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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 192/2025
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 192/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10 ottobre 2025, innanzi al dott. RD PU, sono comparsi: l'avv. ANDREONI AMOS per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'avv. IMBRIACI SILVANO. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
RD PU
pagina 1 di 7 N. R.G. 192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RD PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 192/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA, ANDREONI AMOS e ANGIOLINI VITTORIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: perequazione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere pensionato dal gennaio 2020 e di aver chiesto con esito negativo, in data 9 gennaio 2024, la «domanda di ricostituzione reddituale al fine di ottenere la perequazione dovuta dal 01/01/2023 sulla sua pensione calcolata con applicazione del sistema di perequazione automatica ordinaria
pagina 2 di 7 previsto dalla legge n. 388/2000 e non già di quella eccezionale prevista per il 2023 e
2024», lamenta l'illegittimità costituzionale della L. 197/2022 e 213/2023 con riferimento alla disciplina perequativa ivi prevista in relazione, rispettivamente, agli anni 2023 e 2024, con particolare riguardo agli art. 3 e 38 Cost.
Oltre alle criticità derivanti dall'applicazioni di percentuali decrescenti di rivalutazione (al crescere del trattamento pensionistico, secondo la ricostruzione della parte ricorrente con le due Leggi di bilancio oggetto di giudizio, lo Stato avrebbe reso ancor più grave l'assetto strutturale, andando incontro a profili di irrazionalità, contrastanti con l'art. 3 Cost. e il pari trattamento, in quanto, vi sarebbe una applicazione del diverso tasso percentuale non sulle fasce di reddito (come nelle precedenti normative), ma direttamente sui blocchi pensionistici.
L'effetto distorsivo si verificherebbe, in particolare, sui trattamenti pensionistici di poco superiori alle soglie, che per effetto dell'aliquota inferiore, a conti fatti, verrebbero quantificati in un importo inferiore rispetto al trattamento pensionistico appena sottosoglia (che gode dell'aliquota maggiore), effetto solo parzialmente neutralizzato dalla clausola di galleggiamento, che riporta il trattamento al livello di quello maggiore.
In sostanza, si verificherebbe un appiattimento dei trattamenti pensionistici, che, invece, originariamente, per effetto tanto dei sistemi contributivi, che retributivi, si presentavano differenziati.
Una simile conseguenza trova anche un contrasto evidente, secondo la difesa di parte ricorrente, riguardo ai diritti derivanti dall'art. 38 Cost., in relazione all'art. 36
Cost., circa la dignità dei trattamenti pensionistici.
Il Giudice delle Leggi, chiamato di recente a valutare la costituzionalità della L.
197 del 2022 (art. 1 co. 309), si è espresso confermandone la legittimità (cfr., Corte
Costituzionale, 14/02/2025, n.19: «Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020. Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche
pagina 3 di 7 (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016). La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario
(come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001).
Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del
2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza”
(sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018). La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017). È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del
2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)»).
Come evidenziato dalla parte ricorrente, tra i profili di rimessione non vi era quello relativo all'incidenza per blocchi e non per fasce delle percentuali decrescenti, ma sul punto, considerando i principi espressi dalla Corte Costituzionale sopra richiamata e dai precedenti citati nella medesima sentenza, deve dubitarsi della fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità oggi in discussione, in quanto l'effetto di pagina 4 di 7 appiattimento si verificherebbe, eventualmente, solo per un limitato numero di casistiche.
Peraltro, si tratterebbe di quelle ipotesi poste proprio al confine tra i vari scaglioni, che, dunque, rappresentano trattamenti pensionistici pressoché equivalenti e, quindi, rispetto ai quali il preteso effetto distorsivo non rappresenta un irragionevole momento di quantificazione.
In altre parole, per mero esempio, considerando la disciplina di cui all'art. 1 co.
135 della L. 213/2023 (secondo cui «Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo , nella CP_1
misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a quattro volte il trattamento minimo e con riferimento all'importo complessivo CP_1
dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo
. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento CP_1
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per
i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo . Per le pensioni CP_1 CP_1
di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo
pagina 5 di 7 e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo . Per le pensioni di CP_1 CP_1
importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo
e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo . Per le pensioni di CP_1 CP_1
importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo
»), è vero che un trattamento pensionistico di un euro inferiore a cinque volte il CP_1
trattamento minimo avrebbe una rivalutazione superiore (inizialmente) al CP_1
trattamento di un euro superiore a cinque volte il trattamento minimo e, solo per effetto della clausola di galleggiamento diverrebbero uguali, ma si tratterebbe di una quantificazione identica di due importi che, prima dell'intervento normativo, erano divisi solo da due euro di differenza.
Allargando la forbice, allora, emerge che l'appiattimento lamentato si verificherebbe per ipotesi marginali, in cui la minima differenza originaria rende non incongruo un assetto normativo che si fonda sulla necessità economica dello Stato, interesse contrapposto, che trova però il suo limite nella conservazione completa delle pensioni di ammontare minore, garantendo a queste ultime una rivalutazione totale.
Sotto questo profilo, non si ritiene sussistano gli elementi per rimettere il giudizio alla Corte Costituzionale, in virtù di quanto dalla stessa già enunciato con la citata sentenza n. 19/2025.
Il ricorso, allora, non può trovare accoglimento.
Le spese possono essere compensate integralmente, attesa la natura della vertenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.:
A) Respinge il ricorso;
B) Compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 10/10/2025
Il Giudice
RD PU
pagina 7 di 7
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 192/2025 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 10 ottobre 2025, innanzi al dott. RD PU, sono comparsi: l'avv. ANDREONI AMOS per parte ricorrente Parte_1
Nonché, per parte resistente , l'avv. IMBRIACI SILVANO. CP_1
I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
RD PU
pagina 1 di 7 N. R.G. 192/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RD PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 192/2025 promossa da:
(cf: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli Avv. DEL ROSSO MARIA GABRIELLA, ANDREONI AMOS e ANGIOLINI VITTORIO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) CP_1 P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avv. IMBRIACI SILVANO e dall'Avv. ZAFFINA ANTONELLO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: perequazione pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, premesso di essere pensionato dal gennaio 2020 e di aver chiesto con esito negativo, in data 9 gennaio 2024, la «domanda di ricostituzione reddituale al fine di ottenere la perequazione dovuta dal 01/01/2023 sulla sua pensione calcolata con applicazione del sistema di perequazione automatica ordinaria
pagina 2 di 7 previsto dalla legge n. 388/2000 e non già di quella eccezionale prevista per il 2023 e
2024», lamenta l'illegittimità costituzionale della L. 197/2022 e 213/2023 con riferimento alla disciplina perequativa ivi prevista in relazione, rispettivamente, agli anni 2023 e 2024, con particolare riguardo agli art. 3 e 38 Cost.
Oltre alle criticità derivanti dall'applicazioni di percentuali decrescenti di rivalutazione (al crescere del trattamento pensionistico, secondo la ricostruzione della parte ricorrente con le due Leggi di bilancio oggetto di giudizio, lo Stato avrebbe reso ancor più grave l'assetto strutturale, andando incontro a profili di irrazionalità, contrastanti con l'art. 3 Cost. e il pari trattamento, in quanto, vi sarebbe una applicazione del diverso tasso percentuale non sulle fasce di reddito (come nelle precedenti normative), ma direttamente sui blocchi pensionistici.
L'effetto distorsivo si verificherebbe, in particolare, sui trattamenti pensionistici di poco superiori alle soglie, che per effetto dell'aliquota inferiore, a conti fatti, verrebbero quantificati in un importo inferiore rispetto al trattamento pensionistico appena sottosoglia (che gode dell'aliquota maggiore), effetto solo parzialmente neutralizzato dalla clausola di galleggiamento, che riporta il trattamento al livello di quello maggiore.
In sostanza, si verificherebbe un appiattimento dei trattamenti pensionistici, che, invece, originariamente, per effetto tanto dei sistemi contributivi, che retributivi, si presentavano differenziati.
Una simile conseguenza trova anche un contrasto evidente, secondo la difesa di parte ricorrente, riguardo ai diritti derivanti dall'art. 38 Cost., in relazione all'art. 36
Cost., circa la dignità dei trattamenti pensionistici.
Il Giudice delle Leggi, chiamato di recente a valutare la costituzionalità della L.
197 del 2022 (art. 1 co. 309), si è espresso confermandone la legittimità (cfr., Corte
Costituzionale, 14/02/2025, n.19: «Nel merito, tutte le questioni sollevate non sono fondate, alla luce dei precedenti di questa Corte, esaustivamente compendiati, da ultimo, dalla sentenza n. 234 del 2020. Tale pronuncia ha ricordato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche
pagina 3 di 7 (come già chiarito dalle sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, che però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all'art. 36, primo comma, Cost. (così anche le sentenze n. 250 del 2017 e n. 173 del 2016). La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario
(come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001).
Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del
2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di “non irragionevolezza”
(sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018). La sentenza n. 234 del 2020 ha poi ribadito che il principale indicatore della “non irragionevolezza” dell'opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316 del 2010 e ribadito dalla sentenza n. 250 del 2017). È sempre indispensabile, tuttavia, da un lato, che sia adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del
2017 e n. 70 del 2015) e, dall'altro, che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo siano limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010), ferma restando la necessità di scrutinare ciascun provvedimento nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui esso si inserisce (sentenza n. 250 del 2017)»).
Come evidenziato dalla parte ricorrente, tra i profili di rimessione non vi era quello relativo all'incidenza per blocchi e non per fasce delle percentuali decrescenti, ma sul punto, considerando i principi espressi dalla Corte Costituzionale sopra richiamata e dai precedenti citati nella medesima sentenza, deve dubitarsi della fondatezza dell'eccezione di incostituzionalità oggi in discussione, in quanto l'effetto di pagina 4 di 7 appiattimento si verificherebbe, eventualmente, solo per un limitato numero di casistiche.
Peraltro, si tratterebbe di quelle ipotesi poste proprio al confine tra i vari scaglioni, che, dunque, rappresentano trattamenti pensionistici pressoché equivalenti e, quindi, rispetto ai quali il preteso effetto distorsivo non rappresenta un irragionevole momento di quantificazione.
In altre parole, per mero esempio, considerando la disciplina di cui all'art. 1 co.
135 della L. 213/2023 (secondo cui «Nell'anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo , nella CP_1
misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori
a quattro volte il trattamento minimo e con riferimento all'importo complessivo CP_1
dei trattamenti medesimi: 1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo
. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento CP_1
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per
i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo . Per le pensioni CP_1 CP_1
di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo
pagina 5 di 7 e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo . Per le pensioni di CP_1 CP_1
importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo
e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo . Per le pensioni di CP_1 CP_1
importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo
»), è vero che un trattamento pensionistico di un euro inferiore a cinque volte il CP_1
trattamento minimo avrebbe una rivalutazione superiore (inizialmente) al CP_1
trattamento di un euro superiore a cinque volte il trattamento minimo e, solo per effetto della clausola di galleggiamento diverrebbero uguali, ma si tratterebbe di una quantificazione identica di due importi che, prima dell'intervento normativo, erano divisi solo da due euro di differenza.
Allargando la forbice, allora, emerge che l'appiattimento lamentato si verificherebbe per ipotesi marginali, in cui la minima differenza originaria rende non incongruo un assetto normativo che si fonda sulla necessità economica dello Stato, interesse contrapposto, che trova però il suo limite nella conservazione completa delle pensioni di ammontare minore, garantendo a queste ultime una rivalutazione totale.
Sotto questo profilo, non si ritiene sussistano gli elementi per rimettere il giudizio alla Corte Costituzionale, in virtù di quanto dalla stessa già enunciato con la citata sentenza n. 19/2025.
Il ricorso, allora, non può trovare accoglimento.
Le spese possono essere compensate integralmente, attesa la natura della vertenza.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.:
A) Respinge il ricorso;
B) Compensa integralmente le spese di lite.
Firenze, il 10/10/2025
Il Giudice
RD PU
pagina 7 di 7