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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2726/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BALSAMO MILENA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 698/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1956/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo, doc. n. 112401428806 emesso da Roma Capitale in data 04.10.2024 in data 17.10.2024 con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.185,00, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, non dichiarati, per il periodo dal 01.01.2018 sino al 31.12.2023 in relazione alle unità immobiliari e nello specifico: - immobile sito in Roma, Indirizzo_1
identificati al N.C.E.U. Roma al Dati_Cat_1, Cat. C/1; - immobile sito in Roma, Indirizzo_1 identificati al N.C.E.U. Roma al Dati_Cat_2, Cat. C/1, esponendo che la superficie assoggettabile al tributo relativamente ai periodi oggetto di richiesta era individuabile in 26 mq sino al 11.11.2022 e, successivamente a variazione del 14.11.2022, in complessivi 35 mq;
inoltre, in data
04.01.2024 le unità immobiliari di proprietà della ricorrente venivano interessate da cambio di variazione catastale da C/1 a C/6 con concessione di passo carrabile per parcheggio in area scoperta come da
Nominativo_1. CT/2024/0015836 del 02.02.2024.
Si assume che l'unico immobile sul quale richiedere il tributo abbia una superficie dichiarata di 26 mq, successivamente variata nel 2022 a 35 mq;
infatti, parte della superficie indicata nel provvedimento impositivo impugnato, risulta non soggetta all'imposta TARI e TEFA considerato che si tratta di un'area dove
è situato un parcheggio scoperto che per caratteristiche non può considerarsi idoneo alla produzione di rifiuti;
le somme oggetto del provvedimento opposto relative ai tributi TARI e TEFA relative alle annualità
2018 e 2019 non sarebbero in alcun modo esigibili da Roma Capitale nei confronti dell'istante, posto che risulta l'intervenuta decadenza ex art. 1, comma 161, della L. n. 296/2007 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere l'imposta.
Il Comune è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai fini del corretto computo dei termini prescrizionali trova applicazione la sospensione dei termini dall'
08/03/2020 fino al 31/08/2021 prevista dalla L. 106/2021, “Decreto Sostegno Bis”.
L'art. 67 d.l. 17/2020 stabilisce che termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.>( Cass. n. 960/2025)
Pertanto, alcuna decadenza si è verificata per le annualità in contestazione. Con la sentenza n. 16138 dell'11 giugno 2024 la Cassazione ha chiarito che sussiste l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente.
Ne deriva che sono esclusi solo i locali che per caratteristiche obiettive non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l'impossibilità di utilizzo.
Tale principio, secondo la Cassazione, è applicabile anche per gli immobili sottoposti a sequestro, a meno che non venga dimostrato che oggettivamente non può essere usato e vale sia per le utenze domestiche sia non domestiche.
Le deroghe a tale principio riguardano solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in quanto la norma prevede che la TARI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (Art. 1 comma 642 L. 147/2013).
L'amministrazione Comunale ha la facoltà e non l'obbligo di prevedere nel proprio regolamento delle riduzioni per alcune casistiche particolari come per esempio l'uso stagionale del locale, previa dichiarazione al Comune da parte dell'interessato.
La Cassazione conferma che l'esclusione dall'obbligo di pagamento del tributo costituisce ipotesi del tutto eccezionale nel caso di fabbricati ed aree scoperte operative che vengono considerate sempre produttive di rifiuti, a parte le ipotesi di esclusioni contemplate dalla legge previste dall'art. 1 comma 641 della L. n.
147/2013 “Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.
Ha osservato Cass. n. 25632/22 (in materia di Tarsu ma, come detto, con affermazioni di portata più ampia) che: “(…) ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione. Per tutti i prelievi sui rifiuti opera poi la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all'uso; ai fini dell'assoggettabilità a tributo conta la mera idoneità di locali ed aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l'effettivo utilizzo del servizio. La presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti non costituisce poi una presunzione assoluta iuris et de iure, in quanto opera fino a prova contraria, fondata non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene, bensì sulla inidoneità per motivi strutturali o per la carenza di servizi minimi che ne consentano oggettivamente l'utilizzo”.
In linea si pone anche Cass. n. 14718/23 (in materia di Tares su area scoperta adiacente ad un immobile adibito ad autosalone e destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, ma sempre in forza di principi applicabili anche nella specie) secondo cui: “la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;
l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta”.
Si è ancora da ultimo osservato che: “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti” (Cass. 16265/25 con ampi richiami).
Nel caso in esame, dalle visure risulta una superficie maggiore rispetto a quella indicata dal contribuente e regolarmente tassata dal Comune.
Segue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese essndo il Comune rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BALSAMO MILENA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 698/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401428806 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1956/2026 depositato il
20/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo, doc. n. 112401428806 emesso da Roma Capitale in data 04.10.2024 in data 17.10.2024 con la quale veniva richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 3.185,00, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, non dichiarati, per il periodo dal 01.01.2018 sino al 31.12.2023 in relazione alle unità immobiliari e nello specifico: - immobile sito in Roma, Indirizzo_1
identificati al N.C.E.U. Roma al Dati_Cat_1, Cat. C/1; - immobile sito in Roma, Indirizzo_1 identificati al N.C.E.U. Roma al Dati_Cat_2, Cat. C/1, esponendo che la superficie assoggettabile al tributo relativamente ai periodi oggetto di richiesta era individuabile in 26 mq sino al 11.11.2022 e, successivamente a variazione del 14.11.2022, in complessivi 35 mq;
inoltre, in data
04.01.2024 le unità immobiliari di proprietà della ricorrente venivano interessate da cambio di variazione catastale da C/1 a C/6 con concessione di passo carrabile per parcheggio in area scoperta come da
Nominativo_1. CT/2024/0015836 del 02.02.2024.
Si assume che l'unico immobile sul quale richiedere il tributo abbia una superficie dichiarata di 26 mq, successivamente variata nel 2022 a 35 mq;
infatti, parte della superficie indicata nel provvedimento impositivo impugnato, risulta non soggetta all'imposta TARI e TEFA considerato che si tratta di un'area dove
è situato un parcheggio scoperto che per caratteristiche non può considerarsi idoneo alla produzione di rifiuti;
le somme oggetto del provvedimento opposto relative ai tributi TARI e TEFA relative alle annualità
2018 e 2019 non sarebbero in alcun modo esigibili da Roma Capitale nei confronti dell'istante, posto che risulta l'intervenuta decadenza ex art. 1, comma 161, della L. n. 296/2007 nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a richiedere l'imposta.
Il Comune è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai fini del corretto computo dei termini prescrizionali trova applicazione la sospensione dei termini dall'
08/03/2020 fino al 31/08/2021 prevista dalla L. 106/2021, “Decreto Sostegno Bis”.
L'art. 67 d.l. 17/2020 stabilisce che termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.>( Cass. n. 960/2025)
Pertanto, alcuna decadenza si è verificata per le annualità in contestazione. Con la sentenza n. 16138 dell'11 giugno 2024 la Cassazione ha chiarito che sussiste l'obbligo di pagare la tassa rifiuti in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente.
Ne deriva che sono esclusi solo i locali che per caratteristiche obiettive non possono produrre rifiuti non per scelta del detentore ma per l'impossibilità di utilizzo.
Tale principio, secondo la Cassazione, è applicabile anche per gli immobili sottoposti a sequestro, a meno che non venga dimostrato che oggettivamente non può essere usato e vale sia per le utenze domestiche sia non domestiche.
Le deroghe a tale principio riguardano solo casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile in quanto la norma prevede che la TARI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (Art. 1 comma 642 L. 147/2013).
L'amministrazione Comunale ha la facoltà e non l'obbligo di prevedere nel proprio regolamento delle riduzioni per alcune casistiche particolari come per esempio l'uso stagionale del locale, previa dichiarazione al Comune da parte dell'interessato.
La Cassazione conferma che l'esclusione dall'obbligo di pagamento del tributo costituisce ipotesi del tutto eccezionale nel caso di fabbricati ed aree scoperte operative che vengono considerate sempre produttive di rifiuti, a parte le ipotesi di esclusioni contemplate dalla legge previste dall'art. 1 comma 641 della L. n.
147/2013 “Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative,
e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”.
Ha osservato Cass. n. 25632/22 (in materia di Tarsu ma, come detto, con affermazioni di portata più ampia) che: “(…) ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione. Per tutti i prelievi sui rifiuti opera poi la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all'uso; ai fini dell'assoggettabilità a tributo conta la mera idoneità di locali ed aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l'effettivo utilizzo del servizio. La presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti non costituisce poi una presunzione assoluta iuris et de iure, in quanto opera fino a prova contraria, fondata non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene, bensì sulla inidoneità per motivi strutturali o per la carenza di servizi minimi che ne consentano oggettivamente l'utilizzo”.
In linea si pone anche Cass. n. 14718/23 (in materia di Tares su area scoperta adiacente ad un immobile adibito ad autosalone e destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, ma sempre in forza di principi applicabili anche nella specie) secondo cui: “la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all'area principale e purché non siano operative;
l'operatività consiste nell'idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all'area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un'ulteriore estensione dell'attività svolta”.
Si è ancora da ultimo osservato che: “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti” (Cass. 16265/25 con ampi richiami).
Nel caso in esame, dalle visure risulta una superficie maggiore rispetto a quella indicata dal contribuente e regolarmente tassata dal Comune.
Segue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese essndo il Comune rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.