Art. 12.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 266, 267, 268, 269, 271 e 272 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62, della somma di complessive lire 63.962.000.000 autorizzata con l'art. 3, 7° comma, della presente legge.
Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 266, 267, 268, 269, 271 e 272 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1961-62, della somma di complessive lire 63.962.000.000 autorizzata con l'art. 3, 7° comma, della presente legge.