rate mesi febbraio, marzo ed aprile 2023 inerenti l'accantonamento della somma di € 15.000,00 per “ulteriori lavori di manutenzione della terrazza di copertura” e più precisamente indicati in delibera
“ lavori di rifacimento della terrazza a livello appartamento , approvato CP_4
con la succitata delibera condominiale del 01.02.2023 e come da ripartizione alla stessa allegata;
d) quanto ad € 272,00 “per lavori di manutenzione straordinaria pagina 3 di 9 della terrazza di copertura”, più precisamente accantonamento della somma di €
5.000,00, approvato con delibera condominiale del 24.06.2022 e come da ripartizione alla stessa allegata;
e) quanto ad € 268,00 (rate mesi gennaio – aprile) per oneri condominiali ordinari esercizio 2023, come da bilancio preventivo approvato con la delibera condominiale del 01.02.2023.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda oggetto di ingiunzione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, contestava la pretesa creditoria sulla scorta della nullità della delibera dell'1.02.2023, mai comunicata alla assente, avente ad oggetto il rendiconto consuntivo per l'anno 2022 CP_5
ove erano indicati oneri già prescritti e chiedeva preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto e, nel merito, che venisse dichiarata nulla e/o annullabile la delibera dell'1.02.2023 nella parte in cui veniva approvato il rendiconto relativo alla gestione anno 2022 in cui erano stati inseriti crediti nei confronti dell'opponente in parte prescritti, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e che venisse accertato che il credito del condominio nei confronti dell'opponente maturato nelle gestioni precedenti fino al consuntivo
2017 si era prescritto, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva il condominio opposto, contestando le ragioni dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Allegava che il decreto ingiuntivo si fondava sul rendiconto consuntivo del 2022
(doc. 7) approvato dall'assemblea dei condomini tenutasi il giorno 01.02.2023, il cui verbale è stato trasmesso alla Signora con raccomandata r.r. Parte_1
del 09.02.2023, regolarmente recapitata al domicilio della destinataria e da quest'ultima non ritirata (doc. 8), sui rendiconti degli esercizi 2017-2018, 2019,
2020 e 2021 (docc. 12-13-14-15) che produceva unitamente alle delibere assembleari con cui detti rendiconti erano stati approvati (docc. 16-17-18) e i relativi stati di ripartizione.
Contestava la domanda di nullità e/o annullamento della delibera dell'1.02.2023,
pagina 4 di 9 in quanto il verbale era stato comunicato all'opponente con raccomandata a/r del
9.02.2023 ed eccepiva l'inammissibilità della proposta impugnazione di annullamento per decadenza.
Contestava, infine, l'eccezione di prescrizione e chiedeva di dichiarare inammissibili, improcedibili o nel merito di rigettare le domande spiegate dall'opponente con atto di citazione del 14.09.2023, notificato Parte_1
con p.e.c. del 15.09.2023, e di confermare, quindi, il decreto ingiuntivo opposto.
In linea subordinata, chiedeva di condannare la Signora al Parte_1
pagamento della somma capitale di € 14.377,44, con gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese del giudizio.
Con decreto del 30.11.2023 le parti venivano invitate ad esperire il procedimento di mediazione.
All'udienza del 9.04.2024 parte opposta eccepiva l'improcedibilità della domanda di nullità della delibera dell'1.02.2023 per mancato esperimento del procedimento di mediazione e la causa veniva dunque rinviata ex art. 281 sexies cpc.
L'eccezione di improcedibilità è infondata e va disattesa.
Giova ricordare che l'art. 5 c.1 bis D.lgs 28/2010, nell'imporre il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie specificamente indicate e nel sancire che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, si arricchisce di nuove domande o di nuove parti.
E' però orientamento costante anche di questo Tribunale e in linea con un'interpretazione conforme alla normativa europea che la ratio legis sottesa pagina 5 di 9 all'art. 5 D.Lgs. 28/2010 deve intendersi ragionevolmente limitata all'iniziativa processuale che dà vita ad un processo e non si estende anche ai fenomeni di ampliamento dell'ambito oggettivo del giudizio avviato.
Nel caso di specie parte, parte opposta , attrice in senso sostanziale poiché ha introdotto il giudizio con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha esperito il procedimento di mediazione relativamente alla domanda introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo volta ad ottenere il pagamento degli oneri condominiali, ma non è stata esperita la mediazione relativamente alla domanda di nullità e/o annullamento della delibera dell'1.02.2023 formulata dall'opponente in atto di citazione con apposita domanda riconvenzionale.
Ciò detto, la mediazione può comunque dirsi utilmente esperita anche per le successive domande oggetto di atto introduttivo dell'opposizione.
Va, dunque, disattesa l'eccezione di improcedibilità.
Nel merito , “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), deve ritenersi troncante ai fini dell'accoglimento della pretesa creditoria azionata dal in seno CP_1
al decreto ingiuntivo la circostanza che con nota del 28.10.2022, l'odierna opponente abbia riconosciuto il debito oggetto di ingiunzione e ne abbia chiesto la rateizzazione, provvedendo a pagare la prima rata e non le successive.
In particolare, parte opponente ha riconosciuto il debito indicato in modo specifico nella nota del 3.10.2022, ove il condominio indicava il debito in complessivi € 14170,40 con specifica indicazione delle singole causali di pagamento.
La predetta comunicazione è stata riscontrata dal condominio con email del
03.10.2022 (doc. 3 allegato alla comparsa di risposta), con la quale lo stesso ha pagina 6 di 9 trasmesso a controparte il conteggio delle somme dovute, redatto dall'amministratore del condominio.
A seguito dell'intesa così raggiunta, l'opponente ha pagato la prima rata di €
1.200,00, salvo poi a sospendere i successivi pagamenti.
Orbene, la richiesta di rateizzazione del debito, seguito dall'accettazione del condominio e dall'adempimento della Signora seppure parziale, Pt_1
costituiscono atti che comportano riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. che dispone: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.”
La richiesta di pagamento rateizzato costituisce, infatti, atto incompatibile con la volontà di disconoscere il debito, come poi tardivamente avvenuto con la citazione introduttiva del presente giudizio.
Va detto che oltre le quote indicate nella nota del 3.10.2022 sono maturate le successive rate relative agli oneri condominiali indicati nei rendiconti approvati con delibera dell'1.02.2023, comunicata a parte attrice con raccomandata del
9.02.2023.
Ne consegue che l'impugnazione della delibera con atto di citazione notificato in data 15.09.2023 è inammissibile, poiché proposta oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 1137 c.c..
La domanda del convenuto è dunque fondata. CP_1
Va in proposito ricordato che in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi condominiali quantificati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima: tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del CP_1
pagina 7 di 9 e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto.
Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, n.18129
Il ha infatti provato il fondamento della sua pretesa creditoria, CP_1
producendo il rendiconto consuntivo dell'anno 2022 (doc.7), gli stati di riparto da cui è dato evincere il credito ingiunto e la relativa delibera di approvazione dell'1.02.2023.
Il decreto ingiuntivo va, dunque, confermato e l'opposizione rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile la domanda di nullità e/o annullabilità della delibera dell'1.02.2023, poiché parte opponente è decaduta dal termine per impugnare di cui all'art. 1137 c.c.;
rigetta l'eccezione di improcedibilità;
conferma il decreto opposto;
rigetta l'opposizione;
liquida le spese del giudizio in € 3387,00 per compensi, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge e condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese del giudizio come liquidate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
pagina 8 di 9 Palermo, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 9 di 9