Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04919/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4919 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Montefusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza di demolizione n. 110/2022 adottata in data 13.7.2022 dal Comune di Torre del Greco;
- di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente ivi compresa la relazione tecnica dell'U.T.C. di Torre del Greco prot. 35939 del 5.7.2022.
quanto ai motivi aggiunti:
- dell’ordinanza n. 111/2023 del 22 agosto 2023 di “ Irrogazione sanzione pecuniaria a seguito di inottemperanza all'ordine di demolizione (art. 31, c.4-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i.) ” adottata dal Comune di Torre del Greco;
- di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa DO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con memoria depositata in giudizio il 22 ottobre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione della controversia;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA VE, Presidente
DO IN, Consigliere, Estensore
NI Ciconte, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IN | PA VE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.