Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 7006 /2020
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 23/06/2025 ; tenuto conto che con decreto del 16.5.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7006/2020 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del
Giudice di Pace n. 1333/2018 – altri istituti e leggi speciali, vertente tra
, con sede in Caserta alla via Lamberti F. A/4, in Parte_1 persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Aniello Di
Vico, presso il cui studio elett.te domicilia in Maddaloni alla via Appia n.184;
appellante
e
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Marcantonio Ferrara C.F._1 presso il cui studio elett.te domicilia in Santa Maria a Vico alla via Appia n.452;
appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di appello notificato in data 19.9.2020, il adiva il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 1333/2018 del Giudice di Pace di Arienzo che, in accoglimento della domanda dell'attore condannava l'odierno Controparte_1 appellante al pagamento di euro 100,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo a titolo di risarcimento dei danni esistenziali;
condannava altresì parte appellante al pagamento delle spese processuali.
A fondamento dell'appello, il lamentava la violazione dell'art.132 co.2 n.4 c.p.c., non Parte_1 avendo il giudice di prime cure fornito adeguata motivazione della propria decisione;
eccepiva nel merito l'infondatezza della domanda attorea. In particolare, contrariamente a quanto asserito dall'attore, il esponeva come veniva data all'utente comunicazione dell'interruzione idrica per il periodo dal Parte_1
24.10.2011 al 25.10.2011; impugnava la decisione resa nella parte in cui si riteneva che l'attore avesse assolto all'onere di fornire la prova circa il danno esistenziale subito, stante la genericità della dichiarazione testimoniale resa in primo grado. Infine, rilevava come il giudice di pace aveva errato nel non considerare come imprevedibile il guasto verificatosi, stante l'espletamento da parte del di tutte le attività Parte_1 tese alla prevenzione di qualsiasi danno alle reti idriche, con sopralluoghi e manutenzioni periodiche. Sul punto, l'art.28 del Regolamento del servizio Acquedotto 2010 rubricato “Continuità del servizio di erogazione” prevede che “nessuna responsabilità potrà allo stesso essere attribuita per temporanee interruzioni di deflusso o interruzioni di pressione dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a scioperi, ad atto delle autorità nonché a obiettive esigenze di servizio quali manutenzioni, riparazioni, modifiche o ampliamenti degli impianti di produzione, trasporto o distribuzione per il tempo necessario. In nessuno di tali casi l'Utente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o in genere indennizzi”. Chiedeva quindi di riformare la sentenza, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Si costituiva in giudizio l'appellato eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. Controparte_1
399 co.3 c.p.c., avendo il giudice di prime cure pronunciato sentenza secondo equità a norma dell'art.114
c.p.c.; eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. non avendo parte appellante individuato in modo puntuale le ragioni poste a fondamento dell'appello. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello, stante la fondatezza della domanda attorea.
3. All'udienza del 16.5.2024, lo scrivente Magistrato rinviava per la discussione orale ex art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del 23.6.2025, assegnando termine per note fino a dieci giorni prima. In detta udienza la causa era decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
con atto di citazione in primo grado, premetteva di essere titolare del Controparte_1 contratto di fornitura idrica relativo all'immobile sito in Santa Maria a Vico (CE) alla via Calzaretti n.9, suo luogo di residenza, e che, in conseguenza di un guasto all'impianto di distruzione dell'acqua si arrestava completamente la fornitura idrica nei giorni 1, 2 e 3 novembre 2011, nonché precedentemente in data 24 ottobre 2011. Inoltre, secondo quanto sostenuto dall'attore, nessun avviso circa l'interruzione né il tempo necessario alla riparazione veniva dato alla popolazione. L'istante subiva un danno esistenziale consistente nella rinuncia ai più elementari bisogni della vita quotidiana, quali provvedere con regolarità all'igiene personale, usufruire dell'acqua calda e dell'uso degli elettrodomestici;
pertanto, adiva il giudice di pace al fine di ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno patito.
Si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, la Parte_1 nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163, 164 e 318 c.p.c. stante la sua manifesta genericità e totale carenza dei presupposti di fatto e di diritto su cui deve fondarsi la domanda;
invocava l'art.28 del
Regolamento del Servizio Acquedotto 2010 rubricato “Continuità del servizio di erogazione”; rilevava l'omessa prova in ordine al pregiudizio esistenziale subito dall'attore. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda.
Espletata l'attività istruttoria, a mezzo di escussione teste, con sentenza n°1333/2018 il Giudice accoglieva la domanda formulata dall'attore e condannava il al risarcimento dei danni Parte_1 esistenziali in favore di nella misura di euro 100,00; condannava altresì il convenuto al Controparte_1 pagamento delle spese processuali.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici. La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
4.1. Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per inappellabilità ex art.399 c.p.c., rientrando la presente controversia in quelle da decidersi secondo diritto, trattandosi di un rapporto giuridico concluso secondo le modalità di cui all'art.1342 c.c.
4.2. Parimenti, non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., atteso che dal tenore letterale dell'atto risultano chiaramente individuati i punti contestati della sentenza impugnata e, in relazione a essi, le modifiche richieste nonché i presupposti fattuali e giuridici alla base delle doglianze sollevate
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio
2014 n. 12002).
Il merito
6. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto. A tal proposito deve rilevarsi come le risultanze dell''istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, abbiano evidenziato solo un disagio connesso alla privazione della fornitura, di per sé non in grado di fondare alcun ristoro.
Il danno esistenziale va, infatti, ricondotto nell'ambito della più ampia categoria del danno non patrimoniale (in ossequio a quanto stabilito Sezioni Unite 26972/ 2008) il quale, oltre a non rappresentare un danno sussistente in re ipsa (necessitando, per poter essere riconosciuto e risarcito, di una specifica prova), richiede, ai fini della risarcibilità, non solo che il fatto abbia determinato una lesione di un diritto costituzionalmente garantito, ma anche che si sia dinanzi a un pregiudizio serio e rilevante. Si rammenti, infatti, che “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.
2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto -reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art.
2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità ”, nonché che “palesemente non meritevoli della tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale ” (cfr. Sezioni Unite Sezioni Unite 26972/2008 ). Principi, questi, che hanno trovato piena conferma con la recente pronuncia n. 220/2023, con la quale la Corte ha ribadito che affinché il danno non patrimoniale possa essere risarcito è necessario che “l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (v. Cass., 12/11;2019, n. 29206), e pertanto non anche allorquando vengano lamentati meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità (cfr. Cass.,
16/11/2017, n. 27229; Cass., 19/10/2016, n. 21059; C:ass., 3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n.
16992; Cass., Sez. Un., 11;11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973), che costituiscono conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere monetizzate perché bagatellari ” . Sulla scorta di tali considerazioni non può, quindi, condividersi la valutazione compiuta dal
Giudice di prime cure, posto che, proprio dall'attività istruttoria, si evince che l'appellato non ha subito un danno non patrimoniale (nella fattispecie esistenziale) risarcibile secondo i parametri visti, bensì è risultato destinatario di meri disagi e fastidi costituenti conseguenze non gravi del fatto storico lamentato e inidonee a superare quella soglia minima di tollerabilità sopra vista. Più nel dettaglio , moglie di ES CP_1 ed escussa in qualità di teste in primo grado all'udienza del 5.2.2018, ha affermato che “era il
[...] periodo di Ognissanti dell'anno 2011 quando per tutto il territorio comunale venne a mancare la fornitura idrica
…abbiamo dovuto fare scorta di acqua per lavare casa, bere e cucinare, mentre per l'igiene personale mio marito ha approfittato dell'ospitalità di una parente” e ha aggiunto che il marito ha rinunciato alle normali attività “come frequentare il circolo ricreativo che rimase chiuso proprio per assenza di acqua”. Dalla dichiarazione testimoniale, peraltro generica e lacunosa, si evince che ha subito dei meri disagi e fastidi non gravi e Controparte_1 inidonei a superare la soglia minima di tollerabilità, specie tenuto conto del ridotto arco temporale descritto dallo stesso attore nell'atto introduttivo (cfr. p.1 atto di citazione “in conseguenza di un guasto all'impianto di distribuzione dell'acqua…si arrestava completamente la fornitura idrica nei giorni 1,2 e 3 novembre 2011, nonché precedentemente in data 24 ottobre 2011”).
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria
Capua Vetere n. 1333/2018, rigetta la domanda risarcitoria avanzata da Controparte_1
• condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali che liquida: a) per Controparte_1 il primo grado in euro 265,00 per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 440,00 euro ed euro 64,50 per spese, oltre Iva e Cpa, con attribuzione.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 23.6.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo