Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 708
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della notifica

    La Corte ritiene valida la notifica in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., evidenziando che la resistente ha provato l'efficace notifica sia delle cartelle (via PEC) sia di successivi atti interruttivi non opposti.

  • Rigettato
    Prescrizione delle imposte richieste

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione in quanto, a fronte della notifica di atti esattoriali successivi e non opposti (tra cui un'intimazione di pagamento del 2022), il credito si è consolidato. La mancata contestazione di tali atti impedisce di far valere vicende estintive anteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 708
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 708
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo