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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente relatore
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 665/2023 promossa in grado di appello da in persona del legale rappr.te pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Tiziana Dipietro
-APPELLANTE- Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Iuppa Controparte_1
-APPELLATO-
All'udienza del 19 giugno 2025 i procuratori delle parti delle parti hanno concluso come nei rispettivi atti IN FATTO
Con sentenza n. 474/2023 del 19/04/2023 il Tribunale di Termini Imerese, ha accolto la domanda promossa da e, dichiarata la contumacia della Controparte_1 Parte_1
ha condannato quest'ultima al pagamento in favore del ricorrente di € 20.910,00 a
[...] titolo di differenze retributive nonché di € 3.996,67 per il trattamento di fine rapporto. Più nel dettaglio il G.L., ha osservato che -nella contumacia della sulla Parte_1 quale sarebbe gravato l'onere di provare di aver corrisposto correttamente gli emolumenti al lavoratore- il aveva fornito prova documentale sia della sussistenza del CP_1 rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 02/04/2015 al 22/01/2018 -mansione di addetto alle scommesse inquadrato al livello V° CCNL Settore commercio- che del credito preteso oggetto del contendere mediante la produzione della lettera di assunzione e dei cedolini paga. che, secondo la ricostruzione logico giuridica del Decidente, per costante esegesi CP_2 giurisprudenziale “…hanno piena efficacia probatoria della sussistenza di un rapporto di lavoro fra le parti e di per sé sono sufficienti a provare il credito maturato…”. Per la riforma della sentenza di primo grado ha proposto appello la Parte_1 affidando le proprie doglianze ad argomentazioni sostanzialmente riconducibili a due motivi il primo dei quali attiene all'asserita nullità del ricorso di primo grado in relazione alla sua notifica asseritamente nulla poiché effettuata nella residenza anagrafica del legale rappresentante della e non già nella “sua dimora abituale o residenza effettiva”. Parte_1
Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 414 c.p.c. atteso che l'ex adverso denunciato pagamento parziale delle retribuzioni sarebbe smentito dalla documentazione che afferma di produrre ma di cui, invero, non v'è traccia, dolendosi, contestualmente dell'erroneità dei conteggi cui il Tribunale ha affidato la sua decisione, deducendo, sul punto genericamente, la violazione dell'art. 2697 c.c. Ha resistito all'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
Ciò premesso l'appello è infondato. Secondo la prospettazione dell'appellante la contumacia nel grado precedente – donde l'impossibilità di contestare le pretese del origina da un vizio di notifica del CP_1 ricorso introduttivo a suo dire erroneamente notificato alla “residenza anagrafica” del legale rappresentante -sig. e non già nella sua “dimora abituale o Parte_2 residenza (definita) effettiva”. Tale assunto non è condivisibile. Dal combinato disposto di cui agli art. 139 comma 1 c.p.c. e 145 comma 1 c.p.c. emerge la possibilità in termini alternativi di effettuare la notifica alle persone giuridiche anche alla residenza del legale rappresentante purché venga indicato nella spiegata qualità. In armonia con il dettato normativo l'interpretazione nomofilattica della Suprema Corte afferma“…In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c…” (Cass. civ. n. 30882/2017). Di talché la notifica effettuata alla residenza del legale rappresentante con l'espressa indicazione della spiegata qualità del destinatario è valida ed efficace. Risulta per tabulas la “correttezza giuridica” nei termini di cui sopra della notifica del ricorso di primo grado effettuato alla residenza del quale legale Parte_2 rappresentante della residenza che per stessa ammissione Parte_1 dell'appellante è quella certificata all'anagrafe comunale, laddove si legge “…eseguita in un lugo in cui il sig. aveva la residenza anagrafica…”. Parte_2 Invero, le contestazioni dell'appellante sono incentrate sul concetto di “effettività” della residenza che deduce esser in un luogo diverso da quello dichiarato all'anagrafe e per la cui prova produce documentazione relativa ad un'utenza per la fornitura dell'energia elettrica intestata al presso un indirizzo diverso (Via Matteotti n. 40, Cefalù) Pt_2 dalla residenza anagrafica (Via Labisio L. Filippo n. 2, Cefalù) relativo, peraltro a periodi antecedenti il deposito del ricorso di primo grado del 04.09.2020 e che, ad ogni modo, per le ragioni di cui sopra, è giuridicamente irrilevante, dovendo aver riguardo alla residenza indicata nei registri dell'anagrafe del Comune di appartenenza.
Ad abundantiam, va osservato che, in disparte ogni altra considerazione riguardo la residenza effettiva del risulta agli atti che la comunicazione di avvenuto Pt_2 deposito (CAD) della raccomandata informativa conseguente al mancato reperimento all'indirizzo del legale rappresentante, risulta validamente ritirata in data 20/10/2020 da soggetto qualificatosi come familiare convivente, il che soddisfa ampiamente l'esigenza conoscitiva sottesa alla notifica in contestazione . Parimenti infondato è l'ulteriore censura proposta dalla società a proposito della criticata equivalenza tra “contumacia” e “ non contestazione”. Seppur giuridicamente condivisibili le argomentazioni per cui la “contumacia” non equivale ad “ammissione dei fatti ex adverso rappresentati”, la problematica esposta è fuorviante ed estranea al caso de quo, nel quale l'iter logico-giuridico seguito dal Tribunale è altro e diverso rispetto a quanto prospettato dall'appellante. Il G.L. ha osservato che “…nel caso di specie, la resistente, essendo rimasta contumace, non ha provato come suo onere, i pagamenti degli emolumenti richiesti dal lavoratore…”, indi il discrimine, rispetto allo stato di contumacia non è la “non contestazione” quanto piuttosto la mancata dimostrazione in giudizio di aver corrisposto quanto preteso dal lavoratore. Onere della prova che, condivisibilmente con quanto osservato dal Tribunale, gravava sulla società, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e che non ha assolto, a fronte della prova del fatto costitutivo della pretesa fornita dal mediante la produzione dei cedolini paga. CP_1
L'appello va, quindi, disatteso e la sentenza di primo grado va confermata.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado del giudizio che si liquidano come da dispositivo, in calce. Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 474/2023 emessa dal Tribunale di Termini Imerese in data 19 aprile 2023. Condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese processuali Controparte_1 del presente grado del giudizio che liquida in € 1.984,00 oltre spese generali. Iva e cpa in quanto dovute. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 19 giugno 2025 Il Presidente est.
Michele De Maria