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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa TA EN Presidente
- Dott.ssa EN AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13488 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ambra Faina, giusta procura in atti;
E
- , nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romana C.F._2
Landi, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 12.11.2025;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale e residenza presso la madre con cui è collocata. Le questioni di maggior interesse per la minore saranno da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana;
2. la figlia minore è collocata presso la madre nell'abitazione attualmente sita in
Roma, in via Giovita Ravizza, 24. In merito ai tempi di frequentazione i genitori sono consapevoli che la tipologia delle rispettive occupazioni lavorative è tale da comportare periodi di lavoro anche fuori Roma e si impegnano, reciprocamente, ad assicurare e permettere la massima frequentazione con la figlia nei momenti in cui sono presenti a Roma. In caso di eventuale indisponibilità dei genitori gli stessi condividono, che a far fronte alle esigenze quotidiane della minore
1 provvederà di volta in volta il genitore cui spetta quel giorno, o con il supporto di un parente o di una baby-sitter; in merito all'organizzazione dei tempi di frequentazione il padre starà e vedrà la minore, tutti i mercoledì pomeriggio, andando a prenderla a scuola all'uscita con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno dopo, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina, andando a prenderla alle h 10,00 circa fino al lunedì mattina riaccompagnandola a scuola, nei periodi in cui non è prevista la frequentazione scolastica dal mercoledì mattina alle h.10,00 al giovedì mattina riaccompagnandola a casa.
3. Durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di almeno due settimane ciascuno anche non consecutive con la minore, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
4. Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi fra i genitori che potranno decidere di trascorrere insieme le festività con la figlia, la minore potrà trascorrere ad anni alterni la sera del 24 con uno ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, nonché dal 26 dicembre al 31 dicembre con uno e dal 1° gennaio dall'ora di pranzo al 6 gennaio con l'altro, alternando negli anni i relativi periodi.
Durante le vacanze pasquali la minore, salvo diversi accordi, trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore, mentre nei restanti giorni di vacanze scolastiche pasquali si osserveranno le modalità di frequentazione ordinaria. La minore trascorrerà il giorno del suo compleanno seguendo l'organizzazione della frequentazione ordinaria, salva la possibilità di invitare l'altro genitore a trascorrere il pranzo o la cena insieme. I genitori si impegnano a continuare a condividere l'organizzazione della festa per il compleanno della figlia minore con amichetti e parenti. La minore trascorrerà il giorno del compleanno del papà e la festa del papà con il padre e il giorno del compleanno della mamma e la festa della mamma con la madre. I genitori, Part consapevoli del legame della figlia con la sorella , continueranno ad Per_1 impegnarsi a facilitare la frequentazione fra le sorelle minori.
5. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 700,00 di cui € 550,00 per il mantenimento ordinario, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a decorrere dal ottobre 2025 nonché € 150,00 pari, attualmente, al 50% del contributo paterno al pagamento della retta mensile della scuola e del relativo centro estivo “Il Giardino dei Cedri, frequentata dalla figlia da corrispondersi per tutti i mesi dell'anno, oltre Per_1 alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie previamente concordate fra i genitori come individuate dal protocollo del
Tribunale Civile di Roma ed il Foro di Roma in data 17/12/2014. Quanto alle spese straordinarie i genitori condividono, sin d'ora che la figlia minore continui a frequentare “il Giardino dei Cedri” sino al temine della scuola secondaria di primo grado (ovvero l'ottava classe).
6. I genitori concordano che l'assegno unico ed universale pari attualmente ad €
114,00 per le due figlie continui ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
7. I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia”.
2 Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della figlia (8.1.2020), ferma restando la valenza meramente negoziale delle Per_1 pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 12.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
EN AL TA EN
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa TA EN Presidente
- Dott.ssa EN AL Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13488 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione, vertente
TRA
- nata a [...] il [...] ( , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Ambra Faina, giusta procura in atti;
E
- , nato a [...] il [...] Parte_2
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Romana C.F._2
Landi, giusta procura in atti;
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale su figli minori
* * * *
Letto il ricorso congiunto depositato in data 12.11.2025;
viste le condizioni concordate per le quali le parti hanno chiesto che:
“1. La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 congiunto della responsabilità genitoriale e residenza presso la madre con cui è collocata. Le questioni di maggior interesse per la minore saranno da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana;
2. la figlia minore è collocata presso la madre nell'abitazione attualmente sita in
Roma, in via Giovita Ravizza, 24. In merito ai tempi di frequentazione i genitori sono consapevoli che la tipologia delle rispettive occupazioni lavorative è tale da comportare periodi di lavoro anche fuori Roma e si impegnano, reciprocamente, ad assicurare e permettere la massima frequentazione con la figlia nei momenti in cui sono presenti a Roma. In caso di eventuale indisponibilità dei genitori gli stessi condividono, che a far fronte alle esigenze quotidiane della minore
1 provvederà di volta in volta il genitore cui spetta quel giorno, o con il supporto di un parente o di una baby-sitter; in merito all'organizzazione dei tempi di frequentazione il padre starà e vedrà la minore, tutti i mercoledì pomeriggio, andando a prenderla a scuola all'uscita con pernotto e accompagnamento a scuola il giorno dopo, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina, andando a prenderla alle h 10,00 circa fino al lunedì mattina riaccompagnandola a scuola, nei periodi in cui non è prevista la frequentazione scolastica dal mercoledì mattina alle h.10,00 al giovedì mattina riaccompagnandola a casa.
3. Durante le vacanze estive, entrambi i genitori potranno trascorrere un periodo di vacanza di almeno due settimane ciascuno anche non consecutive con la minore, da concordarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
4. Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi fra i genitori che potranno decidere di trascorrere insieme le festività con la figlia, la minore potrà trascorrere ad anni alterni la sera del 24 con uno ed il pranzo del 25 dicembre con l'altro, nonché dal 26 dicembre al 31 dicembre con uno e dal 1° gennaio dall'ora di pranzo al 6 gennaio con l'altro, alternando negli anni i relativi periodi.
Durante le vacanze pasquali la minore, salvo diversi accordi, trascorrerà ad anni alterni la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con un genitore, mentre nei restanti giorni di vacanze scolastiche pasquali si osserveranno le modalità di frequentazione ordinaria. La minore trascorrerà il giorno del suo compleanno seguendo l'organizzazione della frequentazione ordinaria, salva la possibilità di invitare l'altro genitore a trascorrere il pranzo o la cena insieme. I genitori si impegnano a continuare a condividere l'organizzazione della festa per il compleanno della figlia minore con amichetti e parenti. La minore trascorrerà il giorno del compleanno del papà e la festa del papà con il padre e il giorno del compleanno della mamma e la festa della mamma con la madre. I genitori, Part consapevoli del legame della figlia con la sorella , continueranno ad Per_1 impegnarsi a facilitare la frequentazione fra le sorelle minori.
5. Il sig. si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno Parte_2 Parte_1
5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 700,00 di cui € 550,00 per il mantenimento ordinario, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat a decorrere dal ottobre 2025 nonché € 150,00 pari, attualmente, al 50% del contributo paterno al pagamento della retta mensile della scuola e del relativo centro estivo “Il Giardino dei Cedri, frequentata dalla figlia da corrispondersi per tutti i mesi dell'anno, oltre Per_1 alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie previamente concordate fra i genitori come individuate dal protocollo del
Tribunale Civile di Roma ed il Foro di Roma in data 17/12/2014. Quanto alle spese straordinarie i genitori condividono, sin d'ora che la figlia minore continui a frequentare “il Giardino dei Cedri” sino al temine della scuola secondaria di primo grado (ovvero l'ottava classe).
6. I genitori concordano che l'assegno unico ed universale pari attualmente ad €
114,00 per le due figlie continui ad essere percepito al 100% dalla sig.ra Pt_1
7. I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia”.
2 Ritenuta la congruità delle condizioni concordate dalle parti anche nei confronti della figlia (8.1.2020), ferma restando la valenza meramente negoziale delle Per_1 pattuizioni che esulano dal contenuto tipico dell'accordo.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del P.M. in sede, così provvede:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 12.11.2025, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
28.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
EN AL TA EN
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