Art. 8. (Incarichi di consulenza). 1. Il Commissario generale e' autorizzato, in Italia e all'estero, ad affidare incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a stipulare contratti di collaborazione con personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'.
2. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono rinnovabili e non possono superare il periodo di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro 1.281.990 per l'anno 2005.
2. Gli incarichi ed i contratti di cui al comma 1 non sono rinnovabili e non possono superare il periodo di cui all'articolo 2, comma 2.
3. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 488.800 per l'anno 2004 e di euro 1.281.990 per l'anno 2005.