Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00183/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2024, proposto da
AE IA RI TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Fontanazza e Anna RI Rivetti, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Fontanazza in Torino, via Vittorio Amedeo II, n. 13;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’ottemperanza
dei Giudicati emessi dal Tribunale di Torino-Sezione Lavoro n. 2966/11 dell’11-10-2011, depositata il 10-12-2011, e della Corte di Appello di Torino-Sezione Lavoro n. 264/2017 pubblicata il 31-03-2017, in particolare per il capo riguardante il diritto del ricorrente alla progressione economica-professionale nel quale: “ dichiara il diritto del ricorrente alla progressione economica professionale, in conseguenza della stipulazione dei contratti di lavoro determinato, e per l’effetto condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate in ragione della relativa indennità di servizio a partire dal 15-7-2004 (data poi anticipata dalla Corte nel 23-1-2004 per effetto della sentenza della Corte d’Appello), oltre interessi legali e l’ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Lorenzo RI Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a corrispondere le “ differenze retributive maturate in ragione della relativa indennità di servizio a partire dal 15-7-2004 (data poi anticipata dalla Corte nel 23-1-2004 per effetto della sentenza della Corte d’Appello), oltre interessi legali e l’ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo ”.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, nelle more del giudizio, è infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore del ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta , individuato nel Direttore Generale del competente settore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
Nell’ipotesi d’intervento del Commissario ad acta , al medesimo spetterà il compenso forfettario da liquidare con un separato decreto, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Ritiene, infine, il Collegio che sia meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell’amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte .
In punto di quantum va ritenuta equa la somma di euro 10,00 per ogni giorno di inadempimento successivo alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato all’amministrazione per dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe. Quanto al dies ad quem della penalità di mora, lo stesso va individuato nel giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in caso perdurante inadempimento, nel giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, area competente, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) fissa, nei termini di cui in motivazione, l’ulteriore somma dovuta dall’Amministrazione per ogni ulteriore giorno di ritardo;
4) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00, a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Lorenzo RI Lico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo RI Lico | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO