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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/02/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3882 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Salita Quisisana, 65, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi Torrese (C.F.
) e dall'avv. Maria Cristina Pinto (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torre del Greco (NA) alla via Sedivola,
85.
RICORRENTE
E
(CF: ), nata a [...] il 1° Controparte_1 C.F._4 gennaio 1966 e residente in [...], rappresentata e difesa - per procura rilasciata su foglio separato allagata in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta - dagli avvocati Fulvio Ceglio (CF: ) C.F._5
e (CF: ), entrambi del Foro di Napoli, ed elettivamente CP_2 C.F._6 domiciliata presso lo Studio Ceglio - in Napoli alla via dei Mille, n. 16.
RESISTENTE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta relative all'udienza del 15.04.2024, le difese delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale di udienza ed, in particolare, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
In data 7.2.2022, il Pubblico Ministero non si è opposto alla emissione di sentenza parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli in data Controparte_1
21.02.1998, in regime di separazione dei beni, da cui nascevano due figli, (il 16.05.1999) Per_1
e (22.12.2000). Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 27.03.2019 quando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 2785/2019, a seguito della comparizione degli stessi in data 06.03.2019 dinanzi al
Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, i coniugi si dichiaravano economicamente indipendenti ed autosufficienti, il ricorrente assumeva totalmente gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, fino a che lo sarebbero diventati, provvedendo a qualsiasi spesa, ordinaria e straordinaria e i coniugi, comproprietari in ragione di 7/12 e 5/12 di complessi Parte_1 Controparte_1 immobiliari, si obbligavano a perfezionare l'accordo di cessione (entro 30 giorni dall'omologazione dell''accordo di separazione) delle quote delle proprietà di CP_1 in favore di dietro il corrispettivo di una somma, al fine di
[...] Parte_1 eliminare l'esistenza di proprietà comune.
Con ricorso ex art. 710 c.p.c. n. 66/2020VG, depositato in data 16.01.2020,
premettendo che, nelle more, le condizioni di fatto sussistenti al Parte_1 momento della separazione si erano modificate, essendosi il figlio Per_2 definitivamente trasferito presso la residenza paterna a decorrere dal giorno 10.09.2019 e che non solo a decorrere da tale data alcunchè il era tenuto a versare a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio, ma – di contro – andava posto a carico della resistente l'obbligo di versamento di una somma quale contributo al mantenimento del predetto figlio , chiedeva modificarsi le condizioni di separazione fra i coniugi. Per_2
Con decreto n. 1364/2021 del 27.10.2020, il Giudice accoglieva tali richieste e, a parziale modifica delle condizioni della separazione, revocava l'assegno di mantenimento di € 600,00 mensili posto a carico di in favore del figlio , a Parte_1 Per_2 decorrere dalla data di proposizione della domanda e poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio , l'importo di € 200,00 mensili, Per_2 rivalutabili secondo indici ISTAT a decorrere dall'ottobre 2021.
Il ricorrente chiedeva di confermare i provvedimenti assunti con provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi, come modificate dal provvedimento ex art.710 c.p.c. del Tribunale del 27.10.2020, con ulteriore modifica delle condizioni relative al mantenimento della figlia , chiedendo di riquantificare in euro 200 Per_1
l'importo mensile per il mantenimento della stessa, maggiorenne ma non economicamente indipendente, versando l'importo direttamente alla stessa.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia della cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in suo favore (o, in via subordinata, la restituzione del contenuto totale di una libreria nella parte nuova della casa coniugale, anche con i suoi scritti personali, il suo corredo ed i regali di nozze); disporre l'affidamento condiviso della prole, con residenza privilegiata di e (entrambi maggiorenni, ma non ancora economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti) presso la madre nella casa coniugale;
disporre circa la CP_3 richiesta dell'assegno economico in favore directe dei figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti, tenendo conto del notevole squilibrio economico tra i coniugi e dei costi che affronta per essere stata privata della casa familiare;
confermare che le spese straordinarie per la prole continuino ad essere interamente a carico del ricorrente;
regolamentare il reciproco diritto di visita dei coniugi in ragione delle esclusive esigenze della prole;
disporre il versamento a carico del ricorrente ed in favore della resistente di un assegno provvisorio di mantenimento nella misura non inferiore a € 5.000, o nella diversa misura, anche maggiore, in ragione dell'evidente divario tra lo stile di vita condotto dalla stessa in costanza di 20 anni di matrimonio e quello attuale.
All'udienza di comparizione del 13.01.2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con ordinanza del 09.11.2023, resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza dell'8.11.2023, il G.I., preso atto della richiesta di parte ricorrente di pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, rinviava la causa all'udienza del 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla domanda suddetta.
Alla su menzionata udienza, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 29.4.2024 - giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, sulla sola questione di status, mandando alla cancelleria per la trasmissione al P.M. affinché rendesse il proprio parere.
Con ordinanza dell'11/7/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto non risultava depositato l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli, luogo di celebrazione del matrimonio (vi era in atti estratti rilasciato dal Comune di
Castellammare di Stabia), documento la cui acquisizione è necessaria ai fini delle annotazioni da disporsi in sentenza.
All'udienza del 22/1/2025, la causa veniva nuovamente assegnata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinunzia formulata.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi (06.03.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è per- durato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininter- rotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 1°
[...] Controparte_1 gennaio 1966) in Napoli in data 21.02.1998;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 13, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 28.1.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Mariacristina Carpinelli Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3882 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, (C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Salita Quisisana, 65, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luigi Torrese (C.F.
) e dall'avv. Maria Cristina Pinto (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torre del Greco (NA) alla via Sedivola,
85.
RICORRENTE
E
(CF: ), nata a [...] il 1° Controparte_1 C.F._4 gennaio 1966 e residente in [...], rappresentata e difesa - per procura rilasciata su foglio separato allagata in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta - dagli avvocati Fulvio Ceglio (CF: ) C.F._5
e (CF: ), entrambi del Foro di Napoli, ed elettivamente CP_2 C.F._6 domiciliata presso lo Studio Ceglio - in Napoli alla via dei Mille, n. 16.
RESISTENTE
NONCHE' Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta relative all'udienza del 15.04.2024, le difese delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale di udienza ed, in particolare, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status.
In data 7.2.2022, il Pubblico Ministero non si è opposto alla emissione di sentenza parziale di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.07.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli in data Controparte_1
21.02.1998, in regime di separazione dei beni, da cui nascevano due figli, (il 16.05.1999) Per_1
e (22.12.2000). Per_2
Il ricorrente deduceva che era separato dalla moglie dal 27.03.2019 quando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. 2785/2019, a seguito della comparizione degli stessi in data 06.03.2019 dinanzi al
Presidente del Tribunale.
Con i patti su citati, i coniugi si dichiaravano economicamente indipendenti ed autosufficienti, il ricorrente assumeva totalmente gli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, fino a che lo sarebbero diventati, provvedendo a qualsiasi spesa, ordinaria e straordinaria e i coniugi, comproprietari in ragione di 7/12 e 5/12 di complessi Parte_1 Controparte_1 immobiliari, si obbligavano a perfezionare l'accordo di cessione (entro 30 giorni dall'omologazione dell''accordo di separazione) delle quote delle proprietà di CP_1 in favore di dietro il corrispettivo di una somma, al fine di
[...] Parte_1 eliminare l'esistenza di proprietà comune.
Con ricorso ex art. 710 c.p.c. n. 66/2020VG, depositato in data 16.01.2020,
premettendo che, nelle more, le condizioni di fatto sussistenti al Parte_1 momento della separazione si erano modificate, essendosi il figlio Per_2 definitivamente trasferito presso la residenza paterna a decorrere dal giorno 10.09.2019 e che non solo a decorrere da tale data alcunchè il era tenuto a versare a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento del figlio, ma – di contro – andava posto a carico della resistente l'obbligo di versamento di una somma quale contributo al mantenimento del predetto figlio , chiedeva modificarsi le condizioni di separazione fra i coniugi. Per_2
Con decreto n. 1364/2021 del 27.10.2020, il Giudice accoglieva tali richieste e, a parziale modifica delle condizioni della separazione, revocava l'assegno di mantenimento di € 600,00 mensili posto a carico di in favore del figlio , a Parte_1 Per_2 decorrere dalla data di proposizione della domanda e poneva a carico di Controparte_1
l'obbligo di versare in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio , l'importo di € 200,00 mensili, Per_2 rivalutabili secondo indici ISTAT a decorrere dall'ottobre 2021.
Il ricorrente chiedeva di confermare i provvedimenti assunti con provvedimento di omologa della separazione consensuale dei coniugi, come modificate dal provvedimento ex art.710 c.p.c. del Tribunale del 27.10.2020, con ulteriore modifica delle condizioni relative al mantenimento della figlia , chiedendo di riquantificare in euro 200 Per_1
l'importo mensile per il mantenimento della stessa, maggiorenne ma non economicamente indipendente, versando l'importo direttamente alla stessa.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla pronuncia della cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva l'assegnazione della casa coniugale in suo favore (o, in via subordinata, la restituzione del contenuto totale di una libreria nella parte nuova della casa coniugale, anche con i suoi scritti personali, il suo corredo ed i regali di nozze); disporre l'affidamento condiviso della prole, con residenza privilegiata di e (entrambi maggiorenni, ma non ancora economicamente Per_2 Per_1 autosufficienti) presso la madre nella casa coniugale;
disporre circa la CP_3 richiesta dell'assegno economico in favore directe dei figli, maggiorenni ma non ancora autosufficienti, tenendo conto del notevole squilibrio economico tra i coniugi e dei costi che affronta per essere stata privata della casa familiare;
confermare che le spese straordinarie per la prole continuino ad essere interamente a carico del ricorrente;
regolamentare il reciproco diritto di visita dei coniugi in ragione delle esclusive esigenze della prole;
disporre il versamento a carico del ricorrente ed in favore della resistente di un assegno provvisorio di mantenimento nella misura non inferiore a € 5.000, o nella diversa misura, anche maggiore, in ragione dell'evidente divario tra lo stile di vita condotto dalla stessa in costanza di 20 anni di matrimonio e quello attuale.
All'udienza di comparizione del 13.01.2022, il Presidente, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con ordinanza del 09.11.2023, resa a seguito di trattazione scritta disposta per l'udienza dell'8.11.2023, il G.I., preso atto della richiesta di parte ricorrente di pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, rinviava la causa all'udienza del 14.02.2024 per la precisazione delle conclusioni in ordine alla domanda suddetta.
Alla su menzionata udienza, il G.I. riservava la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti - con decorrenza dal 29.4.2024 - giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, sulla sola questione di status, mandando alla cancelleria per la trasmissione al P.M. affinché rendesse il proprio parere.
Con ordinanza dell'11/7/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto non risultava depositato l'estratto di matrimonio rilasciato dal Comune di Napoli, luogo di celebrazione del matrimonio (vi era in atti estratti rilasciato dal Comune di
Castellammare di Stabia), documento la cui acquisizione è necessaria ai fini delle annotazioni da disporsi in sentenza.
All'udienza del 22/1/2025, la causa veniva nuovamente assegnata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinunzia formulata.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi (06.03.2019) innanzi al Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, e da quella data è per- durato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininter- rotta.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per le ulteriori domande, va emessa sentenza non definitiva solo sullo status.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
Si provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il 1°
[...] Controparte_1 gennaio 1966) in Napoli in data 21.02.1998;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
(atto n. 13, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998);
c) dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
d) spese al definitivo;
e) provvede sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio, in data 28.1.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Mariacristina Carpinelli Marianna Lopiano