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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 708/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5961/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 09420249015112601000 CAM.COMMERCIO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 09420249015112601000 CAM.COMMERCIO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249015112601000, notificata il
25/06/2025, chiedendone l'annullamento limitatamente alle cartelle ed ai carichi tributari oltre indicati:
1. cartella di pagamento n. 09420140019899659000, per diritto annuale camera di commercio anno 2012;
2. cartella di pagamento n. 09420180023753124000, per diritto annuale camera di commercio anni 2015
e 2016,
Ha dedotto 1) la nullità della notifica causa consegna dell'atto a Nominativo_1, indicata come persona non più convivente “da anni” con il destinatario, residente altrove e comunque non autorizzata al ritiro del piego;
infatti, la sign. Nominativo_1 avrebbe dato riscontro a richiesta del legale del ricorrente nei seguenti termini: < Egr. Avvocato, A seguito della sua PEC con cui mi chiedeva della posta ordinaria e non raccomandate da me eventualmente recapitate ed indirizzate al signor Ricorrente_1 cui residente e domicilio è Indirizzo_1 superiore traversa seconda numero 4. Le comunico che in effetti mi sono state consegnate delle cartelle esattoriali, pur avendo detto al postino che il signor Ricorrente_1 abitava in quella via mentre la sottoscritta è residente in Indirizzo_2 Dette documentazione non è mai stata consegnata al signor Ricorrente_1 attesa la mancanza di contatti e frequente che da diverso tempo (oltre sei mesi) vi e' in essere tra noi. Sarà mia premura entro oggi far recapitare le citate raccomandate al signor Ricorrente_1, considerato che la sottoscritta non ha e non vuole avere rapporti con lo stesso. Saro' da voi giorno 15 pomeriggio dopo le ore 17:30 …>>;
2) la prescrizione delle imposte richieste poiché: la cartella di pagamento n. 09420140019899659000 (diritto camerale 2012) è stata presuntivamente notificata il 6/10/2014, evidenziando che il relativo termine di prescrizione è quinquennale;
lo stesso per la cartella di pagamento n. 09420180023753124000 (diritto camerale anni 2015 e 2016) presuntivamente notificata in data del 12/12/2018, da reputarsi prescritta, per il ricorrente, anche computando la c.d. “sospensione da Covid”.
Ha pertanto concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Concessionario ha contestato quanto dedotto dal ricorrente controdeducendo:
a) che al destinatario è stata consegnata la raccomandata informativa in relazione alla notifica dell'atto conferito alla sign. Nominativo_1; b) che il ricorso è inammissibile avendo l'interessato ricevuto ritualmente le cartelle non opposte;
c) che successivamente alle cartelle sono stati altresì notificati plurimi atti esattoriali con efficacia interruttiva del termine di prescrizione del tributo richiesto (come da elenco a pagina quattro della comparsa di risposta della resistente);
d) che non è quindi fondata l'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è nel complesso infondato e va respinto.
Infatti, premessa la validità della notifica dell'atto impugnato stante il principio enunciato dall'art. 156 cpc
(secondo cui per cui, come anche affermato dal S.C., per tutte vds. Cass. n. 384/2016, la nullità della notifica di atto esattoriale, laddove ricorra, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., stante l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito), è stata offerta dalla resistente la prova della efficace notifica sia elle cartelle (per pec) e, soprattutto, di successivi atti interruttivi non opposti dal contribuente (si rinvia all'elencazione fattane dal concessionario a pagina 4 della comparsa di risposta). Tra essi si evidenzia l'intimazione di pagamento notificata in data 11/01/2022.
La Corte osserva, al riguardo, che la mancata contestazione dei tali atti esattoriali, contenenti la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto della qui opposta intimazione, implica la irretrattabilità del credito;
infatti, deve rammentarsi che - per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024,
n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 180,00 in favore della costituita resistente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5961/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 09420249015112601000 CAM.COMMERCIO 2015
- INT.PAGAMENTO n. 09420249015112601000 CAM.COMMERCIO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 231/2026 depositato il
28/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09420249015112601000, notificata il
25/06/2025, chiedendone l'annullamento limitatamente alle cartelle ed ai carichi tributari oltre indicati:
1. cartella di pagamento n. 09420140019899659000, per diritto annuale camera di commercio anno 2012;
2. cartella di pagamento n. 09420180023753124000, per diritto annuale camera di commercio anni 2015
e 2016,
Ha dedotto 1) la nullità della notifica causa consegna dell'atto a Nominativo_1, indicata come persona non più convivente “da anni” con il destinatario, residente altrove e comunque non autorizzata al ritiro del piego;
infatti, la sign. Nominativo_1 avrebbe dato riscontro a richiesta del legale del ricorrente nei seguenti termini: < Egr. Avvocato, A seguito della sua PEC con cui mi chiedeva della posta ordinaria e non raccomandate da me eventualmente recapitate ed indirizzate al signor Ricorrente_1 cui residente e domicilio è Indirizzo_1 superiore traversa seconda numero 4. Le comunico che in effetti mi sono state consegnate delle cartelle esattoriali, pur avendo detto al postino che il signor Ricorrente_1 abitava in quella via mentre la sottoscritta è residente in Indirizzo_2 Dette documentazione non è mai stata consegnata al signor Ricorrente_1 attesa la mancanza di contatti e frequente che da diverso tempo (oltre sei mesi) vi e' in essere tra noi. Sarà mia premura entro oggi far recapitare le citate raccomandate al signor Ricorrente_1, considerato che la sottoscritta non ha e non vuole avere rapporti con lo stesso. Saro' da voi giorno 15 pomeriggio dopo le ore 17:30 …>>;
2) la prescrizione delle imposte richieste poiché: la cartella di pagamento n. 09420140019899659000 (diritto camerale 2012) è stata presuntivamente notificata il 6/10/2014, evidenziando che il relativo termine di prescrizione è quinquennale;
lo stesso per la cartella di pagamento n. 09420180023753124000 (diritto camerale anni 2015 e 2016) presuntivamente notificata in data del 12/12/2018, da reputarsi prescritta, per il ricorrente, anche computando la c.d. “sospensione da Covid”.
Ha pertanto concluso per accogliersi il ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Concessionario ha contestato quanto dedotto dal ricorrente controdeducendo:
a) che al destinatario è stata consegnata la raccomandata informativa in relazione alla notifica dell'atto conferito alla sign. Nominativo_1; b) che il ricorso è inammissibile avendo l'interessato ricevuto ritualmente le cartelle non opposte;
c) che successivamente alle cartelle sono stati altresì notificati plurimi atti esattoriali con efficacia interruttiva del termine di prescrizione del tributo richiesto (come da elenco a pagina quattro della comparsa di risposta della resistente);
d) che non è quindi fondata l'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice indichi le ragioni poste a sostegno della decisione con percorso logico ed argomentativo che dia conto della scelta operata;
quindi, devono intendersi respinti (anche implicitamente) i residui motivi di ricorso assorbiti e/o inconciliabili con quelli posti a sostegno dell'assunta decisione. Secondo il risalente e per vero insuperato insegnamento della Corte di cassazione, al giudice di merito non può imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e delle emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. n. 5583 del 2011; v. anche, in motivazione, Cass. n. 7662 del 2020).
Tanto detto, il ricorso è nel complesso infondato e va respinto.
Infatti, premessa la validità della notifica dell'atto impugnato stante il principio enunciato dall'art. 156 cpc
(secondo cui per cui, come anche affermato dal S.C., per tutte vds. Cass. n. 384/2016, la nullità della notifica di atto esattoriale, laddove ricorra, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., stante l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito), è stata offerta dalla resistente la prova della efficace notifica sia elle cartelle (per pec) e, soprattutto, di successivi atti interruttivi non opposti dal contribuente (si rinvia all'elencazione fattane dal concessionario a pagina 4 della comparsa di risposta). Tra essi si evidenzia l'intimazione di pagamento notificata in data 11/01/2022.
La Corte osserva, al riguardo, che la mancata contestazione dei tali atti esattoriali, contenenti la richiesta di adempimento dell'obbligazione tributaria oggetto della qui opposta intimazione, implica la irretrattabilità del credito;
infatti, deve rammentarsi che - per costante orientamento del S.C. (tra più, Cass. n. 22108/2024) - in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641;
Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre
2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. anche Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024,
n. 10736 nonché Cass. n. 20476/2025).
Non è dunque possibile per la parte ricorrente dolersi dell'atto successivo se non per vizi propri di quest'ultimo, stanti quelli precedenti già ricevuti e non contestati.
Le spese, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 180,00 in favore della costituita resistente.