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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/11/2025, n. 7133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7133 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3363/2021 + 3939/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritte ai nn. 3363 e 3939 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenute in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.06.2025 e vertenti
T R A
Causa n. 3363/2021:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Galati
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Valeri
APPELLATO
Causa n. 3939/2021:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Valeri
APPELLANTE
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 1 E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Galati
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Causa n. 3363/2021 R.G.)
Per la Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e conseguentemente riformare la sentenza impugnata n. 1645/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, pubblicata in data 22.12.2020, nei seguenti termini:
--dato atto e dichiarate la nullità del contratto di appalto in questione nonché la nullità dell'accordo collegato del 23.3.2010; --per l'effetto, condannare parte convenuta: (i) alla liquidazione ex art. 2041 c.c. del corrispettivo per equivalente in favore della parte attrice delle opere eseguite in ogni caso e comunque per conto del Controparte_1
nella somma che si indica in euro 328.555,00, così come stabilita nella
[...]
Determina di aggiudicazione dell'appalto di servizi n. 53/2010 al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del Comune committente;
ovvero, al pagamento del corrispettivo per equivalente come determinato dalla CTU svolta nel primo grado del giudizio pari ad euro 261.239,76; ovvero ed infine condannarlo al pagamento di quella diversa somma che, ex art. 1226 c.c., sarà ritenuta di giustizia;
(ii) nonché al pagamento in favore di parte attrice, ai sensi del DLgs 231/2002, degli interessi moratori dal termine contrattualmente stabilito (quello della consegna dei lavori) e fino all'effettivo soddisfo;
ovvero e subordinatamente dal sessantesimo giorno successivo dell'emissione delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo, ovvero – e subordinatamente – detto importo sarà soggetto a rivalutazione e al pagamento degli interessi legali;
(iii) infine, alla ripetizione alla parte attrice della somma di euro 25.000,00 corrisposta a titolo di deposito cauzionale in relazione all'accordo collegato del 23.3.2010”.
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 2 a) riunire l'appello proposto dalla all'appello R.G. n. 3939/21, proposto dal Parte_1
avverso la medesima Sentenza (Corte d'Appello Sez. I, Rel. Cons. Cimini, CP_1
prima udienza 26.01.22); e per l'effetto rinviare la prima udienza e rimettere gli atti al
Presidente, in modo da consentire la trattazione congiunta dei due giudizi;
b) dichiarare l'appello della inammissibile, per i profili esposti in diritto sub Parte_1
II; e comunque infondato, per i profili esposti in diritto sub III;
c) in subordine, dichiarare le domande della inammissibili e/o infondate per Parte_1
le ragioni esposte in I grado e riproposte sinteticamente sub IV.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”.
Causa n. 3939/2021)
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc. Corte d'appello di Roma, disattesa ogni contraria eccezione:
1)in via preliminare, riunire il presente appello all'appello proposto dalla Parte_1
avverso la medesima sentenza);
2)nel merito, annullare e/o riformare: la sentenza del Tribunale civile di Tivoli-Giudice dott. Lupia n. 1645/2020 nella parte in cui: (i) ha ritenuto ammissibile il rilievo d'ufficio della nullità del contratto di appalto dei lavori di manutenzione stradale in località Montelarco e dell'Accordo del
23.03.2010; (ii) ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata dal in ordine alla CP_1
validità del cennato contratto d'appalto; (iii) ha dichiarato nullo il contratto per difetto di forma scritta;
(iv) ha dichiarato nullo l'accordo del 23.03.2010, siccome collegato al contratto di appalto;
(v) ha rigettato, conseguentemente, la domanda riconvenzionale del CP_1
3) l'ordinanza a verbale del 15.10.2018 nella parte in cui il Tribunale ha rilevato
d'ufficio che: (i) le parti hanno proposto azioni fondate sull'Accordo, funzionalmente collegato al contratto d'appalto; (ii) il contratto di appalto è nullo per difetto di forma;
(iii) pertanto, deve ritenersi nullo anche l'accordo e (iv) conseguentemente infondata la domanda riconvenzionale dell'a.C.).
4) l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 25.02.2019;
5) per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale formulata dal in primo CP_1
grado e condannare la al risarcimento dei danni derivanti dal suo Parte_1
perdurante inadempimento all'Accordo del 23.03.2010; nell'ammontare che verrà
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 3 determinato in corso di causa o, in subordine, in via equitativa, ove occorra previa
C.T.U. ex art. 345 ultima comma c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Tivoli per sentir dichiarare:
1. la risoluzione del contratto di appalto di servizi “Progetto Esecutivo, Coordinamento Sicurezza, direzione Lavori e manutenzione straordinaria strade comprensorio
Montelarco” stipulato con l'ente convenuto;
2. la nullità parziale dell'art. 3 dell'accordo del 23.03.2010; 3. la condanna dell'ente medesimo al pagamento del corrispettivo per equivalente delle opere eseguite, pari a € 328.555,00, così come stabilito nella determina di aggiudicazione n. 53/2010 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, nonché 4. degli interessi moratori, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal termine contrattualmente stabilito, corrispondente alla consegna dei lavori ovvero dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture sino al soddisfo;
5. la condanna alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 corrisposto in favore del a titolo di deposito CP_1
cauzionale in esecuzione dell'accordo del 23.03.2010.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva, in Controparte_1
primo luogo, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore.
Con ordinanza del 15.10.2018 il Tribunale rilevava d'ufficio la nullità del dedotto contratto di appalto perché privo della forma scritta necessaria ad substantiam, nonché dell'accordo del 23.03.2010, qualificato quale contratto preliminare di compravendita, in quanto funzionalmente collegato al primo, concesso alle parti un termine per controdedurre su tale profilo.
Con memoria del 21.01.2019 parte attrice, in adesione al rilievo del Tribunale, richiedeva la declaratoria di nullità del contratto di appalto pubblico per mancanza della forma scritta ad substantiam e del collegato contratto r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 4 preliminare di compravendita e, di conseguenza, articolava domanda di indebito arricchimento nei confronti del ex art. 2041 c.c. CP_1
Di contro, l'ente richiedeva la revoca dell'ordinanza del 15.10.2018 e formulava riserva di appello.
Con sentenza n. 1645/2020, pubblicata il 22.12.2020, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto d'appalto di servizi avente ad oggetto “
[...]
Parte_2
strade comprensorio Montelarco” e dell'accordo del 23.03.10,
[...]
respinta ogni altra domanda ed eccezione, compresa la domanda ex art. 2041
c.c. avanzata dalla in quanto oggetto di rinuncia in altro Parte_1
procedimento precedentemente instaurato (n. 1156/2014 RG Tribunale Tivoli), compensate le spese di lite e poste le spese di C.T.U., funzionali alla quantificazione dell'arricchimento ex art. 2041 c.c., definitivamente a carico di parte attrice.
2. Avverso tale sentenza, non notificata, ha interposto dapprima appello la società appaltatrice, articolando un unico motivo, con il quale censura l'interpretazione dell'atto processuale rubricato “atto di rinunzia parziale agli atti” nel senso di atto di rinunzia alle domande piuttosto che agli atti, depositato nel procedimento R.G. 1156/2014, anteriore a quello de quo, sulla base del quale il Tribunale di Tivoli ha, come detto, rigettato la domanda nella sentenza impugnata.
In particolare, la si duole della mancata interpretazione della Parte_1
menzionata rinuncia secondo i criteri di ermeneutica del contratto, in specie del principio di conservazione degli atti giuridici, dei quali invoca la portata generale, essendosi il Tribunale limitato allo scrutinio del tenore letterale dell'atto, senza, tuttavia, aver proceduto alla ricostruzione dell'effettiva volontà dell'appaltatrice rinunziante e dello scopo cui questo era proteso, anche sulla base della condotta successiva della società consistita nella instaurazione del procedimento de quo, peraltro a distanza di pochi giorni dalla notifica della detta rinunzia.
Si costituiva in giudizio l'ente appellato, il quale deduceva l'inammissibilità dell'appello, per un verso, ex art. 2909 c.c., essendosi formato il giudicato, secondo le sue deduzioni, sulla rinunzia alle domande siccome precisate nella r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 5 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. nel procedimento R.G. 1156/2014, per altro, ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dell'appello ed indeterminatezza del thema decidendum nonché l'infondatezza nel merito.
3. Con successivo atto di citazione, iscritto al n. 3939/2021 RG, il
[...]
ha interposto appello avverso la stessa sentenza del Controparte_1
Tribunale di Tivoli, articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di appalto per difetto di forma scritta, declaratoria estesa all'accordo del 23.03.2010, e, per l'effetto, rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento dell'accordo medesimo.
A conforto, ha dedotto che:
1. il contratto può essere dichiarato nullo solo se tale pronuncia rientri nel petitum originario in ossequio ai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre nel caso di specie parte attrice aveva chiesto l'accertamento della nullità limitatamente all'art. 3 dell'accordo del 23.03.2010; 2. il Tribunale si “autoattribuiva” il potere di rilievo della nullità dell'appalto senza, tuttavia, dare atto delle motivazioni sottese al suo esercizio, ampliando, così, il thema decidendum e compromettendo
“il sistema della preclusioni” su cui si fonda il rito civile.
Con il secondo motivo impugna il rigetto da parte del Giudice di prime cure dell'eccezione di giudicato poiché il rilievo d'ufficio della nullità sarebbe stato precluso in ragione della formazione del giudicato implicito sulla validità del contratto contenuto nella sentenza n. 2110/2017, resa nell'ambito del primo procedimento instaurato inter partes, la quale ha condannato l'appaltatore al pagamento della penale prevista nel contratto, integrando il vaglio della relativa validità il presupposto logico-giuridico della pronuncia di merito.
Con il terzo motivo lamenta che il contratto non poteva reputarsi nullo perché “la forma scritta ad substantiam” non può dirsi osservata solo nel caso in cui il vincolo contrattuale sia consacrato in un unico documento contrattuale”, ma anche nell'ipotesi in cui da diversi atti emerga “inequivocabilmente la formazione dell'accordo”, come, in tesi, nel caso di specie, visto il contenuto della determina di aggiudicazione n. 53/2010 ed il tenore dell'accordo del
23.03.2010, il quale ultimo disciplina l'esecuzione e la consegna dei lavori.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 6 Con il quarto motivo contesta l'estensione della declaratoria della nullità dell'appalto all'accordo del 23.03.2010, non profilandosi nel caso in esame un collegamento negoziale, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
Con il quinto motivo impugna il rigetto della domanda di risarcimento del danno dispiegata dall'ente in via riconvenzionale, la cui istruzione probatoria è stata impedita dalla rilevazione d'ufficio della non condivisa nullità del contratto di appalto.
Si è costituita in giudizio la la quale ha instato per il rigetto Parte_1
dell'appello proposto dall'ente locale.
I due procedimenti sono stati poi riuniti con ordinanza del 2.11.2021.
4. I due appelli riuniti sono infondati e devono essere, dunque, respinti.
Per ragioni di ordine logico-giuridico, si impone la prioritaria disamina dell'appello del al fine di indagare se fosse Controparte_1
precluso al Tribunale il rilievo della nullità del dedotto contratto di appalto dichiarata nella sentenza impugnata in ragione dell'asserita formazione del giudicato interno ed implicito sulla validità del contratto medesimo.
Come è noto, con le sentenze gemelle nn. 26242 e 26243 del 2014 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno ricostruito, funditus, il perimetro della rilevabilità d'ufficio della nullità nei giudizi di impugnazione contrattuale nei seguenti termini.
a. In tutte le azioni di impugnativa negoziale, il giudice ha l'obbligo di rilevare una causa di nullità negoziale.
b. Nei giudizi di nullità è legittimo il rilievo officioso di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al giudice dalla domanda delle parti.
c. Il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione, rilevati e indicati alla parte interessata, senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e rigettare la domanda –di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione – specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale.
d. Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità parziale, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità totale;
se all'esito di tale rilevazione entrambe le parti
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 7 insistano nella originaria domanda di nullità soltanto parziale del contratto, verrà emessa una pronuncia di rigetto della domanda poiché non si può attribuire efficacia, neppure in parte, salvo il diverso fenomeno della conversione sostanziale, al negozio nullo.
e. Chiesta dalle parti la declaratoria di nullità totale del contratto, il giudice, ritenendo che ricorra invece un'ipotesi di nullità parziale, deve rilevarla d'ufficio, ma se le parti insistono sulle iniziali domande di nullità totale, non potrà sovrapporre il proprio decisum alla valutazione e alle determinazioni dell'autonomia privata espresse in seno al processo. Anche in questo caso il giudice deve respingere la domanda di nullità totale senza dichiarare d'ufficio la nullità parziale, che sarebbe ultra petita.
f. I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non si estendono alla rilevazione di una conversione del contratto in assenza di domanda di parte. La rilevazione dell'eventuale conversione, difatti, esorbiterebbe dai limiti del potere officioso di rilevare la nullità, ma si estenderebbe, praeter legem, alla rilevazione di una diversa efficacia, sua pur ridotta, di quella convenzione negoziale. Soluzione del tutto inammissibile, in mancanza di una istanza di parte, poiché in tal caso è di una dimensione di interessi soltanto individuali che si discorre, diversamente che per la nullità tout court.
g. Il giudice deve rigettare la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento, senza rilevare – né dichiarare – l'eventuale nullità, se fonda la decisione sulla base della individuata ragione più liquida: non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non si forma alcun giudicato sulla nullità.
h. Il giudice dichiara la nullità del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all'esito dell'eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti con effetto di giudicato in assenza di impugnazione.
i. Il giudice dichiara la nullità del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di una domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 8 j. Se il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione e annullamento, la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio (salva rilevazione officiosa del giudice di appello).
k. Se il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento), il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio.
l. Se il giudice, investito sin dall'origine di una domanda di nullità negoziale, rigetta la domanda senza aver rilevato altra causa di nullità negoziale, l'accertamento della non nullità del contratto è idoneo al passaggio in giudicato, di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità.
m. In appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità di primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità.
Sulla scorta dei principi appena compendiati, può ritenersi, anzitutto, che il
Tribunale di Tivoli nella sentenza impugnata abbia fatto buon governo del potere di rilevazione d'ufficio della nullità, avendo provocato il contraddittorio sul punto ex art. 101 c.p.c. con l'ordinanza del 15.10.2018, sebbene la domanda di nullità totale non rientrasse nel petitum originario;
difatti, l'appaltatore aveva chiesto la dichiarazione della nullità parziale dell'accordo del 23.03.2010 limitatamente all'art. 3 (vedasi l'ipotesi di cui alla lett. d. del decalogo sovraesposto sussistente nel caso in esame).
Secondariamente, va osservato che le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Tivoli n. 2110/2017 nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale articolata dall'ente di condanna dell'appaltatore al pagamento in favore del della penale da ritardo nella consegna dei CP_1
lavori sono idonee in astratto alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio (vedasi la fattispecie di cui alla lett. j. del decalogo sovraesposto).
Tuttavia, va precisato che, per un verso, la sentenza menzionata è stata impugnata sia da parte attrice che da parte convenuta ed il relativo giudizio di impugnazione è stato sospeso in attesa della definizione del presente procedimento.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 9 Per altro, le sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014 hanno chiarito che là dove il giudice di prime cure non abbia rilevato d'ufficio la nullità del contratto, il giudice dell'impugnazione e finanche la Corte di cassazione hanno sempre la facoltà di rilevare d'ufficio la nullità. Tanto che nella sentenza n. 7294 del
22.03.2017, richiamata dal Tribunale di Tivoli nella pronuncia impugnata, la
Corte di Cassazione ha declinato il principio di diritto che segue: “Allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione cd. in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Ciò, risultava e risulta giustificato, in ognuno dei regimi dell'art. 345 c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione, sempre rimasta vigente, del potere di rilevazione d'ufficio delle eccezioni soggette a rilievo officioso".
Sulla base della giurisprudenza richiamata, può ritenersi che il rilievo d'ufficio della nullità del dedotto contratto d'appalto non fosse precluso al
Tribunale di Tivoli nel procedimento R.G. 2589/2017, oltre che al giudice dell'impugnazione tuttora pendente, ancorché sospesa. Peraltro, anche l'appaltatore ha evocato la nullità del contratto di appalto nella comparsa di costituzione e risposta in appello al fine di ottenere la riforma della sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 2110/2017 nel senso del rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento della penale, come dedotto, tra l'altro, dallo stesso appellante incidentale nel presente procedimento.
L'eventuale giudicato implicito ed interno sulla validità del contratto, dunque, non esaurisce il potere di rilevazione d'ufficio della nullità del contratto medesimo, trattandosi, invero, di un'eccezione in senso lato.
Sulla base di quanto precede, si impone il rigetto dell'eccezione di giudicato riproposta dall'ente nell'appello incidentale asseritamente preclusivo della rilevazione d'ufficio della nullità del contratto di appalto di cui si discetta.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 10 5. Quanto, poi, alla sussistenza nel caso di specie della rilevata nullità del contratto di appalto per difetto di forma scritta, contestata dall'appellante incidentale, può ritenersi, senza riserve, che gli atti ed i documenti depositati nel fascicolo di primo grado relativi alla procedura di evidenza pubblica e l'accordo del 23.03.2010 con il quale l'ente e la società appaltatrice hanno stabilito che a determinate condizioni il primo avrebbe trasferito alla seconda la proprietà di due lotti edificabili in cambio del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, la stessa pari esattamente al corrispettivo Parte_1
dell'appalto, non possono supplire alla mancanza di un contratto scritto.
La forma scritta, difatti, è prevista ad substantiam dall'art. 17 R.D. n.
2440/1923 per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione. Tale principio è pacifico ed è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppure con la precisazione che non è necessaria la redazione contestuale di un unico documento, ma è sufficiente che la volontà negoziale sia manifestata in forma scritta e che vi sia un collegamento inequivocabile tra la proposta e l'accettazione (Cass. Sez. Un. n. 9775/2022).
Diversamente da quanto ritenuto dall'ente, nel caso di specie non sono stati allegati e depositati neppure dei negozi unilaterali dal contenuto impegnativo riconducibili alla proposta ed all'accettazione.
Correttamente, inoltre, il Tribunale di Tivoli ha esteso la declaratoria di nullità del detto contratto di appalto all'accordo del 23.03.2010 poiché esso, senza dubbio, integra un negozio funzionalmente collegato al primo;
questo, difatti, non solo disciplina la dazione del corrispettivo dell'appalto, ma anche assolve, evidentemente, una funzione di finanziamento dello stesso appalto là dove prevede che dal prezzo, dovuto dall'appaltatore-promissario acquirente, della vendita (promessa) dei due lotti edificabili oggetto dell'accordo il CP_1
avrebbe tratto le risorse per il pagamento del corrispettivo dell'appalto.
Trattasi di negozi distinti che coinvolgono le stesse parti, ciascuno dotato di una propria causa, tuttavia protesi alla realizzazione del medesimo risultato economico (c.d. elemento oggettivo), quale quello di finanziare l'appalto cui l'accordo è imprescindibilmente legato (cfr. sul punto delibera n. 181/09 ed il contenuto dell'accordo).
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 11 Tale ulteriore finalità è perseguita dal comune intento delle parti (c.d. elemento soggettivo) come si evince non solo dalla disamina degli atti della procedura di evidenza pubblica, ma anche dalle allegazioni contenute negli atti processuali là dove si puntualizza il nesso teleologico tra l'appalto e l'accordo.
In ragione del ritenuto collegamento negoziale, la nullità dell'appalto per difetto di forma scritta travolge la validità dell'accordo del 23.03.2010 in ossequio al principio simul stabunt, simul cadent.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell'accordo del 23.03.2010, riproposta dal in quanto CP_1
essa presuppone la perfezione di un valido contratto non sussistente nel caso di specie per quanto si è già detto, condivise le argomentazioni spese dal Giudice di prime cure.
6. Passando, poi, alla disamina dell'appello della la Corte Parte_1
ritiene, in primo luogo, che l'appello principale sia ammissibile, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal poiché esso contiene una CP_1
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Secondariamente, la domanda di ingiustificato arricchimento dispiegata dall'appaltatore in conseguenza della rilevata nullità del contratto di appalto è astrattamente ammissibile sulla scorta dei principi declinati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 33954/2023, in base ai quali “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
La domanda ex art. 2041 c.c. è, poi, ammissibile anche in concreto perché non può ritenersi rinunziata nel procedimento R.G. 1156/2014.
Dirimente, in particolare, ai fini del vaglio di ammissibilità della detta domanda è l'interpretazione dell'atto processuale rubricato “atto di rinunzia r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 12 parziale agli atti”, notificato il 28.04.2017, con il quale la (parte Parte_1
attrice nel procedimento R.G. 1156/2014) dichiarava che: “Tutto ciò premesso, il sottoscritto , n.q. di legale rappresentante p.t. della Parte_3 Parte_1
come sopra rappresentata e difesa, dichiara di rinunciare, siccome con il presente atto in effetti rinuncia, a tutte le domande azionate nel giudizio in epigrafe così come integralmente specificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.; mentre quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal nel Controparte_1
medesimo giudizio si riserva ogni diritto ed azione che intende di tal guisa esercitare nel prosieguo del giudizio. Il presente atto viene notificato al difensore della parte convenuta per ogni effetto di legge. Con riserva di ogni diritto ed azione nascenti comunque dalla situazione sostanziale dedotta nel giudizio che saranno esercitati in separata sede”.
Ebbene, il Tribunale di Tivoli nella sentenza impugnata ha qualificato l'atto nel senso della rinunzia alle domande in adesione all'interpretazione datane nella sentenza n. 2110/2017 in atti.
Questa Corte, tuttavia, ritiene che trattasi, piuttosto, di una rinunzia agli atti, sebbene il tenore dell'atto sia equivoco. Difatti, per un verso, la rubrica e la riserva di ogni diritto ed azione a tutela della pretesa sostanziale dedotta nel giudizio depongono per la qualificazione dell'atto nel senso della rinunzia agli atti. Per altro, invece, il riferimento alla rinunzia alle domande così come specificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p., tra le quali la domanda di ingiustificato arricchimento articolata in subordine alla domanda principale di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'accordo del
23.03.2010, indizia nel senso della rinunzia alla domanda.
Come è noto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari tanto che può essere tacita, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. La rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c., non produce effetto senza l'accettazione della controparte ed estingue il giudizio, senza pregiudicare l'azione.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che i dubbi che si instillano sull'interpretazione dell'atto di rinunzia possano essere fugati sulla base delle allegazioni contenute nella comparsa conclusionale depositata dall'appaltatrice r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 13 rinunziante nel procedimento R.G. 1156/2014, richiamate nella sentenza n.
2110/2017.
Tali allegazioni consentono di ricostruire l'effettiva volontà del rinunziante nel senso della rinunzia agli atti, confermata dalla condotta processuale posta in essere successivamente.
Dopo pochi giorni, infatti, dalla notifica della rinunzia, l'appaltatore instaurava una nuova causa nei confronti del medesimo ente, articolando le domande indicate in epigrafe. Trattasi, certamente, di domande diverse ed ontologicamente incompatibili con quelle dispiegate nel primo procedimento;
tuttavia, esse sono tese alla tutela della medesima pretesa sostanziale, quale il recupero, seppur a diverso titolo, del corrispettivo ovvero del valore dell'appalto.
Analizzati, dunque, il contenuto complessivo dell'atto di rinunzia, anche in un'ottica convenzionalmente orientata (art. 6 Cedu), nonché la volontà effettiva del rinunziante deve ritenersi che l'appaltatore abbia rinunziato agli atti del procedimento R.G. 1156/2014 e non già alle domande.
Né a tale qualificazione osta il presunto giudicato interno, invocato dall'ente, sull'interpretazione della rinunzia nel senso di rinunzia alla domanda, atteso che, come dedotto dallo stesso appellante incidentale, la sentenza n. 2110/2017 è stata proprio dal impugnata nella parte in cui non si pronunciava sulla CP_1
domanda di esecuzione in forma specifica perché ritenuta rinunziata da parte attrice, nonostante il convenuto non l'avesse accettata;
il giudizio d'appello, come già detto, è tuttora pendente.
7. La domanda di ingiustificato arricchimento deve essere, tuttavia, respinta per difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi.
Segnatamente, l'appellante chiede a questa Corte di liquidare ex art. 2041 c.c. il corrispettivo per equivalente dell'appalto, pari a € 328.555,00, così come stabilito nella determina di aggiudicazione n. 53/2010 al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del committente, ovvero dell'importo di € CP_1
261.239,76, pari al valore dei lavori eseguiti dalla quantificato Parte_1
nella C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado.
Va precisato che, quanto all'onere della prova che grava sul soggetto privato che agisca ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a., la Corte di Cassazione a r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 14 Sezioni Unite nella sentenza n.10798/2015 ha chiarito che “la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a., deve provare-ed il giudice accertare-il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”.
Nel caso di specie, nel corpo dell'atto di appello non vi è alcuna allegazione relativa alla specificazione del tipo di lavori effettuati ed ai costi sostenuti né, a fortiori, sono state offerte in comunicazione prove documentali a supporto della domanda.
L'appaltatore, dunque, non ha provato il fatto oggettivo dell'arricchimento asseritamente conseguito dal Né la prova dell'indebito arricchimento CP_1
può essere integrata da quella del corrispettivo dell'appalto pattuito.
Come, infatti, precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23885 del 2008, “in tema di calcolo dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., dal conteggio dell'indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido deve escludersi quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”.
Le carenze di attività assertiva ed asseverativa, inoltre, non possono essere supplite dalla C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, la quale ha quantificato in € 261.239,76 il valore dell'appalto per quanto si dirà nel prosieguo.
Preliminarmente, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, ma è uno strumento di ausilio del Giudice;
essa non può essere disposta per condurre indagini esplorative ovvero per colmare carenze istruttorie (sul punto,
Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
Tuttavia, a tutto voler concedere, le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, contestate peraltro tanto nel corso del giudizio di primo grado quanto in questo giudizio dall'ente, non possono essere condivise.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 15 In primo luogo, ai fini dell'individuazione delle strade che sarebbero state oggetto di manutenzione straordinaria il consulente si è basato sulle dichiarazioni raccolte dal rappresentante legale dell'appaltatrice “che ha spontaneamente specificato le lavorazioni eseguite” e sul riscontro, all'esito di un sopralluogo svoltosi, tra l'altro, a distanza di circa un decennio dall'indizione della procedura di evidenza pubblica, della circostanza che l'appalto avrebbe senza dubbio interessato le strade che presentavano un manto integro da distinguersi da quelle sulle quali constatava alterazioni superficiali del manto, rilevato che “le superfici rilevate (…) sono metricamente quasi identiche a quelle riportate nella perizia di variante inatti” (cfr. pagg. 1 e 16
C.T.U. versata in atti).
Ebbene, in difetto di qualsivoglia supporto documentale -tanto che la stessa
C.T.U. afferma che “nel fascicolo non vi sono documenti di natura tecnica che possano essere d'ausilio ad un tecnico per un accertamento a posteriori in merito alle opere realizzate” (cfr. pag. 15 della relazione peritale) e che “l'unico documento è una perizia di variante e successiva perizia suppletiva prodotta in atti da parte attrice che è ben poca cosa se non suffragata dal giornale dei lavori e dalla contabilità di cantiere e che è carente in più punti e contestata dalla stessa parte attrice”- non può condividersi il metodo necessariamente approssimativo utilizzato dal C.T.U. ai fini della redazione del computo metrico estimativo.
Sarebbe stato, invero, onere dell'appaltatore dimostrare il depauperamento subito a fronte del vantaggio conseguito dall'ente convenuto nonché la correlazione sotto il profilo causale tra il primo ed il secondo.
8. Anche la domanda dell'appaltatore di restituzione dell'importo di €
25.000,00 deve essere respinta. Detta domanda è stata ritenuta rinunziata nella sentenza impugnata poiché non riproposta nella memoria autorizzata del
21.01.2019: tale statuizione non è stata impugnata dall'appellante principale e, per questo, può ritenersi che questi abbia prestatovi acquiescenza.
9. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis ed 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli riuniti;
2) Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già dovuto in sede di instaurazione dei giudizi di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma del
27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili riunite in grado d'appello, iscritte ai nn. 3363 e 3939 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenute in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 18.06.2025 e vertenti
T R A
Causa n. 3363/2021:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Galati
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Valeri
APPELLATO
Causa n. 3939/2021:
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Valeri
APPELLANTE
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 1 E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Galati
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Causa n. 3363/2021 R.G.)
Per la Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente appello e conseguentemente riformare la sentenza impugnata n. 1645/2020 resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli, pubblicata in data 22.12.2020, nei seguenti termini:
--dato atto e dichiarate la nullità del contratto di appalto in questione nonché la nullità dell'accordo collegato del 23.3.2010; --per l'effetto, condannare parte convenuta: (i) alla liquidazione ex art. 2041 c.c. del corrispettivo per equivalente in favore della parte attrice delle opere eseguite in ogni caso e comunque per conto del Controparte_1
nella somma che si indica in euro 328.555,00, così come stabilita nella
[...]
Determina di aggiudicazione dell'appalto di servizi n. 53/2010 al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del Comune committente;
ovvero, al pagamento del corrispettivo per equivalente come determinato dalla CTU svolta nel primo grado del giudizio pari ad euro 261.239,76; ovvero ed infine condannarlo al pagamento di quella diversa somma che, ex art. 1226 c.c., sarà ritenuta di giustizia;
(ii) nonché al pagamento in favore di parte attrice, ai sensi del DLgs 231/2002, degli interessi moratori dal termine contrattualmente stabilito (quello della consegna dei lavori) e fino all'effettivo soddisfo;
ovvero e subordinatamente dal sessantesimo giorno successivo dell'emissione delle singole fatture fino all'effettivo soddisfo, ovvero – e subordinatamente – detto importo sarà soggetto a rivalutazione e al pagamento degli interessi legali;
(iii) infine, alla ripetizione alla parte attrice della somma di euro 25.000,00 corrisposta a titolo di deposito cauzionale in relazione all'accordo collegato del 23.3.2010”.
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 2 a) riunire l'appello proposto dalla all'appello R.G. n. 3939/21, proposto dal Parte_1
avverso la medesima Sentenza (Corte d'Appello Sez. I, Rel. Cons. Cimini, CP_1
prima udienza 26.01.22); e per l'effetto rinviare la prima udienza e rimettere gli atti al
Presidente, in modo da consentire la trattazione congiunta dei due giudizi;
b) dichiarare l'appello della inammissibile, per i profili esposti in diritto sub Parte_1
II; e comunque infondato, per i profili esposti in diritto sub III;
c) in subordine, dichiarare le domande della inammissibili e/o infondate per Parte_1
le ragioni esposte in I grado e riproposte sinteticamente sub IV.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”.
Causa n. 3939/2021)
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc. Corte d'appello di Roma, disattesa ogni contraria eccezione:
1)in via preliminare, riunire il presente appello all'appello proposto dalla Parte_1
avverso la medesima sentenza);
2)nel merito, annullare e/o riformare: la sentenza del Tribunale civile di Tivoli-Giudice dott. Lupia n. 1645/2020 nella parte in cui: (i) ha ritenuto ammissibile il rilievo d'ufficio della nullità del contratto di appalto dei lavori di manutenzione stradale in località Montelarco e dell'Accordo del
23.03.2010; (ii) ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata dal in ordine alla CP_1
validità del cennato contratto d'appalto; (iii) ha dichiarato nullo il contratto per difetto di forma scritta;
(iv) ha dichiarato nullo l'accordo del 23.03.2010, siccome collegato al contratto di appalto;
(v) ha rigettato, conseguentemente, la domanda riconvenzionale del CP_1
3) l'ordinanza a verbale del 15.10.2018 nella parte in cui il Tribunale ha rilevato
d'ufficio che: (i) le parti hanno proposto azioni fondate sull'Accordo, funzionalmente collegato al contratto d'appalto; (ii) il contratto di appalto è nullo per difetto di forma;
(iii) pertanto, deve ritenersi nullo anche l'accordo e (iv) conseguentemente infondata la domanda riconvenzionale dell'a.C.).
4) l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 25.02.2019;
5) per l'effetto, accogliere la domanda riconvenzionale formulata dal in primo CP_1
grado e condannare la al risarcimento dei danni derivanti dal suo Parte_1
perdurante inadempimento all'Accordo del 23.03.2010; nell'ammontare che verrà
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 3 determinato in corso di causa o, in subordine, in via equitativa, ove occorra previa
C.T.U. ex art. 345 ultima comma c.p.c.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La evocava in giudizio il Parte_1 Controparte_1
innanzi al Tribunale di Tivoli per sentir dichiarare:
1. la risoluzione del contratto di appalto di servizi “Progetto Esecutivo, Coordinamento Sicurezza, direzione Lavori e manutenzione straordinaria strade comprensorio
Montelarco” stipulato con l'ente convenuto;
2. la nullità parziale dell'art. 3 dell'accordo del 23.03.2010; 3. la condanna dell'ente medesimo al pagamento del corrispettivo per equivalente delle opere eseguite, pari a € 328.555,00, così come stabilito nella determina di aggiudicazione n. 53/2010 ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, nonché 4. degli interessi moratori, ai sensi del d.lgs. 231/2002, dal termine contrattualmente stabilito, corrispondente alla consegna dei lavori ovvero dal sessantesimo giorno successivo all'emissione delle singole fatture sino al soddisfo;
5. la condanna alla restituzione dell'importo di € 25.000,00 corrisposto in favore del a titolo di deposito CP_1
cauzionale in esecuzione dell'accordo del 23.03.2010.
Si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva, in Controparte_1
primo luogo, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore.
Con ordinanza del 15.10.2018 il Tribunale rilevava d'ufficio la nullità del dedotto contratto di appalto perché privo della forma scritta necessaria ad substantiam, nonché dell'accordo del 23.03.2010, qualificato quale contratto preliminare di compravendita, in quanto funzionalmente collegato al primo, concesso alle parti un termine per controdedurre su tale profilo.
Con memoria del 21.01.2019 parte attrice, in adesione al rilievo del Tribunale, richiedeva la declaratoria di nullità del contratto di appalto pubblico per mancanza della forma scritta ad substantiam e del collegato contratto r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 4 preliminare di compravendita e, di conseguenza, articolava domanda di indebito arricchimento nei confronti del ex art. 2041 c.c. CP_1
Di contro, l'ente richiedeva la revoca dell'ordinanza del 15.10.2018 e formulava riserva di appello.
Con sentenza n. 1645/2020, pubblicata il 22.12.2020, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto d'appalto di servizi avente ad oggetto “
[...]
Parte_2
strade comprensorio Montelarco” e dell'accordo del 23.03.10,
[...]
respinta ogni altra domanda ed eccezione, compresa la domanda ex art. 2041
c.c. avanzata dalla in quanto oggetto di rinuncia in altro Parte_1
procedimento precedentemente instaurato (n. 1156/2014 RG Tribunale Tivoli), compensate le spese di lite e poste le spese di C.T.U., funzionali alla quantificazione dell'arricchimento ex art. 2041 c.c., definitivamente a carico di parte attrice.
2. Avverso tale sentenza, non notificata, ha interposto dapprima appello la società appaltatrice, articolando un unico motivo, con il quale censura l'interpretazione dell'atto processuale rubricato “atto di rinunzia parziale agli atti” nel senso di atto di rinunzia alle domande piuttosto che agli atti, depositato nel procedimento R.G. 1156/2014, anteriore a quello de quo, sulla base del quale il Tribunale di Tivoli ha, come detto, rigettato la domanda nella sentenza impugnata.
In particolare, la si duole della mancata interpretazione della Parte_1
menzionata rinuncia secondo i criteri di ermeneutica del contratto, in specie del principio di conservazione degli atti giuridici, dei quali invoca la portata generale, essendosi il Tribunale limitato allo scrutinio del tenore letterale dell'atto, senza, tuttavia, aver proceduto alla ricostruzione dell'effettiva volontà dell'appaltatrice rinunziante e dello scopo cui questo era proteso, anche sulla base della condotta successiva della società consistita nella instaurazione del procedimento de quo, peraltro a distanza di pochi giorni dalla notifica della detta rinunzia.
Si costituiva in giudizio l'ente appellato, il quale deduceva l'inammissibilità dell'appello, per un verso, ex art. 2909 c.c., essendosi formato il giudicato, secondo le sue deduzioni, sulla rinunzia alle domande siccome precisate nella r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 5 memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. nel procedimento R.G. 1156/2014, per altro, ex art. 342 c.p.c., per difetto di specificità dell'appello ed indeterminatezza del thema decidendum nonché l'infondatezza nel merito.
3. Con successivo atto di citazione, iscritto al n. 3939/2021 RG, il
[...]
ha interposto appello avverso la stessa sentenza del Controparte_1
Tribunale di Tivoli, articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del contratto di appalto per difetto di forma scritta, declaratoria estesa all'accordo del 23.03.2010, e, per l'effetto, rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da inadempimento dell'accordo medesimo.
A conforto, ha dedotto che:
1. il contratto può essere dichiarato nullo solo se tale pronuncia rientri nel petitum originario in ossequio ai principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, mentre nel caso di specie parte attrice aveva chiesto l'accertamento della nullità limitatamente all'art. 3 dell'accordo del 23.03.2010; 2. il Tribunale si “autoattribuiva” il potere di rilievo della nullità dell'appalto senza, tuttavia, dare atto delle motivazioni sottese al suo esercizio, ampliando, così, il thema decidendum e compromettendo
“il sistema della preclusioni” su cui si fonda il rito civile.
Con il secondo motivo impugna il rigetto da parte del Giudice di prime cure dell'eccezione di giudicato poiché il rilievo d'ufficio della nullità sarebbe stato precluso in ragione della formazione del giudicato implicito sulla validità del contratto contenuto nella sentenza n. 2110/2017, resa nell'ambito del primo procedimento instaurato inter partes, la quale ha condannato l'appaltatore al pagamento della penale prevista nel contratto, integrando il vaglio della relativa validità il presupposto logico-giuridico della pronuncia di merito.
Con il terzo motivo lamenta che il contratto non poteva reputarsi nullo perché “la forma scritta ad substantiam” non può dirsi osservata solo nel caso in cui il vincolo contrattuale sia consacrato in un unico documento contrattuale”, ma anche nell'ipotesi in cui da diversi atti emerga “inequivocabilmente la formazione dell'accordo”, come, in tesi, nel caso di specie, visto il contenuto della determina di aggiudicazione n. 53/2010 ed il tenore dell'accordo del
23.03.2010, il quale ultimo disciplina l'esecuzione e la consegna dei lavori.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 6 Con il quarto motivo contesta l'estensione della declaratoria della nullità dell'appalto all'accordo del 23.03.2010, non profilandosi nel caso in esame un collegamento negoziale, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice.
Con il quinto motivo impugna il rigetto della domanda di risarcimento del danno dispiegata dall'ente in via riconvenzionale, la cui istruzione probatoria è stata impedita dalla rilevazione d'ufficio della non condivisa nullità del contratto di appalto.
Si è costituita in giudizio la la quale ha instato per il rigetto Parte_1
dell'appello proposto dall'ente locale.
I due procedimenti sono stati poi riuniti con ordinanza del 2.11.2021.
4. I due appelli riuniti sono infondati e devono essere, dunque, respinti.
Per ragioni di ordine logico-giuridico, si impone la prioritaria disamina dell'appello del al fine di indagare se fosse Controparte_1
precluso al Tribunale il rilievo della nullità del dedotto contratto di appalto dichiarata nella sentenza impugnata in ragione dell'asserita formazione del giudicato interno ed implicito sulla validità del contratto medesimo.
Come è noto, con le sentenze gemelle nn. 26242 e 26243 del 2014 le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno ricostruito, funditus, il perimetro della rilevabilità d'ufficio della nullità nei giudizi di impugnazione contrattuale nei seguenti termini.
a. In tutte le azioni di impugnativa negoziale, il giudice ha l'obbligo di rilevare una causa di nullità negoziale.
b. Nei giudizi di nullità è legittimo il rilievo officioso di una causa diversa di nullità rispetto a quella sottoposta al giudice dalla domanda delle parti.
c. Il giudice, dopo averla rilevata, ha la facoltà di dichiarare nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità speciali o di protezione, rilevati e indicati alla parte interessata, senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e rigettare la domanda –di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione – specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale.
d. Nel giudizio avente ad oggetto la domanda di nullità parziale, il giudice può rilevare d'ufficio la nullità totale;
se all'esito di tale rilevazione entrambe le parti
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 7 insistano nella originaria domanda di nullità soltanto parziale del contratto, verrà emessa una pronuncia di rigetto della domanda poiché non si può attribuire efficacia, neppure in parte, salvo il diverso fenomeno della conversione sostanziale, al negozio nullo.
e. Chiesta dalle parti la declaratoria di nullità totale del contratto, il giudice, ritenendo che ricorra invece un'ipotesi di nullità parziale, deve rilevarla d'ufficio, ma se le parti insistono sulle iniziali domande di nullità totale, non potrà sovrapporre il proprio decisum alla valutazione e alle determinazioni dell'autonomia privata espresse in seno al processo. Anche in questo caso il giudice deve respingere la domanda di nullità totale senza dichiarare d'ufficio la nullità parziale, che sarebbe ultra petita.
f. I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non si estendono alla rilevazione di una conversione del contratto in assenza di domanda di parte. La rilevazione dell'eventuale conversione, difatti, esorbiterebbe dai limiti del potere officioso di rilevare la nullità, ma si estenderebbe, praeter legem, alla rilevazione di una diversa efficacia, sua pur ridotta, di quella convenzione negoziale. Soluzione del tutto inammissibile, in mancanza di una istanza di parte, poiché in tal caso è di una dimensione di interessi soltanto individuali che si discorre, diversamente che per la nullità tout court.
g. Il giudice deve rigettare la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento, senza rilevare – né dichiarare – l'eventuale nullità, se fonda la decisione sulla base della individuata ragione più liquida: non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non si forma alcun giudicato sulla nullità.
h. Il giudice dichiara la nullità del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all'esito dell'eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti con effetto di giudicato in assenza di impugnazione.
i. Il giudice dichiara la nullità del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, in mancanza di una domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 8 j. Se il giudice accoglie la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione e annullamento, la pronuncia è idonea alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio (salva rilevazione officiosa del giudice di appello).
k. Se il giudice rigetta la domanda (di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento), il giudicato implicito sulla non nullità del negozio si forma se, nella motivazione, egli accerti e si pronunci non equivocamente nel senso della validità del negozio.
l. Se il giudice, investito sin dall'origine di una domanda di nullità negoziale, rigetta la domanda senza aver rilevato altra causa di nullità negoziale, l'accertamento della non nullità del contratto è idoneo al passaggio in giudicato, di talché, in altro giudizio, non potrà essere ulteriormente addotta, a fondamento dell'azione, una diversa causa di nullità.
m. In appello e in Cassazione, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità di primo grado, il giudice ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità.
Sulla scorta dei principi appena compendiati, può ritenersi, anzitutto, che il
Tribunale di Tivoli nella sentenza impugnata abbia fatto buon governo del potere di rilevazione d'ufficio della nullità, avendo provocato il contraddittorio sul punto ex art. 101 c.p.c. con l'ordinanza del 15.10.2018, sebbene la domanda di nullità totale non rientrasse nel petitum originario;
difatti, l'appaltatore aveva chiesto la dichiarazione della nullità parziale dell'accordo del 23.03.2010 limitatamente all'art. 3 (vedasi l'ipotesi di cui alla lett. d. del decalogo sovraesposto sussistente nel caso in esame).
Secondariamente, va osservato che le statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Tivoli n. 2110/2017 nella parte in cui ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale articolata dall'ente di condanna dell'appaltatore al pagamento in favore del della penale da ritardo nella consegna dei CP_1
lavori sono idonee in astratto alla formazione del giudicato implicito sulla validità del negozio (vedasi la fattispecie di cui alla lett. j. del decalogo sovraesposto).
Tuttavia, va precisato che, per un verso, la sentenza menzionata è stata impugnata sia da parte attrice che da parte convenuta ed il relativo giudizio di impugnazione è stato sospeso in attesa della definizione del presente procedimento.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 9 Per altro, le sentenze nn. 26242 e 26243 del 2014 hanno chiarito che là dove il giudice di prime cure non abbia rilevato d'ufficio la nullità del contratto, il giudice dell'impugnazione e finanche la Corte di cassazione hanno sempre la facoltà di rilevare d'ufficio la nullità. Tanto che nella sentenza n. 7294 del
22.03.2017, richiamata dal Tribunale di Tivoli nella pronuncia impugnata, la
Corte di Cassazione ha declinato il principio di diritto che segue: “Allorquando il giudice di primo grado abbia deciso su pretese che suppongono la validità ed efficacia di un rapporto contrattuale oggetto delle allegazioni introdotte nella controversia, senza che né le parti abbiano discusso né lo stesso giudice abbia prospettato ed esaminato la questione relativa a quella validità ed efficacia, si deve ritenere che la proposizione dell'appello sul riconoscimento della pretesa, poiché tra i fatti costitutivi della stessa per come riconosciuta da primo giudice vi è il contratto, implichi che la questione della sua nullità sia soggetta al potere di rilevazione d'ufficio del giudice, integrando un'eccezione cd. in senso lato, relativa ad un fatto già allegato in primo grado. Ciò, risultava e risulta giustificato, in ognuno dei regimi dell'art. 345 c.p.c. succedutisi nella storia del codice di rito, dalla previsione, sempre rimasta vigente, del potere di rilevazione d'ufficio delle eccezioni soggette a rilievo officioso".
Sulla base della giurisprudenza richiamata, può ritenersi che il rilievo d'ufficio della nullità del dedotto contratto d'appalto non fosse precluso al
Tribunale di Tivoli nel procedimento R.G. 2589/2017, oltre che al giudice dell'impugnazione tuttora pendente, ancorché sospesa. Peraltro, anche l'appaltatore ha evocato la nullità del contratto di appalto nella comparsa di costituzione e risposta in appello al fine di ottenere la riforma della sentenza del
Tribunale di Tivoli n. 2110/2017 nel senso del rigetto della domanda riconvenzionale di pagamento della penale, come dedotto, tra l'altro, dallo stesso appellante incidentale nel presente procedimento.
L'eventuale giudicato implicito ed interno sulla validità del contratto, dunque, non esaurisce il potere di rilevazione d'ufficio della nullità del contratto medesimo, trattandosi, invero, di un'eccezione in senso lato.
Sulla base di quanto precede, si impone il rigetto dell'eccezione di giudicato riproposta dall'ente nell'appello incidentale asseritamente preclusivo della rilevazione d'ufficio della nullità del contratto di appalto di cui si discetta.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 10 5. Quanto, poi, alla sussistenza nel caso di specie della rilevata nullità del contratto di appalto per difetto di forma scritta, contestata dall'appellante incidentale, può ritenersi, senza riserve, che gli atti ed i documenti depositati nel fascicolo di primo grado relativi alla procedura di evidenza pubblica e l'accordo del 23.03.2010 con il quale l'ente e la società appaltatrice hanno stabilito che a determinate condizioni il primo avrebbe trasferito alla seconda la proprietà di due lotti edificabili in cambio del pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, la stessa pari esattamente al corrispettivo Parte_1
dell'appalto, non possono supplire alla mancanza di un contratto scritto.
La forma scritta, difatti, è prevista ad substantiam dall'art. 17 R.D. n.
2440/1923 per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione. Tale principio è pacifico ed è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, seppure con la precisazione che non è necessaria la redazione contestuale di un unico documento, ma è sufficiente che la volontà negoziale sia manifestata in forma scritta e che vi sia un collegamento inequivocabile tra la proposta e l'accettazione (Cass. Sez. Un. n. 9775/2022).
Diversamente da quanto ritenuto dall'ente, nel caso di specie non sono stati allegati e depositati neppure dei negozi unilaterali dal contenuto impegnativo riconducibili alla proposta ed all'accettazione.
Correttamente, inoltre, il Tribunale di Tivoli ha esteso la declaratoria di nullità del detto contratto di appalto all'accordo del 23.03.2010 poiché esso, senza dubbio, integra un negozio funzionalmente collegato al primo;
questo, difatti, non solo disciplina la dazione del corrispettivo dell'appalto, ma anche assolve, evidentemente, una funzione di finanziamento dello stesso appalto là dove prevede che dal prezzo, dovuto dall'appaltatore-promissario acquirente, della vendita (promessa) dei due lotti edificabili oggetto dell'accordo il CP_1
avrebbe tratto le risorse per il pagamento del corrispettivo dell'appalto.
Trattasi di negozi distinti che coinvolgono le stesse parti, ciascuno dotato di una propria causa, tuttavia protesi alla realizzazione del medesimo risultato economico (c.d. elemento oggettivo), quale quello di finanziare l'appalto cui l'accordo è imprescindibilmente legato (cfr. sul punto delibera n. 181/09 ed il contenuto dell'accordo).
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 11 Tale ulteriore finalità è perseguita dal comune intento delle parti (c.d. elemento soggettivo) come si evince non solo dalla disamina degli atti della procedura di evidenza pubblica, ma anche dalle allegazioni contenute negli atti processuali là dove si puntualizza il nesso teleologico tra l'appalto e l'accordo.
In ragione del ritenuto collegamento negoziale, la nullità dell'appalto per difetto di forma scritta travolge la validità dell'accordo del 23.03.2010 in ossequio al principio simul stabunt, simul cadent.
Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno da inadempimento dell'accordo del 23.03.2010, riproposta dal in quanto CP_1
essa presuppone la perfezione di un valido contratto non sussistente nel caso di specie per quanto si è già detto, condivise le argomentazioni spese dal Giudice di prime cure.
6. Passando, poi, alla disamina dell'appello della la Corte Parte_1
ritiene, in primo luogo, che l'appello principale sia ammissibile, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dal poiché esso contiene una CP_1
chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Secondariamente, la domanda di ingiustificato arricchimento dispiegata dall'appaltatore in conseguenza della rilevata nullità del contratto di appalto è astrattamente ammissibile sulla scorta dei principi declinati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 33954/2023, in base ai quali “ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà, posto dall'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo.
Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.
La domanda ex art. 2041 c.c. è, poi, ammissibile anche in concreto perché non può ritenersi rinunziata nel procedimento R.G. 1156/2014.
Dirimente, in particolare, ai fini del vaglio di ammissibilità della detta domanda è l'interpretazione dell'atto processuale rubricato “atto di rinunzia r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 12 parziale agli atti”, notificato il 28.04.2017, con il quale la (parte Parte_1
attrice nel procedimento R.G. 1156/2014) dichiarava che: “Tutto ciò premesso, il sottoscritto , n.q. di legale rappresentante p.t. della Parte_3 Parte_1
come sopra rappresentata e difesa, dichiara di rinunciare, siccome con il presente atto in effetti rinuncia, a tutte le domande azionate nel giudizio in epigrafe così come integralmente specificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.; mentre quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal nel Controparte_1
medesimo giudizio si riserva ogni diritto ed azione che intende di tal guisa esercitare nel prosieguo del giudizio. Il presente atto viene notificato al difensore della parte convenuta per ogni effetto di legge. Con riserva di ogni diritto ed azione nascenti comunque dalla situazione sostanziale dedotta nel giudizio che saranno esercitati in separata sede”.
Ebbene, il Tribunale di Tivoli nella sentenza impugnata ha qualificato l'atto nel senso della rinunzia alle domande in adesione all'interpretazione datane nella sentenza n. 2110/2017 in atti.
Questa Corte, tuttavia, ritiene che trattasi, piuttosto, di una rinunzia agli atti, sebbene il tenore dell'atto sia equivoco. Difatti, per un verso, la rubrica e la riserva di ogni diritto ed azione a tutela della pretesa sostanziale dedotta nel giudizio depongono per la qualificazione dell'atto nel senso della rinunzia agli atti. Per altro, invece, il riferimento alla rinunzia alle domande così come specificate nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p., tra le quali la domanda di ingiustificato arricchimento articolata in subordine alla domanda principale di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., dell'accordo del
23.03.2010, indizia nel senso della rinunzia alla domanda.
Come è noto, la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari tanto che può essere tacita, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione. La rinuncia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c., non produce effetto senza l'accettazione della controparte ed estingue il giudizio, senza pregiudicare l'azione.
Tanto premesso, questa Corte ritiene che i dubbi che si instillano sull'interpretazione dell'atto di rinunzia possano essere fugati sulla base delle allegazioni contenute nella comparsa conclusionale depositata dall'appaltatrice r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 13 rinunziante nel procedimento R.G. 1156/2014, richiamate nella sentenza n.
2110/2017.
Tali allegazioni consentono di ricostruire l'effettiva volontà del rinunziante nel senso della rinunzia agli atti, confermata dalla condotta processuale posta in essere successivamente.
Dopo pochi giorni, infatti, dalla notifica della rinunzia, l'appaltatore instaurava una nuova causa nei confronti del medesimo ente, articolando le domande indicate in epigrafe. Trattasi, certamente, di domande diverse ed ontologicamente incompatibili con quelle dispiegate nel primo procedimento;
tuttavia, esse sono tese alla tutela della medesima pretesa sostanziale, quale il recupero, seppur a diverso titolo, del corrispettivo ovvero del valore dell'appalto.
Analizzati, dunque, il contenuto complessivo dell'atto di rinunzia, anche in un'ottica convenzionalmente orientata (art. 6 Cedu), nonché la volontà effettiva del rinunziante deve ritenersi che l'appaltatore abbia rinunziato agli atti del procedimento R.G. 1156/2014 e non già alle domande.
Né a tale qualificazione osta il presunto giudicato interno, invocato dall'ente, sull'interpretazione della rinunzia nel senso di rinunzia alla domanda, atteso che, come dedotto dallo stesso appellante incidentale, la sentenza n. 2110/2017 è stata proprio dal impugnata nella parte in cui non si pronunciava sulla CP_1
domanda di esecuzione in forma specifica perché ritenuta rinunziata da parte attrice, nonostante il convenuto non l'avesse accettata;
il giudizio d'appello, come già detto, è tuttora pendente.
7. La domanda di ingiustificato arricchimento deve essere, tuttavia, respinta per difetto di allegazione e prova degli elementi costitutivi.
Segnatamente, l'appellante chiede a questa Corte di liquidare ex art. 2041 c.c. il corrispettivo per equivalente dell'appalto, pari a € 328.555,00, così come stabilito nella determina di aggiudicazione n. 53/2010 al fine di evitare un ingiustificato arricchimento del committente, ovvero dell'importo di € CP_1
261.239,76, pari al valore dei lavori eseguiti dalla quantificato Parte_1
nella C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado.
Va precisato che, quanto all'onere della prova che grava sul soggetto privato che agisca ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a., la Corte di Cassazione a r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 14 Sezioni Unite nella sentenza n.10798/2015 ha chiarito che “la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a., deve provare-ed il giudice accertare-il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”.
Nel caso di specie, nel corpo dell'atto di appello non vi è alcuna allegazione relativa alla specificazione del tipo di lavori effettuati ed ai costi sostenuti né, a fortiori, sono state offerte in comunicazione prove documentali a supporto della domanda.
L'appaltatore, dunque, non ha provato il fatto oggettivo dell'arricchimento asseritamente conseguito dal Né la prova dell'indebito arricchimento CP_1
può essere integrata da quella del corrispettivo dell'appalto pattuito.
Come, infatti, precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 23885 del 2008, “in tema di calcolo dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., dal conteggio dell'indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido deve escludersi quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”.
Le carenze di attività assertiva ed asseverativa, inoltre, non possono essere supplite dalla C.T.U. espletata nel giudizio di primo grado, la quale ha quantificato in € 261.239,76 il valore dell'appalto per quanto si dirà nel prosieguo.
Preliminarmente, la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova, ma è uno strumento di ausilio del Giudice;
essa non può essere disposta per condurre indagini esplorative ovvero per colmare carenze istruttorie (sul punto,
Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 19631).
Tuttavia, a tutto voler concedere, le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio, contestate peraltro tanto nel corso del giudizio di primo grado quanto in questo giudizio dall'ente, non possono essere condivise.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 15 In primo luogo, ai fini dell'individuazione delle strade che sarebbero state oggetto di manutenzione straordinaria il consulente si è basato sulle dichiarazioni raccolte dal rappresentante legale dell'appaltatrice “che ha spontaneamente specificato le lavorazioni eseguite” e sul riscontro, all'esito di un sopralluogo svoltosi, tra l'altro, a distanza di circa un decennio dall'indizione della procedura di evidenza pubblica, della circostanza che l'appalto avrebbe senza dubbio interessato le strade che presentavano un manto integro da distinguersi da quelle sulle quali constatava alterazioni superficiali del manto, rilevato che “le superfici rilevate (…) sono metricamente quasi identiche a quelle riportate nella perizia di variante inatti” (cfr. pagg. 1 e 16
C.T.U. versata in atti).
Ebbene, in difetto di qualsivoglia supporto documentale -tanto che la stessa
C.T.U. afferma che “nel fascicolo non vi sono documenti di natura tecnica che possano essere d'ausilio ad un tecnico per un accertamento a posteriori in merito alle opere realizzate” (cfr. pag. 15 della relazione peritale) e che “l'unico documento è una perizia di variante e successiva perizia suppletiva prodotta in atti da parte attrice che è ben poca cosa se non suffragata dal giornale dei lavori e dalla contabilità di cantiere e che è carente in più punti e contestata dalla stessa parte attrice”- non può condividersi il metodo necessariamente approssimativo utilizzato dal C.T.U. ai fini della redazione del computo metrico estimativo.
Sarebbe stato, invero, onere dell'appaltatore dimostrare il depauperamento subito a fronte del vantaggio conseguito dall'ente convenuto nonché la correlazione sotto il profilo causale tra il primo ed il secondo.
8. Anche la domanda dell'appaltatore di restituzione dell'importo di €
25.000,00 deve essere respinta. Detta domanda è stata ritenuta rinunziata nella sentenza impugnata poiché non riproposta nella memoria autorizzata del
21.01.2019: tale statuizione non è stata impugnata dall'appellante principale e, per questo, può ritenersi che questi abbia prestatovi acquiescenza.
9. Le spese sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis ed 1 quater, D.P.R.
n. 115/2002, per il pagamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
r.g. n. 3363/2021 + 3939/2021 16
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli riuniti;
2) Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già dovuto in sede di instaurazione dei giudizi di appello.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma del
27.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni.
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