Sentenza 22 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/06/2004, n. 11573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11573 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL ED, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BANTI 34, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA BRUNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EV LD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACEDONIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO SCIOLI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4375/02 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 27/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 20/02/04 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato BRUNI Anna Maria, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo il quale ha concluso che la Corte voglia dichiarare la inammissibilità del ricorso, anzi RI RU si riporta agli scritti del collega.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Roma, decidendo sui contrapposti gravami proposti da AL VI ed DN IL avverso la sentenza con la quale il Tribunale del luogo aveva rigettata la domanda dello VI, volta alla condanna della IL al rilascio del terreno indebitamente occupato con la ricostruzione di un muro divisorio tra due locali di rispettiva proprietà nonché alla ricostruzione del muro divisorio in conformità alla planimetria allegata al rogito di divisione stipulato in data 9 aprile 1946 ed al risarcimento del danno, con sentenza resa in data 28 maggio 1999, in riforma della decisione impugnata, accolse la domanda proposta dallo VI.
Propone ricorso per Cassazione la IL e questa Suprema Corte, con sentenza n. 4375 del 27 marzo 2002, lo ha respinto. Nell'esaminare il primo motivo del ricorso, col quale la ricorrente denunciava il fraintendimento, da parte della Corte d'Appello, del valore della planimetria allegata all'atto di divisione, che avrebbe avuta la funzione di individuazione di massima delle varie titolarità dei diritti, senza approfondirne l'esatta entità, com'era desumibile dal fatto che la planimetria non era "quotata" ne' conteneva elementi numerici di divisione, il giudice di legittimità ha osservato che la censura era infondata, per essere, la motivazione, al riguardo espressa dal giudice d'appello, logica e sufficiente.
Tale motivazione - si rileva nella sentenza della Suprema Corte - pur tenendo conto della circostanza che la planimetria non era "quotata" privilegiava, al fine di valorizzarne le risultanze, sia il dato cronologico, dal momento che la planimetria risultava redatta in epoca successiva a quella di formazione dei dati catastali, ai quali la ricorrente faceva richiamo, sia il dato logico, consistente nella considerazione che solo al momento della divisione le parti avevano un interesse diretto all'esatta delimitazione dei confini, mentre al tempo dell'accatastamento, quando lo stabile apparteneva congiuntamente e pro - indiviso a tutti gli originari acquirenti, tale interesse poteva essere relativo.
Per la revocazione di tale sentenza ha proposto ricorso la IL. Resiste con controricorso lo VI.
Il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
V'è memoria difensiva per il controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente adduce che la sentenza di questa Suprema Corte da per accertato un fatto segnatamente la aderenza della rappresentazione grafica contenuta nella piantina allegata all'atto di divisione stipulato il 9 aprile 1946 alla realtà dello stato dei luoghi e la sua idoneità a rappresentare e ricostruire la volontà delle parti - che, viceversa, risulta contraddetto dagli atti di causa e, particolarmente, dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi in primo grado.
Il ricorso è inammissibile, non ricorrendo i presupposti necessari per la sua proposizione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ.. Per vero, contrariamente a quanto richiesto dalla citata norma, la questione proposta col ricorso, costituita dalla rilevanza, ai fini dell'interpretazione del rogito di divisione stipulato in data 9 aprile 1946, della planimetria allegata all'atto divisionale, ha già costituito un punto controverso sul quale ha avuto modo di pronunciare la sentenza di cui si chiede la revocazione, esaminando di pronunciare e rigettando, in particolare, il primo motivo di ricorso.
Peraltro, questa Suprema Corte, oltre a ritenere insindacabile sul punto, perché congruamente e correttamente motivata, la sentenza resa, dal giudice d'appello, ebbe modo di precisare che la valutazione espressa al riguardo da quel giudice si ancorava, non tanto alla aderenza a realtà della planimetria proprio in considerazione del fatto che essa non era "quotata", quanto, invece, al dato cronologico ed a quello logico, come risulta dalla narrativa della presente decisione.
Tale considerazione induce ad escludere anche l'esistenza del denunciato errore di fatto.
Alla soccombenza segue, secondo l'ordinario criterio, la condanna della ricorrente a rimborsare, al controricorrente, secondo la liquidazione che segue in dispositivo, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessiva euro 2.100,00, di cui euro 100,00 per esporsi ed euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2004