Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Maria Gallo, in funzione di giudice unico del Lavoro, all'udienza del 26.3.2025 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4360/2024 del Ruolo Generale Previdenza
TRA
elettivamente dom.ta in Melito (Na), via Toscana 16, presso lo studio degli Parte_1 avv. Bruno Pagano e Fabio Morra , che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce del ricorso;
Ricorrente E
in persona del legale rapp.te , rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle CP_1 liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 gennaio 2023 (rep. 37590/7131) Persona_1 dall'avv. AGOSTINO DI FEO, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi
n. 55 presso l'Avvocatura CP_1
NONCHÉ in persona del legale rapp.te rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Adamo giusta CP_2 procura allegata agli atti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in
Messina, Via XXVII Luglio n. 103;
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso depositato il 22.2.2024 la parte in epigrafe ha convenuto in giudizio e CP_1
proponendo opposizione avverso la intimazione di pagamento n. CP_2
07120239048719882/000per il mancato pagamento della complessiva somma di €
9.242,62 portata dai seguenti avvisi di addebito:
1) AVA n. 37120160007581864000 notificato il 30.07.2019 del valore di € 672,92;
2) AVA n. 37120170011978222000 notificato il 30.10.2017 del valore di € 1.935,25;
3) AVA n. 37120190009946033000 notificato il 02.08.2019 del valore di € 2.687,05;
4) AVA n. 37120190022310581000 notificato il 14.01.2020 del valore di € 1.299,31;
5) AVA n. 37120210009952463000 notificato il 06.12.2021 del valore di € 2.693,09. Parte ricorrente ha impugnato tutti gli atti sottostanti l'intimazione di pagamento da ultimo ricevuta , lamentando la irritualità della notificazione degli avvisi di addebito presupposti e deducendo la prescrizione estintiva dei crediti .
Si è costituito in giudizio l' che ha dedotto e provato la regolare notifica degli avvisi di CP_1 addebito impugnati , rilevando dunque che la prescrizione non si era mai compiuta anche per la successiva sospensione dei termini per la normativa emergenziale. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese;
in via subordinata , ha chiesto di porre le spese di lite a carico del concessionario per la riscossione sul quale grava la responsabilità dell'emissione degli atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso di addebito. si è costituita in giudizio e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità CP_2
e la tardività dell'opposizione all'intimazione di pagamento;
nel merito, respingere l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare l'eccezione di prescrizione;
dichiarare la carenza di legittimazione passiva della convenuta per quanto attiene il CP_2 merito dell'imposizione .
All'odierna udienza , sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con dispositivo reso al termine della camera di consiglio e riportato in calce .
2)In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva dell' . CP_2
Considerando , infatti , il tenore delle argomentazioni addotte a base dell'impugnativa spiegata , in cui si contesta anche l'assenza di atti interruttivi della prescrizione per il periodo successivo alla notifica dei singoli avvisi impugnati unitamente all'intimazione di pagamento , sussiste la legittimazione passiva dell . Controparte_3
3) Nel merito, l'opposizione non è fondata e va rigettata .
L'odierna ricorrente ha eccepito la mancanza di regolare notifica di tutti gli avvisi di addebito sottostanti l'intimazione di pagamento ed innanzi elencati .
Per quanto riguarda l'avviso n. 371 2016 00075818 64 000 l ha dedotto che esso è CP_1 stato oggetto di pagamento a seguito di definizione agevolata direttamente presso il concessionario (all. 1 ava con estratto dettaglio definizione agevolata e pagamento) .
Per i restanti avvisi , in base alla produzione documentale dell' , essi risultano CP_1 ritualmente notificati come si evince dagli allegati:
2) l'avviso 371 2017 00119782 22 000 risulta notificato in data 30.10.2017 (cfr. all. 2 ava con r/r);
3) l'avviso 37120190009946033000 risulta notificato in data 2.08.2019 (cfr. all. 3 ava con r/r); 3
4) l'avviso 37120190022310581000 risulta notificato in data 14.01.2020 (cfr. all. 4 ava con r/r);
5) l'avviso 37120210009952463000 risulta notificato in data 15.12.2019 (cfr. all. 6 ava con pec di accettazione consegna).
L'eccezione proposta dunque , non solo è priva di specifiche deduzioni in ordine ai motivi che renderebbero le notifiche effettuate nulle ma è anche infondata alla stregua della prova documentale fornita . Va , dunque , respinta.
4) Va superata, poi, l'eccezione di prescrizione dei contributi oggetto della richiesta di pagamento nei diversi atti impugnati. Il termine di prescrizione dei contributi , come ormai noto , è quello quinquennale , anche dopo la notifica della cartella esattoriale .
Si veda , tra tutte , Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, ove si legge:
La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della
l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 CP_4 del 2010). (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641632 - 01).
Deve tenersi conto altresì dei principi ribaditi in Sez. L , Ordinanza n. 28583 del
08/11/2018, ove si legge :
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi. (Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, Rv. 651687 -
01)
Nel caso in esame, potrebbe , teoricamente , porsi solo un problema di prescrizione successiva alla regolare notifica – da considerarsi comunque efficace interruzione del corso 4
della prescrizione – dell'avviso ma , per la sospensione dei termini, nemmeno tale doglianza può considerarsi fondata .
Va ,invero , ricordato che parte ricorrente non ha presentato ricorso secondo quanto disciplinato dall'art. 24 comma 5 D. Lgs 26.02.1999, n. 46, che obbliga colui che intende impugnare l'avviso di addebito di farlo entro 40 giorni dall'avvenuta notifica. Di fatto, pertanto, il relativo credito è da ritenersi ormai cristallizzato e potrebbe farsi valere solo la prescrizione successiva alla prima notifica dell'avviso .
Deve , poi, richiamarsi l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, in base al quale si dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma in esame ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
La sospensione, infatti, ha come effetto quello di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, se la prescrizione del diritto di credito dell' è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, CP_4 la prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione. Pertanto, la prescrizione maturerà quando la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio
2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 sarà pari complessivamente a cinque anni.
L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto- legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. 5
La norma in esame determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n.
64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Alla luce di questa normativa emergenziale, il corso della prescrizione del credito non può dirsi interamente compiuto.
La norma di riferimento è l'articolo 68 del Dl 18/2020, al cui comma 1 stabilisce che con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Prosegue il comma 4-bis: con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Per tali ragioni, per equilibrare il fermo delle attività, la legge riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs 159/2015.
E così, il comma 1 recita che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione. 6
A seguire, il comma 2 chiosa stabilendo che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione ( dunque fino al 31 dicembre 2022 ).
Il termine di sospensione è stato quindi ripetutamente prorogato con l'effetto che , nel calcolare il termine di prescrizione dei contributi , al termine ordinario di 5 anni deve aggiungersi il termine ulteriore di due anni derivanti dalla sospensione emergenziale .
Conseguentemente, l'opposizione , restando sospeso il termine di prescrizione per un tempo sufficiente ad impedire il compimento del quinquennio, va rigettata.
Dunque tutti gli atti sottostanti l'intimazione oggetto dell'odierna impugnazione sono stati ritualmente notificati e non opposti;
la prescrizione non può dirsi maturata a causa della notifica di numerosi atti interruttivi e della sospensione dei termini . Per gli stessi , infatti, opera dapprima la sospensione della prescrizione di 129 giorni di cui all'art. 37, c. 2, d.l. n.
18 del 17/03/2020 (“Cura Italia”), conv. l. n. 27 del 24/04/2020 e, successivamente, la sospensione di ulteriori sei mesi in virtù della previsione di cui all'art 11, c. 9, d.l. n. 183 del 31/12/2020 ( ), conv. l. n. 21 del 26/02/2021 dall'1/01/2021 al CP_5
30/06/2021.
Pertanto, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento, alcuna prescrizione era maturata non essendo decorso un quinquennio dalla notifica dell'ultimo degli atti innanzi elencati .
Le brevi considerazioni fin qui esposte conducono al rigetto del ricorso .
5) Le spese del giudizio , seguono la soccombenza si liquidano in dispositivo, tenendo conto del valore dell'intimazione opposta , nei confronti dell' e di CP_1 CP_2
Esigenze di ruolo della scrivente hanno comportato la fissazione del termine di 60 gg per la stesura della presente sentenza .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Rigetta l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 07120239048719882/000 dell'importo complessivo di € 9.242,62; 7
b)Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti convenute liquidate in complessivi € 1865,00 per compensi , oltre rimborso spese forfetario,
IVA e CPA, come per legge;
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 26.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo