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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1225/2025 promossa da: avv. , nato a [...] il [...], residente in [...]
Monsignor Giuseppe Cogoni 67, c.f. , pec. in C.F._1 Email_1 proprio in qualità di promotore e sottoscrittore del referendum popolare consultivo e in qualità di presidente del Comitato promotore per il No, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso dagli avv.ti Alberto Agus del Foro di Cagliari, Raffaele Soddu del Foro di Avellino e Francesco Scifo del Foro di Cagliari
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del Presidente in Controparte_1 P.IVA_1 carica p.t., con sede in Cagliari, Viale Trento 69, e , costituito con Controparte_2
d.P.G.R.
3.10.2024 n. 121, in persona del presidente pro-tempore, costituito presso la
[...]
Controparte_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. previo annullamento e/o declaratoria di nullità e/o disapplicazione della deliberazione dell'Ufficio
Regionale del Referendum 19.12.2024 n. 2;
2. dichiarare e/o accertare che non sussistono le ragioni di inammissibilità del quesito referendario rappresentate nella predetta delibera;
pagina 1 di 19 3. dichiarare e/o accertare il diritto soggettivo (pubblico) perfetto dei promotori - e attraverso di essi dei sottoscrittori del quesito - a che il referendum si svolga;
4. In via subordinata, ordinare all' il riesercizio del potere alla Controparte_2 stregua dei criteri di legalità, legittimità, ragionevolezza e congruità che il Giudice avrà ravvisato;
5. con vittoria di spese, diritti e onorari da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Il ricorso.
Il Comitato promotore per il referendum popolare regionale consultivo, avente il seguente quesito:
“Volete voi che il paesaggio sardo terrestre e marino sia modificato con l'installazione sul terreno ed in mare di impianti industriali eolici e/o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica?”, ha contestato la decisione, assunta in data 19.12.2024, con la quale l' ha Controparte_2 dichiarato inammissibile il quesito referendario.
1.2 La decisione impugnata.
La decisione dell' per il Referendum viene di seguito riportata: Controparte_2
“... In via preliminare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, deve esaminarsi la legittimità della richiesta referendaria.
La richiesta di referendum popolare regionale presentata rientra nella tipologia di cui alla lett. f) dell'art. 1 della predetta legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 15 luglio 1986, n. 48. In base a tale disposizione normativa può essere indetto referendum popolare per “esprimere parere su questioni di particolare interesse sia regionale che locale”.
La richiesta deve essere considerata illegittima, in quanto la materia su cui verte non può costituire oggetto di referendum consultivo perché, pur non essendo tale tipo di referendum vincolante e non concorrendo a formare la volontà degli organi che lo indicono, esula del tutto dal campo degli atti che potrebbero essere compiuti in futuro dalla EG (“per quanto sprovvisto di efficacia vincolante – non può non esercitare la sua influenza, di indirizzo e di orientamento, oltre che nei confronti del potere di iniziativa spettante al Consiglio regionale, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate alla esclusiva competenza di organi centrali dello Stato”: Corte Cost., 6 ottobre 1992, n. 470; cfr. anche
Corte Cost., 25 giugno 2015, n. 118).
Preliminarmente, giova rammentare che la Repubblica è “una e indivisibile” (art. 5 Cost.), precisandosi che mentre l'indivisibilità impone un limite determinato e tassativo, il carattere dell'unità è un principio elastico dal quale discendono puntuali limiti alle autonomie territoriali, tra i quali vengono in pagina 2 di 19 particolare rilievo:
1) quello dell'interesse nazionale, il quale permane nell'ordinamento italiano nonostante le modifiche apportate all'art. 127 Cost. (che al terzo comma prevedeva il rinvio al Consiglio regionale da parte del
Governo della Repubblica di una legge contrastante appunto “con gli interessi nazionali”) dalla L. Cost.
18 ottobre 2001, n. 3: in questa prospettiva, Corte cost., 1° ottobre 2003, n. 303 ha chiarito che “il nuovo art. 117 Cost. distribuisce le competenze legislative in base ad uno schema imperniato sulla enumerazione delle competenze statali;
con un rovesciamento completo della previgente tecnica del riparto sono ora affidate alle Regioni, oltre alle funzioni concorrenti, le funzioni legislative residuali. In questo quadro, limitare l'attività unificante dello Stato alle sole materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principi nelle materie di potestà concorrente, come postulano le ricorrenti, significherebbe bensì circondare le competenze legislative delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (konkurrierende Gesetzgebung) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (Supremacy Clause)]. Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della
Repubblica”;
2) quello della funzione statale di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni, nel senso che “pur in presenza di interessi regionali che radicano nelle Regioni determinate competenze costituzionali, possono essere mediatamente coinvolti interessi di dimensione ultraregionale: si è voluto che questi ultimi siano salvaguardati non già attraverso una diminuzione qualitativa o quantitativa delle attribuzioni regionali ma, più correttamente, indirizzando e coordinandone l'esercizio. In tal modo si delinea […] un sistema coerente col disegno costituzionale, giacché, ferme restando le competenze regionali, il rispetto delle esigenze unitarie è garantito dai principi fondamentali stabiliti nelle leggi dello Stato per quanto riguarda la potestà legislativa, dalla funzione statale di indirizzo e di coordinamento per quanto riguarda la potestà amministrativa” (Corte cost., 24 luglio 1972, n. 138). Giova precisare pagina 3 di 19 che detto istituto non è venuto meno a seguito della riforma costituzionale del 2001, trovando costante applicazione giurisprudenziale (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2024, n. 2496, nella quale viene pacificamente ammesso che l'amministrazione statale possa attribuirsi un potere di indirizzo e coordinamento sul presupposto che in uno specifico settore si incrocino materie attribuite dalla Costituzione alla competenza di diversi livelli di governo, anche regionale, avvertendosi al contempo l'esigenza di una regolamentazione unitaria).
In definitiva, l'autonomia regionale – anche secondo le previsioni di cui agli artt. 114 ss. Cost. e le norme costituzionali che regolano le regioni a statuto speciale – viene assicurata e difesa nell'unitarietà dello Stato.
Ebbene, è in detto contesto che deve essere inquadrato il conflitto tra i due beni giuridici che vengono in rilievo nel quesito referendario oggetto di valutazione, ossia l'ambiente e il paesaggio.
Innanzitutto, occorre chiarire cosa debba intendersi esattamente con i due termini in esame.
In un primo momento, ambiente e paesaggio costituivano un'endiadi: in tal senso, risulta particolarmente significativa Corte cost., 20 febbraio 1995, n. 46, nella quale la Corte, chiamata a pronunciarsi in materia di usi civici, aveva espressamente superato la “visione frammentaria della tutela del paesaggio propria della legge n. 1497 del 1939, in prevalenza diretta alla tutela di singole bellezze naturali isolatamente considerate”, dando atto che “la legge del 1985, invece, ha introdotto
"una tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità" (sent. n. 151 del 1986), sicché essa è diventata sinonimo di tutela ambientale (cfr. sent. n. 359 del 1985, sent. n. 67 del 1992, sent. n. 269 del 1993). Sotto questo profilo la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di "una integrazione tra uomo e ambiente naturale" (art. 1, comma 3, della legge quadro sulle aree protette, 6 dicembre 1991, n. 394)”.
Tale impostazione era stata peraltro recepita dal D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), laddove all'art. 138 definiva “beni ambientali”, tra gli altri, quelli “tutelati per legge” menzionati nel successivo art. 146 “in ragione del loro interesse paesaggistico”.
Con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali (che ha abrogato il precedente D.lgs. 490/1999) il concetto di paesaggio è stato poi differenziato – quantomeno a livello di normativa primaria – da quello di ambiente: l'art. 131 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 afferma infatti che “per paesaggio si pagina 4 di 19 intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”; definizione, peraltro, del tutto coerente con quella presente nella
Convenzione europea sul paesaggio del 20 ottobre 2000 (ratificata in Italia con la L. 9 gennaio 2006, n.
14), laddove viene affermato che il paesaggio “designa una determinata parte di territorio, così come
è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.
Per quanto invece riguarda il concetto di ambiente, questo compare per la prima volta nella
Costituzione a seguito della riforma del 2001 – accompagnato da quello di "ecosistema" e di “beni culturali” – e la sua tutela viene attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (v. art. 117, comma 2, lett. s, Cost.); tutela che, successivamente, ha poi avuto un riconoscimento costituzionale espresso come principio fondamentale con la L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, che ha aggiunto all'art. 9
Cost. – che fino a quel momento menzionava solo la tutela del “paesaggio” e del “patrimonio storico e artistico della Nazione” – un terzo comma ai sensi del quale la Repubblica “tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Pertanto, e senza pretesa di esaustività, può essere affermato che, nell'Ordinamento giuridico italiano, mentre il paesaggio esprime un valore identitario – in quanto è il risultato dell'interrelazione tra fattori naturali e umani –, l'ambiente concerne “la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale, intesi tutti quali valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce
(artt. 9 e 32 Cost.)” (in questi termini Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105)
Deve ora essere evidenziato che i due beni in parola ben possono entrare in conflitto, e ciò in ragione del fatto che entrambi si sostanziano nella medesima dimensione fisica, ossia quella del territorio;
nel caso concreto, il conflitto tra ambiente e paesaggio è ancor più evidente, giacché – com'è noto –
l'installazione di impianti industriali eolici e/o fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, se da un lato consente di preservare l'ambiente, inteso come insieme delle condizioni fisiche e chimiche di esistenza dell'essere vivente, dall'altro impatta sul patrimonio paesistico e culturale.
Giova poi ulteriormente sottolineare che il conflitto in parola è tutto interno all'art. 9 Cost. – il quale, come si è detto, assegna rango di principio fondamentale sia al paesaggio che all'ambiente – e non appare risolvibile assegnando prevalenza all'uno piuttosto che all'altro; i due interessi devono, invero,
pagina 5 di 19 essere contemperati in una prospettiva di bilanciamento, secondo i criteri indicati da Corte cost., 09 maggio 2013, n. 85 (“tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro» (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette”).
Tutto ciò esclude già di per sé l'ammissibilità di una richiesta referendaria, anche semplicemente consultiva, che intanto presuppone – nella parte in cui fa appunto menzione del “paesaggio sardo” – la sussistenza di una competenza esclusiva sul paesaggio terrestre e marino insistente sul territorio regionale in merito all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Il paesaggio, infatti, è un bene complesso e, soprattutto, unitario (cfr. art. 9 Cost.) – considerato dalla giurisprudenza costituzionale di valore primario ed assoluto –, la cui tutela costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni (Corte cost., 25 luglio 2022, n. 187).
Nella stessa prospettiva unitaria deve essere inquadrato anche l'ambiente, così come ribadito dalla già citata Corte cost., 13 giugno 2024, n. 105 (“l'ambiente va inteso come bene unitario, comprensivo delle sue specifiche declinazioni rappresentate dalla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, ma riconosciuto in via autonoma rispetto al paesaggio e alla salute umana, per quanto ad essi naturalmente connesso;
esso vincola così, esplicitamente dopo la riforma costituzionale del 2022, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa, a tutela degli interessi delle future generazioni: e dunque di persone ancora non venute ad esistenza, ma nei cui confronti le generazioni attuali hanno un preciso dovere di preservare le condizioni perché esse pure possano godere di un patrimonio ambientale il più possibile integro, e le cui varie matrici restino caratterizzate dalla ricchezza e diversità che lo connotano”).
Per altro verso, la finalità della richiesta referendaria è quella di stabilire una prevalenza tra il paesaggio e l'ambiente, indipendentemente da qualsivoglia bilanciamento tra i detti beni;
tuttavia, ciò si pone in evidente e diretto contrasto con quanto affermato dalla più recente giurisprudenza costituzionale, secondo la quale:
1. “secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via pagina 6 di 19 legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del
2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011)” (Corte cost., 30 luglio 2021, n. 177)
2. le Regioni non hanno il potere “di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa" (sentenza n. 168 del 2010; in termini simili anche le sentenze n. 106 del 2020, n. 298 del 2013 e n. 308 del 2011), né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa (sentenze n. 106 del 2020 e n. 286 del 2019)” (Corte cost.,
13 maggio 2022, n. 121);
3. “l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 - nel prevedere che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, che deve concludersi entro novanta giorni - esprime un principio fondamentale in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Esso è "funzionale al raggiungimento degli obiettivi di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sancito dalla normativa europea" (sentenza n. 46 del
2021) ed è volto a bilanciare l'esigenza di potenziare le fonti rinnovabili con quella di tutelare il territorio nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità (sentenza n. 121 del
2022). Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale, sicché le regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale (ex multis, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del
2021, n. 258 del 2020 e n. 177 del 2018): è soltanto nella sede del procedimento unico delineato dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, infatti, che "può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l'interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l'emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione" (sentenze n. 69 del 2018 e pagina 7 di 19 n. 177 del 2021; in senso analogo, sentenza n. 177 del 2018, nonché, più in generale, con riferimento alle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sentenza n. 117 del 2022)” (Corte cost., 27 ottobre 2022, n. 221).
Ciò vale anche per la , che pure ha competenza statutariamente riconosciuta in Controparte_1
merito alla materia “edilizia ed urbanistica”, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la quale deve però essere esercitata “in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”, nonché, ai sensi del successivo art. 4, in materia di
“produzione e distribuzione dell'energia elettrica”, nei limiti di quanto previsto dal citato art. 3 dello
Statuto e “dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato”.
Ed infatti, proprio in relazione a fattispecie inerente la realizzazione di impianti ad energia rinnovabile nel territorio della EG , la Corte Costituzionale “ha incluso l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del CP_1
2003 – attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili – tra i princìpi fondamentali della materia, di competenza legislativa concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (ex plurimis, sentenze n. 192 del 2011, n. 124 del 2010, n. 282 del
2009). Poiché la disciplina relativa alla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricade negli ambiti di diverse competenze legislative, nazionali e regionali, questa Corte ha ulteriormente precisato che «l'armonizzazione profilata nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili». Ciò sul presupposto che, pur rivolgendosi il d.lgs. n. 387, nella sua interezza, soltanto alle
Regioni ordinarie – in base alla “clausola di salvezza” contenuta nell'art. 19 del medesimo decreto – la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome «deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia» (sentenza n. 275 del 2011). (…) Peraltro questa Corte ha già affermato in modo esplicito che, pur non trascurandosi la rilevanza rivestita, in relazione agli impianti di energia eolica, dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche le Regioni a statuto speciale sono tenute al rispetto dei princìpi fondamentali in materia di “energia” dettati dal legislatore statale (sentenza n. 168 del
2010)” (Corte Cost., 11 ottobre 2012, n. 224).
Per le ragioni che precedono, letto l'art. 6, comma 7, della L.R. 17 maggio 1957, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.
pagina 8 di 19 C
DICHIARA la richiesta referendaria illegittima e il Controparte_5 referendum consultivo inammissibile. ...”.
1.3 Le contestazioni del ricorrente.
1.3.1 Secondo il ricorrente l'Ufficio del Referendum avrebbe anzitutto errato nel ritenere che il quesito atterrebbe ad una materia sottratta alle scelte delle istituzioni regionali;
in particolare, sarebbe inconferente il richiamo all'art. 5 della Costituzione ed al principio di unità della Repubblica e la citata sentenza della Corte costituzionale n. 118 del 25.6.2015, richiamata dalla delibera a sostegno di questa tesi, riguarderebbe un caso del tutto diverso;
ovvero, il caso di un referendum consultivo proposto dalla
EG Veneto, in cui il quesito era: “Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana? Si o No?”; quesito che, suggerendo “sovvertimenti istituzionali radicalmente incompatibili con i fondamentali principi di unità e indivisibilità della Repubblica di cui all'art. 5 Cost.”, sarebbe stato all'evidenza incompatibile con la Costituzione;
mentre nulla di ciò potrebbe configurarsi nel caso di specie.
1.3.2 In secondo luogo, il ricorrente ha contestato la legittimità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che, coinvolgendo il quesito anche materie che ricadono nella legislazione esclusiva dello Stato
(quali il paesaggio e l'ambiente), sarebbe per ciò solo preclusa la competenza legislativa della CP_1
e di conseguenza anche lo strumento referendario.
In particolare, contrariamente a quanto ravvisato dall' , la avrebbe Controparte_2 Controparte_1 competenza legislativa anche in materia di “paesaggio” e di “ambiente”, con la conseguenza che non potrebbe escludersi il referendum consultivo.
La Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto che: “la dispone, nell'esercizio delle Controparte_1 proprie competenze statutarie in tema di edilizia ed urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale. Ciò sia sul piano amministrativo che sul piano legislativo (in forza del cosiddetto "principio del parallelismo" di cui all'art. 6 dello statuto speciale)”
(Corte cost. 10.2.2006 n. 51, punto 5); la “… , competente a disciplinare gli aspetti Controparte_1 paesistico-ambientali, nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica – come stabilito dalle norme di attuazione, integrative del parametro statutario” (punto
4.4.); “L'attribuzione allo Stato della competenza a porre i princìpi fondamentali della materia
'energia' non annulla quella della a tutelare il paesaggio, così come la competenza Controparte_1 regionale in materia paesaggistica non rende inapplicabili alla medesima EG i principi di cui sopra” (Corte cost. 11.10.2012 n. 224, punto 4.5.).
Inoltre, la competenza legislativa della non sarebbe venuta meno per effetto dell'art. Controparte_1
131, comma 3, d.lgs. 42/2004 - richiamato dall' - il quale parlerebbe di “potestà Controparte_2
pagina 9 di 19 esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio”. L'art. 8 del medesimo d.lgs. 42/2004 puntualizza infatti che “Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”.
Peraltro, il ricorrente ha asserito che, anche a prescindere dalle sopra esposte considerazioni e ad ammettere che il quesito possa avere effetti anche su ambiti che superano la dimensione regionale, ciò non varrebbe ad escludere il referendum: “non vi è dubbio che le questioni di interesse della comunità regionale, su cui la EG può attivare la partecipazione delle popolazioni del proprio territorio tramite referendum consultivo, possono riguardare anche ambiti che superano i confini delle materie e del territorio regionale, fino a in trecciarsi con la dimensione nazionale (sentenza n. 496 del 2000, n.
470 del 1992, n. 256 del 1989)” (Corte cost. 118/2015, punto 5). Unico limite è che le iniziative di consultazione popolare non siano “libere nella forma o eccedenti i limiti stabiliti in virtù di previsioni costituzionali”, condizioni queste che nella specie non ricorrono.
In definitiva, secondo il Comitato, le ragioni per cui l' avrebbe Controparte_2 dichiarato inammissibile l'iniziativa referendaria coinciderebbero con la stessa ratio dell'istituto che ne giustifica il riconoscimento da parte dello Statuto (art. 15 l. cost. 26.2.1948, n. Parte_2
3).
1.3.3 Il Comitato ricorrente ha poi affermato che il referendum popolare consultivo dovrebbe essere ammesso tutte le volte in cui sulla materia sussista una qualche competenza legislativa regionale, poiché, a ragionare diversamente, si giungerebbe a porre nel nulla lo stesso strumento referendario, con una inammissibile interpretatio abrogans della l.r. 17.5.1957 n. 20 (in particolare, dell'art. 1, lett. e ed f che prevedono lo strumento in questione). E la materia in cui verte il quesito proposto, pur confinante con materie per le quali anche il legislatore statale è competente – evidenzia il Comitato – può certamente costituire oggetto di legislazione regionale, come dimostrato dalla legge regionale 20/2024 che ha legiferato in materia, con la conseguenza che non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per escludere dalla suddetta materia il referendum consultivo.
1.3.4 Il ricorrente ha contestato inoltre l'affermazione della delibera impugnata secondo cui “la finalità della richiesta referendaria” sarebbe “quella di stabilire una prevalenza tra il paesaggio e l'ambiente, indipendentemente da qualsivoglia bilanciamento tra i detti beni”.
In proposito, nel ricorso si legge che:
“Afferma l' che tale bilanciamento è realizzato dall'art. 12 del d.lgs n. 387 del 2003, Controparte_2 attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, e rientrante tra i principi fondamentali della materia di competenza legislativa concorrente “produzione, trasporto pagina 10 di 19 e distribuzione nazionale dell'energia” alle quale anche le Regioni a statuto speciale devono attenersi”.
In realtà – ha spiegato il ricorrente – “le Linee guida (per il procedimento ex art. 12 d.lgs 387/2002) di cui al d.m. 10.9.2010, all'allegato I, paragrafo 1.2. prevedono che “Le sole Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17”. Il successivo paragrafo 17.1 dispone che le
“Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti” previa “apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale”.
Alla stregua di tale previsione, il divieto di installare specifiche tipologie di impianti – come appunto quelli eolici e solari industriali – può costituire oggetto di disciplina regionale e, dunque, anche di referendum consultivo. (...)
6.2. La possibilità per le Regioni a statuto speciale di escludere determinate tipologie o tagli di impianti si desume anche dal d.m. 21.6.2024 il quale, dopo aver stabilito all'art. 7 comma 2 che “Per
l'individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto: … della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto”, al successivo art. 9 specifica: “Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale … che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”. Anche il d.lgs 03/03/2011 n. 28 recante “Attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”, all'art. 45 fa “salve le competenze delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. (...)
6.2. Il quesito referendario non si pone in contrasto con norme inderogabili o di riforma economico sociale statali. Infatti, non incide sull'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030, quale da ultimo definito dall'art. 2 d.m. 21.6.2024. Questo rimane fermo. Non intacca la distinzione tra aree idonee e aree non idonee, la cui puntuale delimitazione è demandata al legislatore regionale (ciò che in è avvenuto con la l.r. 20/2024). Non esclude alcuna delle FER previste dalla normativa CP_1 statale e comunitaria, ivi compresi gli impianti eolici e fotovoltaici. Non esclude che venga istallato qualsiasi tipo di impianto industriale di fonti energetiche rinnovabili. Mira ad impedire soltanto pagina 11 di 19 l'installazione sul terreno ed in mare degli impianti industriali eolici e fotovoltaici. Quelli cioè che hanno un impatto devastante sull'ecosistema e sull'economia sarda. Al riguardo si fa presente che il territorio sardo è interessato dalla realizzazione di un nu-mero di impianti eolici e fotovoltaici di enorme impatto che superano di gran lunga il fabbisogno locale con un surplus di energia pari a 11,8 volte i suoi consumi, come da comunicato stampa CNA 30 aprile 2024 (doc. 15)”.
1.3.5 Secondo parte ricorrente, il quesito referendario sarebbe pienamente coerente con gli impegni assunti dall'Italia e dall'Unione Europea per la transizione energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra.
Il ricorrente ha spiegato che l'UE non impone la scelta di specifiche fonti rinnovabili, ma richiede il rispetto dei principi di sostenibilità e del criterio “Do No Significant Harm” (DNSH), sancito dal
Regolamento UE 2020/852 e applicato al PNRR dal Regolamento UE 2021/241; e l'Italia, prosegue il ricorso, con il d.lgs. 199/2021 ha definito le fonti rinnovabili ammesse, tra cui eolica, solare, geotermica, idraulica, biomasse e altre, non esistendo alcun favor normativo per eolico o fotovoltaico.
Sarebbe dunque legittimo preferire altre fonti quando queste tecnologie rischiano di arrecare danni significativi alla biodiversità o agli ecosistemi.
1.3.6 Infine, il Comitato referendario ha eccepito che l'inammissibilità del referendum violerebbe tutta una serie di diritti e principi internazionali a tutela delle minoranze culturali e linguistiche.
In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che la sopravvivenza culturale del popolo sardo sarebbe strettamente legata ai diritti territoriali e fondiari tradizionali (usi civici), che costituiscono la base per l'autodeterminazione e l'autogoverno; la sottrazione di ampie aree alla pastorizia e agricoltura per impianti eolici e fotovoltaici equivarrebbe ad una “spoliazione sociale e culturale”, violando l'art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e i principi UE sul rispetto delle identità culturali
(Trattato 2004), poiché il territorio sardo subirebbe pressioni insostenibili sul territorio e sulle attività tradizionali, con conseguente lesione dei diritti della , quale minoranza linguistica e CP_1 culturale, come riconosciuti dalla legge n. 482/1999.
Parte ricorrente ha poi affermato che la transizione ecologica non può sacrificare i diritti umani delle minoranze ed ha, a tal fine, richiamato sentenze della Corte interamericana ( Persona_1 Per_2
e della Corte Suprema norvegese (Fosen case), che avrebbero affermato il diritto alla proprietà
[...] comunitaria e alla tutela della cultura indigena contro progetti energetici invasivi.
1.4 Nonostante la regolarità della notifica, la convenuta unitamente all' Controparte_1 [...]
, non si è costituita in giudizio e deve qui essere dichiarata contumace. Controparte_5
pagina 12 di 19 Alla prima udienza il ricorrente ha richiamato il proprio atto introduttivo, illustrando brevemente le proprie difese ed il giudice si è riservato di decidere ai sensi dell'art. 281 sexies co 3 c.p.c., come richiamato dall'art. 281 terdecies c.p.c..
La causa viene decisa con la presente sentenza.
***
2. La decisione.
2.1 Alla luce delle contestazioni formulate dal ricorrente in relazione alla “inconferenza” dei richiami effettuati dalla decisione contestata all'interesse nazionale ed alla indivisibilità della Repubblica, appare opportuno, in via di premessa, evidenziare che il referendum regionale deve essere ricondotto alla prospettiva della “democrazia regionale” e del “pluralismo sociale e territoriale in essa contenuti”, rientrando ed appartenendo all'ambito della “autonomia” che, come tale, trova il suo riconoscimento – ed i suoi confini – negli artt. 5 e 123 della Costituzione, che scolpiscono, da un lato, il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica e, dall'altro, quello della promozione delle autonomie.
L'art. 5 stabilisce infatti che: La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;
attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento;
mentre l'art. 123 (per quanto qui rileva) prevede che: Ciascuna EG ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della EG e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Ebbene, poste le suddette coordinate costituzionali, il referendum regionale consultivo risulta
(ontologicamente) confinato nella dimensione territoriale regionale, che circoscrive l' “interesse regionale” salvaguardato dalla Costituzione;
tale dimensione territoriale, a fronte di un interesse nazionale, unitario e non frazionabile, è tuttavia destinata ad essere in esso riassorbita, venendo in considerazione solo quale porzione territoriale dello Stato.
Di conseguenza, deve porsi in risalto che le questioni di interesse della comunità regionale, su cui è possibile proporre un referendum consultivo, soggiacciono ai limiti stabiliti dalle previsioni costituzionali e – segnatamente – a quelle inerenti la potestà legislativa esclusiva dello Stato. Tali limiti sono chiamati ad operare anche per il referendum consultivo, che, per quanto non abbia efficacia vincolante e non produca effetti giuridici immediati sulle fonti del diritto, ha comunque la funzione di avviare, influenzare o contrastare processi decisionali pubblici (Corte Cost., 6 ottobre 1992, n. 470; cfr. anche Corte Cost., 25 giugno 2015, n. 118).
Dunque, l'articolato passaggio della decisione impugnata sull'indivisibilità della Repubblica e pagina 13 di 19 sull'interesse nazionale, appare pienamente condivisibile e del tutto pertinente (a prescindere dalla circostanza che la Corte Costituzionale abbia chiarito i corollari di tali principi, rispetto a fattispecie differenti da quella oggetto del presente procedimento), costituendo esso una premessa logico-giuridica essenziale al fine di decidere.
2.2.1 Ciò posto, il Comitato ricorrente si duole – in sintesi – della circostanza che, in presenza di una competenza legislativa concorrente della EG in materia di energia, il referendum sarebbe per ciò solo ammissibile. A maggior ragione nel caso di specie, dove, nella prospettazione del ricorrente, la potrebbe, nel legittimo esercizio delle sue prerogative legislative, decidere di escludere taluni CP_1 impianti (quali appunto quelli fotovoltaici ed eolici).
Con la conseguenza che sarebbero erronee le conclusioni dell' per il Referendum, Controparte_2 laddove esso assume che nella materia coinvolta dal quesito, sarebbe esclusa ogni competenza legislativa della e di conseguenza anche lo strumento referendario;
e diverrebbero CP_1
“apodittiche” le conclusioni di detta decisione, laddove ritiene che la finalità della richiesta referendaria sarebbe quella di stabilire “una prevalenza tra il paesaggio e l'ambiente, indipendentemente da qualsivoglia bilanciamento tra i detti beni”, poiché il quesito non toccherebbe il predetto bilanciamento, cristallizzato dalla legge dello Stato, limitandosi a sollecitare l'espressione di un'opinione maggioritaria sulla esclusione di due sole tipologie di impianto.
2.2.2 Orbene, il tenore letterale del quesito referendario appare inequivocabile ed è ciò che ne determina l'inammissibilità: esso mira a definire in termini assoluti ed ostativi una volontà politica del corpo elettorale sardo, rispetto agli impianti fotovoltaici ed eolici, indipendentemente dalle loro concrete caratteristiche ed indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, in una “materia” in cui dominano due beni giuridici costituzionali, quello ambientale e quello paesaggistico, che, sulla base della Costituzione e dello stesso Statuto Regionale, non contemplano un potere legislativo regionale che possa determinare, in via preventiva, elementi ostativi assoluti.
La normativa di riferimento è oggi contenuta nel d.lgs. n. 199 del 2021 – recante «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili».
Tale decreto è stato adottato nell'esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera , e Cost.); concorrenti «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.); nonché in attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
La Corte Costituzionale – intervenuta già più volte in materia di conflitto di attribuzioni tra Stato e
Regioni sul tema delle energie rinnovabili – ha evidenziato che il suddetto decreto “è volto ad
«accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da pagina 14 di 19 fonti rinnovabili» e a raggiungere gli «obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030», «conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima» (art. 1, commi 1, 2 e 3).
Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Green Deal europeo in attuazione della direttiva
2018/2001/UE, mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalità di tutela dell'ambiente e di lotta al cambiamento climatico. Proprio per il raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell'energia da fonte rinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030, il nostro Paese ha adottato il richiamato d.lgs. n. 199 del 2021 e predisposto il
PNIEC, approvato il 18 dicembre 2019 dalla Conferenza unificata e trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del regolamento n. 2018/1999/UE , il successivo 31 dicembre.
Tale normativa è frutto di una diversa impostazione rispetto alla più tradizionale disciplina delle “aree non idonee”. L'individuazione delle aree idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui è possibile installare impianti FER seguendo una procedura semplificata;
dall'altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali aree consentire l'installazione agevolata di FER, possono esercitare la più ampia discrezionalità, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, così come stabilito dal d.m. 21 giugno 2024, fino al 2030” (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 28/2025).
Si tratta quindi di una riforma che, prevedendo come inderogabile il raggiungimento di predefiniti livelli di energia da fonti rinnovabili, salvaguarda in maniera incisiva le prerogative regionali in materia paesaggistica, demandando alle Regioni la concreta e specifica individuazione delle aree idonee, da attuarsi con legge regionale.
Il limite della competenza legislativa regionale appare tuttavia compiutamente circoscritto nella suddetta individuazione, non potendo spingersi alla esclusione, in via preventiva ed astratta, di tipi di impianto FER, come pretenderebbe il Comitato referendario.
2.2.3 Il ricorrente, sul punto, invoca l'art. 9 d.m. 21 giugno 2024 (c.d. decreto aree idonee), il quale, salvaguardando i poteri delle Regioni speciali, contemplerebbe implicitamente – secondo la tesi sostenuta – anche la suddetta possibilità.
In realtà, la lettura attenta di tale normativa porta alla conclusione opposta.
Sul punto, appare opportuno richiamare brevemente la disposizione di cui all'art. 20 del d.lgs.
199/2021. Essa ha stabilito che con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (di pagina 15 di 19 seguito: decreto), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee di cui al comma 8.
Si stabilisce che, in via prioritaria, con decreto ministeriale si provveda a:
a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;
b) indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.
Il comma 2 del medesimo art. 20 aggiunge che, ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal PNIEC, il decreto, stabilisce, altresì, la ripartizione della potenza installata fra regioni e province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime regioni e province autonome, da effettuare secondo le regole generali di cui all'allegato I dello stesso decreto legislativo, fermo restando che il trasferimento statistico non può pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della regione o della provincia autonoma che effettua il trasferimento.
Il comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevede inoltre che nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, il decreto tenga conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
Ebbene, in attuazione della suddetta normativa, come detto, è stato emesso il d.m. 21 giugno 2024 che procede a dettagliare le suddette coordinate. All'art. 9 il decreto in questione stabilisce che: “Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”. Il che significa che spetterà alle Regioni a statuto speciale procedere alla pagina 16 di 19 attuazione dei criteri dettagliati nella normativa statale, fra i quali quelli “per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo anche le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie”.
Ciò tuttavia non significa affatto che le Regioni speciali abbiano il potere di escludere l'installazione tout court degli impianti eolici e/o fotovoltaici (a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche, quali dimensione, potenza nominale, collocazione sul territorio ecc.); tale conclusione, oltre ad essere in contraddizione logica e letterale con le sue premesse (ovvero la normativa contenuta nell'art. 20 del d.lgs. 199/2021), porterebbe a far saltare la stessa ratio dell'impianto normativo descritto, sulla individuazione delle aree idonee, che attua quel bilanciamento tra ambiente e paesaggio che (come spiegato nella decisione impugnata) è di esclusiva pertinenza della competenza legislativa statale.
In proposito, la Corte Costituzionale ha chiarito che quale che sia il “titolo costituzionale” che si voglia richiamare, a fondamento della competenza legislativa della in materia di energie Controparte_1 rinnovabili – quello di cui all'art. 4 lett. e dello Statuto speciale, che prevede una competenza statutaria concorrente in materia di «produzione e distribuzione dell'energia elettrica» oppure quello di cui all'art. 3, lettera f dello Statuto, che prevede una competenza primaria in materia di «edilizia e urbanistica» – tale competenza deve esercitarsi «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», oltre che, solo per la seconda, nel limite «dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato», ai sensi dei medesimi artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia. Ed il quadro dei principi (attuativo di precisi obblighi comunitari ed internazionali) è quello sopra tracciato, che non lascia spazio a preclusioni aprioristiche agli impianti
FER oggetto del quesito.
2.2.4 Anche il richiamo che parte ricorrente svolge alle linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi) appare inconferente rispetto alla tesi sostenuta.
A tal fine si osservi che tali linee guida prevedono che le Regioni e le Province autonome possano porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatorio o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili, ma precisano ed evidenziano che ciò può avvenire
“esclusivamente” con le modalità ivi precisate.
Tali modalità, individuate dall'art. 17 prevedono in particolare che:
pagina 17 di 19 “Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3. L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. Gli esiti dell'istruttoria, da richiamare nell'atto di cui al punto 17.2, dovranno contenere, in relazione a ciascuna area individuata come non idonea in relazione a specifiche tipologie e/o dimensione di impianti, la descrizione delle incompatibilità riscontrate con gli obiettivi di protezione individuati nelle disposizioni esaminate (...)”.
Ciò che, dunque, anche tali “linee guida” riconoscono è la possibilità di individuare – sulla base di una articolata istruttoria tecnica – specifiche aree che non siano idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti, non anche la possibilità di impedire in assoluto agli impianti eolici e fotovoltaici,
a prescindere dalla loro specifiche caratteristiche tecniche, di essere installati sul territorio regionale.
Dunque, anche la ricognizione di tali linee guida conferma la conclusione cui è giunta la decisione impugnata.
2.3 Occorre infine evidenziare che le contestazioni sviluppate al punto 9 del ricorso (brevemente richiamate al punto 1.3.6 del presente provvedimento) risultano in parte assorbite da quanto rilevatosi al paragrafo 2.1 – posto che appare sterile (quantomeno nella presente sede) predicare un'autonomia che non sia quella costituzionalmente affermata e garantita – ed in parte risultano inconferenti – posto che parte ricorrente sviluppa considerazioni che potrebbero, al più, essere poste a fondamento di una eccezione di incostituzionalità della legge statale sulle energie rinnovabili, ma che risultano invece fuori fuoco rispetto al tema del referendum consultivo proposto.
***
In ragione di quanto sopra ritenuto, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla deve essere disposto sulle spese, stante la contumacia della Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 18 di 19 rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Cagliari, 01/12/2025
Il Giudice
dott. Bruno Malagoli
pagina 19 di 19