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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
1417 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 15 maggio 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza;
parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali “CONTESTA Tutto quanto dedotto dall'INPS in quanto non risponde al vero. Ed infatti:
1. Con domanda di ricostituzione del 21/02/2024
(doc.05 del ricorso introduttivo) è stata chiesta la riattivazione dell'indennità di accompagnamento dal mese di novembre 2023, facendosi presente che la madre del ricorrente, sig.ra , CP_1 non era più ricoverata a titolo gratuito.
2. Al ricorso al Comitato Provinciale INPS (doc.03 allegato al ricorso introduttivo) il ricorrente ha allegato il certificato di ricovero in regime privato della propria madre, Il provvedimento di liquidazione dell'INPS è stato emesso solamente CP_1 in data 20/06/2025, e cioè dopo il deposito e la notifica del ricorso 4. Rileva che in caso di cessazione della materia del contendere, la soccombenza virtuale è il criterio che va utilizzato dal giudice per determinare chi deve sostenere le spese del procedimento. Esso si basa sulla valutazione di chi sarebbe risultato soccombente se la causa fosse continuata e portata a sentenza, indipendentemente dal fatto che la materia del contendere sia poi cessata. In merito si rileva che la Corte di Cassazione Sez.II civile n.5555/2016 ha stabilito che: qualora nl corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice, le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale. PRESO ATTO delle deduzioni INPS, aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite per il principio ex art. 91 cpc della soccombenza virtuale CHIEDE CHE IL GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA Dichiarare la cessazione della materia del contendere • Condannare l'I.N.P.S. alle spese e competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Il g.l.
Esaminate le note su richiamate,
si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio, il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1417 /2025 R.G.
OGGETTO: condannatorio-pagamento rate prestazione assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. DE
STEFANO VITO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1 procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14 maggio 2025 l'odierno ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento reso dall'INPS in data 23 ottobre 2024, con il quale ha rigettato la richiesta di pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius deducendo che, CP_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, la beneficiaria, per il periodo dal 17/11/2023 al
16/04/2024, è stata ricoverata in regime privato, e non con retta a carico del SSN e, pertanto, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Per tali motivi ha chiesto la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione.
L'INPS costituendosi ha dato atto di aver provveduto, in autotutela, a ripristinare la prestazione e liquidare i ratei maturati e non riscossi, in favore degli eredi della de cuius . CP_1
Per tali motivi ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, viene deciso sulle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
*******
Visto l'atto amministrativo con il quale è stata accolta la domanda avanzata dal ricorrente e provveduto al relativo pagamento, va dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato in giudizio. In punto alle spese di lite, per come richiesto da parte ricorrente, va applicato il principio della soccombenza virtuale.
Dalla stessa ricostruzione dei fatti esposti dall'Ente, risulta infatti che, nonostante le carenze documentali della domanda amministrativa inizialmente presentata, il ricorso amministrativo avanzato al Comitato
Provinciale è stato corredato da tutta la documentazione necessaria.
Tuttavia il Comitato ha ritenuto di rigettare il ricorso e costringere il ricorrente ad introdurre il presente giudizio.
Per tali motivi le spese vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale.
La liquidazione terrà comunque conto dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1417 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'INPS a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 07/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
1417 /2025 R.G.
Il giudice dott.ssa Filippetta Signorello, dato atto che:
con provvedimento reso in data 15 maggio 2025, il g.l., visto l'art. 127 ter c.pc., che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ha disposto la trattazione della presente causa per la data odierna, assegnando all'uopo alle parti termine per note sino al giorno dell'udienza;
parte ricorrente ha depositato note scritte con le quali “CONTESTA Tutto quanto dedotto dall'INPS in quanto non risponde al vero. Ed infatti:
1. Con domanda di ricostituzione del 21/02/2024
(doc.05 del ricorso introduttivo) è stata chiesta la riattivazione dell'indennità di accompagnamento dal mese di novembre 2023, facendosi presente che la madre del ricorrente, sig.ra , CP_1 non era più ricoverata a titolo gratuito.
2. Al ricorso al Comitato Provinciale INPS (doc.03 allegato al ricorso introduttivo) il ricorrente ha allegato il certificato di ricovero in regime privato della propria madre, Il provvedimento di liquidazione dell'INPS è stato emesso solamente CP_1 in data 20/06/2025, e cioè dopo il deposito e la notifica del ricorso 4. Rileva che in caso di cessazione della materia del contendere, la soccombenza virtuale è il criterio che va utilizzato dal giudice per determinare chi deve sostenere le spese del procedimento. Esso si basa sulla valutazione di chi sarebbe risultato soccombente se la causa fosse continuata e portata a sentenza, indipendentemente dal fatto che la materia del contendere sia poi cessata. In merito si rileva che la Corte di Cassazione Sez.II civile n.5555/2016 ha stabilito che: qualora nl corso del giudizio intervenga un atto o un fatto che soddisfi completamente la pretesa della parte attrice, le spese processuali devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale. PRESO ATTO delle deduzioni INPS, aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite per il principio ex art. 91 cpc della soccombenza virtuale CHIEDE CHE IL GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA Dichiarare la cessazione della materia del contendere • Condannare l'I.N.P.S. alle spese e competenze di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario
Il g.l.
Esaminate le note su richiamate,
si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio, il giudice ha depositato telematicamente la sentenza redatta in calce.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1417 /2025 R.G.
OGGETTO: condannatorio-pagamento rate prestazione assistenziale vertente tra
, nato a [...] in data [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. DE
STEFANO VITO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.3.2024 in Roma con rogito raccolta 7313 repertorio 37875, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1 procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere;
vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
OMISSISS
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14 maggio 2025 l'odierno ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento reso dall'INPS in data 23 ottobre 2024, con il quale ha rigettato la richiesta di pagamento dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di accompagnamento in capo alla de cuius deducendo che, CP_1
contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, la beneficiaria, per il periodo dal 17/11/2023 al
16/04/2024, è stata ricoverata in regime privato, e non con retta a carico del SSN e, pertanto, con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento.
Per tali motivi ha chiesto la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione.
L'INPS costituendosi ha dato atto di aver provveduto, in autotutela, a ripristinare la prestazione e liquidare i ratei maturati e non riscossi, in favore degli eredi della de cuius . CP_1
Per tali motivi ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere.
Il procedimento, di natura squisitamente documentale, viene deciso sulle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
*******
Visto l'atto amministrativo con il quale è stata accolta la domanda avanzata dal ricorrente e provveduto al relativo pagamento, va dichiarata cessata la materia del contendere, stante l'avvenuto riconoscimento del diritto azionato in giudizio. In punto alle spese di lite, per come richiesto da parte ricorrente, va applicato il principio della soccombenza virtuale.
Dalla stessa ricostruzione dei fatti esposti dall'Ente, risulta infatti che, nonostante le carenze documentali della domanda amministrativa inizialmente presentata, il ricorso amministrativo avanzato al Comitato
Provinciale è stato corredato da tutta la documentazione necessaria.
Tuttavia il Comitato ha ritenuto di rigettare il ricorso e costringere il ricorrente ad introdurre il presente giudizio.
Per tali motivi le spese vanno poste a carico dell'INPS, soccombente virtuale.
La liquidazione terrà comunque conto dell'attività effettivamente svolta e del valore della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 1417 /2025 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'INPS a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi di procuratore;
oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 07/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.