TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/10/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3013 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA ASMARA 10 C.F._1
98076 SANT'AGATA DI MILITELLO presso lo studio dell'Avv. MORGANO
SONIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF C.F. elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, PRESSO LA SEDE INPS 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. TROVATI ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Il ricorrente, , ha impugnato il provvedimento adottato Parte_1 dall' , con il quale è stata revocata l'erogazione della prestazione di CP_1 disoccupazione agricola relativa agli anni 2014-2017, deducendo l'illegittimità della propria cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e contestando la richiesta di ripetizione delle somme percepite. Il ricorrente ha dedotto, a sostegno del proprio assunto, di aver effettivamente svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta Franchina Marcello Aldo, percependo regolare retribuzione e disponendo di idonea documentazione fiscale attestante il rapporto di lavoro. Ha inoltre evidenziato come la cancellazione delle giornate lavorative sia avvenuta senza un preventivo contraddittorio e in assenza di specifici accertamenti individuali da parte dell' . CP_1
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta decadenza del ricorso, CP_1 ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83. L'istituto ha sostenuto che il termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziaria era fissato in 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione avvenuta in data 10/03/2020, con decorrenza dal
25/03/2020. Avendo il ricorrente depositato il proprio ricorso, il 2 ottobre 2020, in un momento successivo alla scadenza di detto termine, la domanda non risulta ricevibile. A sostegno della propria posizione, l' ha richiamato la CP_1 giurisprudenza consolidata secondo cui la decadenza, avendo natura sostanziale, non può essere interrotta né sospesa.
Ai fini della valutazione della tempestività dell'azione, rileva l'applicabilità della disciplina contenuta nell'art. 38, comma 7, del D.L. 98/2011, convertito nella L.
111/2011, che ha attribuito valore di notifica alla pubblicazione telematica degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, eliminando l'obbligo di comunicazione individuale. Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 45/2021, ha confermato la conformità della disposizione ai principi costituzionali, evidenziando la ragionevolezza del meccanismo introdotto dal legislatore per garantire la certezza dei rapporti giuridici. Inoltre, l'art. 11 del D.Lgs. n. 375/1993 imponeva al lavoratore agricolo di proporre ricorso amministrativo tempestivamente per evitare la formazione del provvedimento definitivo.
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. lav., n.
5942/2001; Cass. civ., sez. lav., n. 8650/2008) ha affermato che il termine di decadenza previsto dalla normativa previdenziale ha natura sostanziale e non è soggetto a interruzione o sospensione. L'inosservanza del termine perentorio di
120 giorni determina l'irricevibilità del ricorso, precludendo qualsiasi esame del merito della pretesa azionata. Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte di
Cassazione con la sentenza n. 25892/2009, nella quale si è chiarito che la mancata iscrizione nei termini deve considerarsi definitiva e insuscettibile di sanatoria.
Nel caso di specie, la questione relativa alla decadenza dell'azione risulta assorbente rispetto alla valutazione di merito del ricorso. Pertanto, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, si deve dichiarare l'inammissibilità della domanda. Non si ritiene pertanto necessario esaminare ulteriormente il merito della controversia, atteso che la decadenza impedisce la prosecuzione del giudizio.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Parte_1
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolare complessità della questione e della recente evoluzione giurisprudenziale, suscettibile di aver ingenerato un errore scusabile nella parte ricorrente.
Così deciso in Patti 12/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo