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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
25/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8422/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana - Sede 80049 Somma Vesuviana NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2014
- ING. PAGAMENTO n. 20170488500000085 IMU 2010
- ING. PAGAMENTO n. 20220488500004007 IMU 2014
- ING. PAGAMENTO n. 20220488500010511 IMU 2011
- ING. PAGAMENTO n. 20220488500010926 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4239/2025 depositato il
02/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente Geset, non costutito il Comune di Somma Vesuviana.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della CGT di Napoli n. 6818/10/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la comunicazione di accoglimento della richiesta di definizione agevolata ex art. 1 comma 221 bis l. 197/2022, ricevuta in data 26.10.2023, ed avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'ICI/IMU, per gli anni 2010-2013.
La Corte ha accolto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso della Ge.Se. T. Italia S.p.A., che aveva rilevato il difetto di interesse ad agire siccome era stata positivamente accolta la domanda di definizione agevolata proposta dalla stessa ricorrente, e in ogni caso ha confermato la fondatezza della pretesa tributaria sulla base della documentazione versata in atti, e in particolare sulla base della notifica di una prima ingiunzione di pagamento, n. 2017 0485 0000085, afferente ai tributi oggetto di contestazione, eseguita a mani proprie di Ricorrente_1, in data 21.6.2017, e sulla base delle ingiunzioni di pagamento n. 2022 04485 00010511 e n. 2022 04885 0010926, entrambe notificate, a mani proprie, in data 7.12.2022. La Corte ha ritenuto, quindi, per effetto della documentata prova circa la regolare notifica delle menzionate intimazioni, la definitività della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito (prescrizione, decadenza, carenza di motivazione), pure sollevata dalla ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione dei riferiti atti.
L'appellante ha dedotto con il primo motivo l'irregolarità dell'udienza telematica a distanza tenuta il 29 aprile 2024; con il secondo l'illegittimità della sentenza di primo grado perché, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n.
546 del 1992, era impugnabile anche l'atto di definizione agevolata;
con il terzo, il quarto e quinto l'inesistenza o la nullità della definizione agevolata perché non era stato provato il credito sottostante. Ha chiesto la vittoria dell'appello con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Presenta una memoria con cui ribadisce le sue difese e chiede la distrazione delle spese.
L'appellata si costituisce e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Chiede l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese con attribuzione.
Non si è costituito il Comune d Somma Vesuviana.
All'udienza del 25 giugno 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile perché reiterativo delle medesime doglianze già sottoposte all'attenzione del primo Giudice che le ha vagliate e le ha motivatamente dichiarate inammissibili.
Innanzi tutto, l'appellante ha formulato un'eccezione in rito sulla inesistenza o nullità per difetto di regolare tenuta dell'udienza telematica, del tutto eccentrica. Ha rappresentato che, mentre discuteva, era entrato nell'aula virtuale un professionista estraneo alla causa che aveva discusso una diversa causa. Ha dichiarato ancora che il presidente aveva chiesto ad esso difensore della Ric_1 di disconnettersi. Ha precisato ancora che tutti i tentativi di ottenere il video dell'udienza non erano andati a buon fine.
Osserva la Corte che l'eccezione formulata non è stata documentata neanche a verbale. Il difensore evidentemente non ha chiesto di formalizzare alcunché in merito a quanto accaduto. D'altra parte, ciò che ha rappresentato essere avvenuto ha integrato una mera disfunzione di collegamento che non ha inficiato il suo diritto di difesa. Non è congruo il richiamo alla sentenza Cass. n. 10678 del 2009, che si riferisce alla diversa ipotesi della mancata trattazione del ricorso in pubblica udienza nonostante l'espressa richiesta di parte. Infatti, nel caso in esame, lo stesso difensore non ha contestato di aver discusso la causa in pubblica udienza a mezzo del collegamento telematico.
Nel merito l'appellante ha insistito nell'impugnazione della definizione agevolata, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Infatti, non ha documentato un interesse concreto e attuale a mettere in discussione la definizione agevolata che ha volontariamente richiesto così riconoscendo la pretesa tributaria e precludendosi qualsivoglia eccezione avverso i tributi sottostanti. Inoltre, non si è confrontato neanche con la parte della sentenza che ha accertato la ritualità e la tempestività delle notifiche delle pretese tributarie.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo, con distrazione in favore della difesa dell'appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento di euro 1.500,00 per competenze oltre accessori, con distrazione, in favore di GESET;
nulla per le spese nei confronti del Comune
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
25/06/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente e Relatore
CANANZI FRANCESCO, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8422/2024 depositato il 15/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Somma Vesuviana - Sede 80049 Somma Vesuviana NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6818/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 02/05/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 619 IMU 2014
- ING. PAGAMENTO n. 20170488500000085 IMU 2010
- ING. PAGAMENTO n. 20220488500004007 IMU 2014
- ING. PAGAMENTO n. 20220488500010511 IMU 2011
- ING. PAGAMENTO n. 20220488500010926 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4239/2025 depositato il
02/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: assente Geset, non costutito il Comune di Somma Vesuviana.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della CGT di Napoli n. 6818/10/2024 che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la comunicazione di accoglimento della richiesta di definizione agevolata ex art. 1 comma 221 bis l. 197/2022, ricevuta in data 26.10.2023, ed avente ad oggetto l'omesso pagamento dell'ICI/IMU, per gli anni 2010-2013.
La Corte ha accolto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso della Ge.Se. T. Italia S.p.A., che aveva rilevato il difetto di interesse ad agire siccome era stata positivamente accolta la domanda di definizione agevolata proposta dalla stessa ricorrente, e in ogni caso ha confermato la fondatezza della pretesa tributaria sulla base della documentazione versata in atti, e in particolare sulla base della notifica di una prima ingiunzione di pagamento, n. 2017 0485 0000085, afferente ai tributi oggetto di contestazione, eseguita a mani proprie di Ricorrente_1, in data 21.6.2017, e sulla base delle ingiunzioni di pagamento n. 2022 04485 00010511 e n. 2022 04885 0010926, entrambe notificate, a mani proprie, in data 7.12.2022. La Corte ha ritenuto, quindi, per effetto della documentata prova circa la regolare notifica delle menzionate intimazioni, la definitività della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito (prescrizione, decadenza, carenza di motivazione), pure sollevata dalla ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione dei riferiti atti.
L'appellante ha dedotto con il primo motivo l'irregolarità dell'udienza telematica a distanza tenuta il 29 aprile 2024; con il secondo l'illegittimità della sentenza di primo grado perché, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n.
546 del 1992, era impugnabile anche l'atto di definizione agevolata;
con il terzo, il quarto e quinto l'inesistenza o la nullità della definizione agevolata perché non era stato provato il credito sottostante. Ha chiesto la vittoria dell'appello con riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Presenta una memoria con cui ribadisce le sue difese e chiede la distrazione delle spese.
L'appellata si costituisce e ribadisce la correttezza della sentenza impugnata. Chiede l'inammissibilità dell'appello con vittoria di spese con attribuzione.
Non si è costituito il Comune d Somma Vesuviana.
All'udienza del 25 giugno 2025 il Collegio ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile perché reiterativo delle medesime doglianze già sottoposte all'attenzione del primo Giudice che le ha vagliate e le ha motivatamente dichiarate inammissibili.
Innanzi tutto, l'appellante ha formulato un'eccezione in rito sulla inesistenza o nullità per difetto di regolare tenuta dell'udienza telematica, del tutto eccentrica. Ha rappresentato che, mentre discuteva, era entrato nell'aula virtuale un professionista estraneo alla causa che aveva discusso una diversa causa. Ha dichiarato ancora che il presidente aveva chiesto ad esso difensore della Ric_1 di disconnettersi. Ha precisato ancora che tutti i tentativi di ottenere il video dell'udienza non erano andati a buon fine.
Osserva la Corte che l'eccezione formulata non è stata documentata neanche a verbale. Il difensore evidentemente non ha chiesto di formalizzare alcunché in merito a quanto accaduto. D'altra parte, ciò che ha rappresentato essere avvenuto ha integrato una mera disfunzione di collegamento che non ha inficiato il suo diritto di difesa. Non è congruo il richiamo alla sentenza Cass. n. 10678 del 2009, che si riferisce alla diversa ipotesi della mancata trattazione del ricorso in pubblica udienza nonostante l'espressa richiesta di parte. Infatti, nel caso in esame, lo stesso difensore non ha contestato di aver discusso la causa in pubblica udienza a mezzo del collegamento telematico.
Nel merito l'appellante ha insistito nell'impugnazione della definizione agevolata, senza confrontarsi con la sentenza impugnata. Infatti, non ha documentato un interesse concreto e attuale a mettere in discussione la definizione agevolata che ha volontariamente richiesto così riconoscendo la pretesa tributaria e precludendosi qualsivoglia eccezione avverso i tributi sottostanti. Inoltre, non si è confrontato neanche con la parte della sentenza che ha accertato la ritualità e la tempestività delle notifiche delle pretese tributarie.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, alla stregua delle risultanze di causa, come da dispositivo, con distrazione in favore della difesa dell'appellata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello e condanna l'appellante al pagamento di euro 1.500,00 per competenze oltre accessori, con distrazione, in favore di GESET;
nulla per le spese nei confronti del Comune