Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2025, proposto da ND UR, rappresentato e difeso dall’avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
della sentenza n. 332 del 10.04.2024 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione Lavoro, a definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 3369/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa EF OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11.02.2025 e depositato in data 12.02.2025 il sig. ND UR ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 332/2024 resa dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il 10.04.2024 nel giudizio iscritto al n. 3369/2023 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del pedissequo DPCM 23.09.2015. Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Firenze ha così disposto: “ dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre rimborso del contributo unificato e oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. Barsanti Mauceri, dichiaratosi antistatario ”.
2. Il ricorrente ha altresì chiesto il pagamento degli interessi legali dalla spettanza al saldo, nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento delle astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) D. Lgs. n. 104/2010, con vittoria delle spese da attribuire al procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
4. Per l’udienza del 19 novembre 2025 il difensore di parte ricorrente ha fatto pervenire istanza di decisione sugli scritti e il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
5.1. Risulta, infatti, agli atti di causa che:
- la sentenza ottemperanda n. 332 emessa dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il 10.04.2024 è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede, in data 10.04.2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Firenze in data 07.02.2025.
6. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, deve essere accolto, con esclusione della richiesta degli interessi legali, non costituenti oggetto del dispositivo ottemperando.
6.1. Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato della sentenza del Tribunale di Firenze, sez. lavoro, n. 332/2024, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
6.2. Con riferimento alla richiesta di fissazione della penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità deve farsi decorrere dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza di ottemperanza e deve essere commisurata, secondo la succitata disposizione, agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
7. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, nei modi e nei tempi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza;
- per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di sessanta giorni;
- condanna il Ministero resistente ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, se dovuti, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO AR CH, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
EF OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EF OR | RO AR CH |
IL SEGRETARIO