CASS
Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/07/2024, n. 28379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28379 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US RT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/11/2023 del TRIBUNALE di CHIETI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
adita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO ele* ha concluso chiedendo r.) L' e42- 5(Q..eD t r>v, 5 '{ theriterthdifeft59f43, Penale Sent. Sez. 1 Num. 28379 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Chieti, in qualità di giudice d'appello, ha confermato la sentenza in data 15/01/2019 del Giudice di pace di Chieti, che dichiarava la responsabilità di OB ME in ordine al reato di lesioni personali in danno di MA NI e lo condannava alla pena di euro 1500 di multa, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. La Quinta Sezione di questa Corte, con pronuncia in data 24/11/2021, ha annullato la sentenza di cui sopra per motivazione apparente e ha conseguentemente rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti. Detto Tribunale, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Chieti. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, OB ME. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. Rileva il difensore che la Corte di cassazione annullava sindacando le modalità con cui si era pervenuti ad attribuire il fatto all'imputato. Lamenta che alla persona offesa nel corso delle indagini preliminari (nell'anno 2016) è stata mostrata una sola foto, peraltro non presente nel fascicolo processuale e diversa rispetto a quella mostrata in dibattimento sia alla persona offesa che al testimone NI e ritenuta "del tipo" della prima (estratta e depositata dalla difesa di parte civile). Osserva che, mancando in atti la prima foto mostrata, non può parlarsi di reiterazione del primo riconoscimento, ma di nuovo riconoscimento avvenuto a distanza di oltre sette anni rispetto al fatto di reato, della cui genuinità e autenticità non può che dubitarsi (anche considerato che è stata mostrata una foto del 2022 e ME potrebbe avere cambiato fisionomia). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento dell'imputato. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata appare illogica e contraddittoria, con le emergenze processuali, laddove ritiene, senza alcun approfondimento, genuino il riconoscimento dell'imputato da parte del teste NI che, pur non potendo riconoscerlo, essendo, a detta del suo amico e persona offesa NI, arrivato subito dopo, quando oramai , 1 gli aggressori se ne erano andati, non mostra alcun tentennamento, a riprova dei numerosi condizionamenti esterni. Rileva che altrettanto illogico è il provvedimento impugnato nel ritenere che le dichiarazioni della persona offesa abbiano trovato riscontro nel contenuto delle dichiarazioni del teste NI, individuandolo come testimone oculare e pertanto cadendo in evidente contraddizione nell'affermare la sua presenza al momento dell'aggressione. Il difensore, alla luce di detti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore di ME, avv. Italo Colaneri, insiste, con memoria scritta, per l'accoglimento del ricorso e in subordine evidenzia che comunque il reato sarebbe prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è inammissibile. Va, innanzitutto premesso che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso la sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace, esso avrebbe potuto essere promosso soltanto avuto riguardo ai motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. e che, pertanto, è inammissibile il secondo motivo di impugnazione che concerne il vizio di motivazione. Inammissibile per manifesta infondatezza è, poi, il primo motivo di ricorso nella parte in cui si deduce la violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. La difesa si duole che il riconoscimento fotografico, che prova libera diversa dalla ricognizione di persone di cui agli articoli impropriamente invocati, sia avvenuto mostrando ai testimoni una fotografia prodotta dalla parte civile in dibattimento e perciò difforme da quella originariamente agli stessi esibita. La doglianza non considera, però, che la prova si ferma in dibattimento e che, pertanto, nessun rilievo, sotto il profilo formale, ha la circostanza di un riconoscimento fotografico avvenuto anni prima, in sede di indagini, mediante visione di un'immagine diversa rispett a quella 2 prodotta in dibattimento dalla parte civile. Nessuno, invero, pone in dubbio, nemmeno il difensore, che la foto mostrata ai testimoni in dibattimento effigiasse l'odierno imputato. Il Tribunale, dopo avere approfondito l'attendibilità della persona offesa (a p. 4), evidenzia che le dichiarazioni rese dalla stessa, che di per sé, proprio perché attendibili, potrebbero essere sufficienti a fondare l'accusa, trovano riscontro in quelle del testimone NI AT TT, che oltre a riferire, al pari della persona offesa, di avere riconosciuto l'imputato nel corso delle indagini preliminari attraverso foto estratte da un social network, reitera l'individuazione in sede dibattimentale. Correttamente la sentenza impugnata richiama Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041, secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. E, inoltre, Sez. 2, n. 16204 del 11/03/2004, Kerk:oti, Rv. 228777, secondo cui in materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza; e secondo cui in tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 cod. proc. pen., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende ladichiarazione. (11,0 3 Le ulteriori critiche difensive contenute nella seconda parte del primo motivo, concernenti il fatto che è difficilmente ipotizzabile un effettivo riconoscimento di persona a distanza di anni mediante utilizzo di una sola foto che presumibilmente effigia soggetto ben più vecchio rispetto all'epoca dei fatti, in presenza di una motivazione corredata di apparato logico e sufficiente e senza dubbio non apparente, come quella della sentenza di rinvio, vanno considerate al di fuori del perimetro di legittimità per gli appelli del giudice di pace, risolvendosi in censure su profili motivazionali la cui valutazione è preclusa in questa sede. 2. All'inammissibilità consegue la condanna di ME al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
adita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO ele* ha concluso chiedendo r.) L' e42- 5(Q..eD t r>v, 5 '{ theriterthdifeft59f43, Penale Sent. Sez. 1 Num. 28379 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 09/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Chieti, in qualità di giudice d'appello, ha confermato la sentenza in data 15/01/2019 del Giudice di pace di Chieti, che dichiarava la responsabilità di OB ME in ordine al reato di lesioni personali in danno di MA NI e lo condannava alla pena di euro 1500 di multa, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. La Quinta Sezione di questa Corte, con pronuncia in data 24/11/2021, ha annullato la sentenza di cui sopra per motivazione apparente e ha conseguentemente rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Chieti. Detto Tribunale, in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Chieti. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, OB ME. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. Rileva il difensore che la Corte di cassazione annullava sindacando le modalità con cui si era pervenuti ad attribuire il fatto all'imputato. Lamenta che alla persona offesa nel corso delle indagini preliminari (nell'anno 2016) è stata mostrata una sola foto, peraltro non presente nel fascicolo processuale e diversa rispetto a quella mostrata in dibattimento sia alla persona offesa che al testimone NI e ritenuta "del tipo" della prima (estratta e depositata dalla difesa di parte civile). Osserva che, mancando in atti la prima foto mostrata, non può parlarsi di reiterazione del primo riconoscimento, ma di nuovo riconoscimento avvenuto a distanza di oltre sette anni rispetto al fatto di reato, della cui genuinità e autenticità non può che dubitarsi (anche considerato che è stata mostrata una foto del 2022 e ME potrebbe avere cambiato fisionomia). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in riferimento al riconoscimento dell'imputato. Lamenta la difesa che la sentenza impugnata appare illogica e contraddittoria, con le emergenze processuali, laddove ritiene, senza alcun approfondimento, genuino il riconoscimento dell'imputato da parte del teste NI che, pur non potendo riconoscerlo, essendo, a detta del suo amico e persona offesa NI, arrivato subito dopo, quando oramai , 1 gli aggressori se ne erano andati, non mostra alcun tentennamento, a riprova dei numerosi condizionamenti esterni. Rileva che altrettanto illogico è il provvedimento impugnato nel ritenere che le dichiarazioni della persona offesa abbiano trovato riscontro nel contenuto delle dichiarazioni del teste NI, individuandolo come testimone oculare e pertanto cadendo in evidente contraddizione nell'affermare la sua presenza al momento dell'aggressione. Il difensore, alla luce di detti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Marco Dall'Olio, conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore di ME, avv. Italo Colaneri, insiste, con memoria scritta, per l'accoglimento del ricorso e in subordine evidenzia che comunque il reato sarebbe prescritto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è inammissibile. Va, innanzitutto premesso che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso la sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace, esso avrebbe potuto essere promosso soltanto avuto riguardo ai motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen. e che, pertanto, è inammissibile il secondo motivo di impugnazione che concerne il vizio di motivazione. Inammissibile per manifesta infondatezza è, poi, il primo motivo di ricorso nella parte in cui si deduce la violazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. La difesa si duole che il riconoscimento fotografico, che prova libera diversa dalla ricognizione di persone di cui agli articoli impropriamente invocati, sia avvenuto mostrando ai testimoni una fotografia prodotta dalla parte civile in dibattimento e perciò difforme da quella originariamente agli stessi esibita. La doglianza non considera, però, che la prova si ferma in dibattimento e che, pertanto, nessun rilievo, sotto il profilo formale, ha la circostanza di un riconoscimento fotografico avvenuto anni prima, in sede di indagini, mediante visione di un'immagine diversa rispett a quella 2 prodotta in dibattimento dalla parte civile. Nessuno, invero, pone in dubbio, nemmeno il difensore, che la foto mostrata ai testimoni in dibattimento effigiasse l'odierno imputato. Il Tribunale, dopo avere approfondito l'attendibilità della persona offesa (a p. 4), evidenzia che le dichiarazioni rese dalla stessa, che di per sé, proprio perché attendibili, potrebbero essere sufficienti a fondare l'accusa, trovano riscontro in quelle del testimone NI AT TT, che oltre a riferire, al pari della persona offesa, di avere riconosciuto l'imputato nel corso delle indagini preliminari attraverso foto estratte da un social network, reitera l'individuazione in sede dibattimentale. Correttamente la sentenza impugnata richiama Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina e altri, Rv. 271041, secondo cui l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa. E, inoltre, Sez. 2, n. 16204 del 11/03/2004, Kerk:oti, Rv. 228777, secondo cui in materia di prove, qualora si sia, in sede di indagini di P.G., proceduto a riconoscimenti informali, e tali riconoscimenti vengano poi reiterati al dibattimento nel corso dell'esame testimoniale, il convincimento del giudice non si fonda sul riconoscimento come strumento probatorio - anche se i riconoscimenti informali, non connotati dalle cautele e garanzie delle ricognizioni, hanno pur sempre il carattere di accertamento di fatto liberamente apprezzabile in base al principio della non tassatività del mezzo di prova - bensì sull'attendibilità che viene accordata alla deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia o l'imputato di persona, si dica poi certo della operata identificazione, reiterata nel corso dell'udienza; e secondo cui in tali ipotesi, seppure i verbali di individuazione non possono sicuramente acquisirsi al dibattimento, neanche per il tramite delle contestazioni a norma dell'art. 500 cod. proc. pen., è indubbio che l'esame testimoniale ben può svolgersi anche sulle modalità della pregressa individuazione al fine di procedere ad una valutazione globale di chi rende ladichiarazione. (11,0 3 Le ulteriori critiche difensive contenute nella seconda parte del primo motivo, concernenti il fatto che è difficilmente ipotizzabile un effettivo riconoscimento di persona a distanza di anni mediante utilizzo di una sola foto che presumibilmente effigia soggetto ben più vecchio rispetto all'epoca dei fatti, in presenza di una motivazione corredata di apparato logico e sufficiente e senza dubbio non apparente, come quella della sentenza di rinvio, vanno considerate al di fuori del perimetro di legittimità per gli appelli del giudice di pace, risolvendosi in censure su profili motivazionali la cui valutazione è preclusa in questa sede. 2. All'inammissibilità consegue la condanna di ME al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024.