Articolo 6 della Legge 18 febbraio 1963, n. 301
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 aprile 1963
Art. 6. Uso degli automezzi per missionari di servizio

Al personale del Corpo forestale dello Stato, assegnato ai distaccamenti ed alle stazioni forestali, al quale l'Ispettorato regionale o ripartimentale forestale abbiano consentito l'uso di automezzi propri per assolvere il servizio di istituto, compete il rimborso delle relative spese.
Gli stessi ispettori determinano i limiti di percorrenza trimestrali entro i quali e' consentito l'uso per servizio del mezzo proprio da parte di ciascun dipendente, nonche' la misura dei rimborsi di spesa che non dovra' mai superare quella indicata dall' articolo 11, sesto comma, della, legge 15 aprile 1961, n. 291 .
Per quanto non previsto dai due precedenti commi, si applica l' articolo 13 della legge 15 aprile 1961, n. 291 .
Entrata in vigore il 12 aprile 1963