TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 13/02/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1883 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
LL (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato C.F._1
in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv. LAZZARA RITA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. CP_1 P.IVA_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha proposto ricorso nei confronti dell' Garanzia, al Controparte_2
fine di ottenere il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e delle ultime tre mensilità di retribuzione maturate, in virtù della sentenza n. 1326/2017 del Tribunale di Patti, sezione lavoro.
L' , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. CP_1
Dall'istruttoria è emerso che il ricorrente ha esperito ogni tentativo utile per il recupero del credito nei confronti del proprio ex datore di lavoro, il sig.
senza successo. Le azioni esecutive intraprese (pignoramento Persona_1
presso terzi, pignoramento mobiliare e istanza di fallimento) si sono rivelate infruttuose. Inoltre, la documentazione versata in atti comprova l'effettiva sussistenza del credito vantato dal ricorrente e la sua insoddisfazione, rendendo dunque operativo il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia dell' , come CP_1
previsto dalla Legge 297/1982 e dal D.Lgs. 80/1992.
Alla luce della sentenza del Tribunale di Patti n. 1326/2017, che ha definitivamente accertato il diritto del ricorrente alle somme richieste, si deve ritenere che l' sia obbligato all'erogazione delle stesse. La mancata CP_1
esecuzione della sentenza, nonostante il decorso dei termini di legge e il rigetto della richiesta amministrativa da parte dell' , rafforza l'accoglimento della CP_1
domanda attorea.
Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., dalla mancata costituzione della parte resistente senza giustificato motivo può ritenersi provato quanto richiesto dalla parte ricorrente. Il comportamento omissivo dell' e l'assenza di contestazioni sostanziali non CP_1
possono che confermare la fondatezza delle pretese azionate.
In materia di contumacia, la giurisprudenza ha affermato che la contumacia della parte convenuta, ove non ricorrano elementi di prova contrari, può consentire al giudice di ritenere provati i fatti allegati dall'attore. Inoltre, il comportamento processuale della parte, se caratterizzato da inerzia e mancata contestazione, può assumere rilievo probatorio in applicazione del principio di non contestazione.
In applicazione di tali principi e alla luce della documentazione prodotta, la domanda attorea deve essere integralmente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
2. Accerta e dichiara che il sig. ha diritto a percepire Parte_1 dall' – Fondo di Garanzia: CP_1
o la somma di €. 7.012,73 per le ultime tre mensilità di retribuzione;
o la somma di €. 3.419,46 a titolo di TFR per il periodo lavorato dal maggio 2011 a settembre 2013;
o ovvero l'eventuale somma maggiore o minore che sarà determinata in sede di liquidazione.
3. Condanna l' al pagamento delle predette Controparte_3
somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo effettivo.
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, Controparte_3
che saranno recuperate dallo Stato ai sensi dell'art. 133 del DPR n.
115/2002.
5. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
813 oltre spese generali, iva e cpa con distrazione a favore del procuratore.
Così deciso in Patti 13/02/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo