Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili. 1. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , dopo le parole: «nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».
2. Dopo l' articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinche':
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni».
Nota all' art. 3 :
L' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Statuto). - 1. Il C.O.N.I. si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .».
2. Dopo l' articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 , e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Promozione dello sport dei disabili). - 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinche':
a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;
b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;
c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni».
Nota all' art. 3 :
L' art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Statuto). - 1. Il C.O.N.I. si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attivita' sportive nonche' la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .».