Sentenza 21 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 21/07/2022, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2022
N. 01251/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2022, proposto da
AR FO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe A. Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monteiasi, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per la declaratoria d'illegittimità
del silenzio serbato dalla P.A. intimata sulla richiesta di accesso avanzata dal ricorrente con atto acquisto al protocollo dell'Ente in data 8.2.2022 e con conseguente ordine di esibizione della documentazione amministrativa richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to Fanelli per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) il ricorrente espone di essere proprietario di una serie di terreni siti in Monteiasi, identificati in catasto al foglio 3, p.lle 47, 745, 748, 749, 750, 751, 752, 757, 758, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 768 e 776 (che sono, per una parte, edificabili e, per la restante parte, agricoli);
- b) con atto id. 004/2021, prot. n.7481 del 24.9.2021 (doc. 5 ricorso), l’U.T.C. di Monteiasi, vista la domanda con cui la società E-distribuzione s.p.a. aveva chiesto l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico funzionale all’esecuzione di linea elettrica di bassa tensione in cavo interrato, per utenza elettrica ml 45,00 in via Magg. Lotta - via Sanfelice - Signor A.M., ha autorizzato la predetta società a eseguire i predetti lavori di manomissione;
- c) tali lavori comportavano la realizzazione di un armadietto-cabina Enel, posto all’incrocio tra via S. Pellico e Via L. Sanfelice, in arretramento rispetto al filo stradale (tanto da rendere necessaria la stesura di una fascia di bitume, come da foto in doc. 6 ricorso) e che risulta collocato all’interno della proprietà del ricorrente, al quale non è stato chiesto alcun permesso;
- d) quindi, al fine di tutelare le proprie ragioni contro E-distribuzione s.p.a., con istanza di accesso dell’8 febbraio 2022, il ricorrente chiedeva al Comune copia della documentazione da cui risultasse « il confine preciso di via S. Pellico, ossia degli atti da cui si deducano i confini precisi dell’area [in passato] espropriata dal Comune di Monteiasi per la realizzazione della predetta pubblica via »;
- e) avverso il silenzio-diniego opposto dal Comune è proposto il gravame in esame;
- f) alla camera di consiglio del 12 luglio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2) Ritenuto che:
- a) il ricorrente sia sicuramente portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso, connesso alla sua posizione di soggetto che, al fine di valutare l’esperibilità di azioni a difesa della proprietà, intende accedere ai documenti da cui possano evincersi gli esatti confini con la proprietà pubblica;
- b) il ricorso vada quindi accolto e che, per l’effetto, vada ordinato al Comune di Monteiasi di concedere al ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, l’accesso ai documenti richiesti con l’istanza dell’8 febbraio 2022;
- c) le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Monteiasi al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO