Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/02/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01473/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05523/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5523 del 2021, proposto dal sig. IU AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Sasso Del Verme, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Geremia Biancardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) dell’ordinanza n. 102 del 21.9.2021, notificata in data 24 settembre 2021, con cui il Responsabile della P.O. 3 del Comune di Somma Vesuviana ha ordinato al ricorrente “[ … ] la sospensione “AD HORAS” di ogni lavoro, eventualmente, in corso ”, ingiungendo contestualmente al medesimo ricorrente “[…] di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni, a decorrere dalla data di notifica della […] ordinanza, all'eliminazione o rimozione di tutte le opere abusive […] ed al ripristino dello stato dei luoghi (da autorizzarsi), con l'avvertenza che, trascorso infruttuosamente il termine indicato, il bene in questione e l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, fatte salve le diverse determinazioni del consiglio Comunale circa l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali […]”, avvisando il ricorrente “ che secondo l'art. 31 del DPR 380/2001, in caso di inottemperanza, l'autorità competente irrogherà una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000 euro, rientrando il territorio di questo Comune nelle fattispecie previste dal comma 2 dell'art. 27 del D.P.R. 380/2001 ”;
b) “ove e per quanto occorra”, di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ed in particolare della “ Relazione di personale tecnico di P.O. 3, prot. gen. n. 21327 del 07/09/2021, relativa al sopralluogo in località Caprabianca, presso fondo individuato in catasto al Foglio 23, particella 905, di proprietà del sig. AN IU ”, richiamata nel provvedimento impugnato e mai notificata né altrimenti conosciuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, proprietario del fondo sito nel comune di Somma Vesuviana in località Caprabianca, individuato in catasto al foglio 23, particella 905, ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui il Comune di Somma Vesuviana gli ha intimato la demolizione delle seguenti opere, realizzate nel predetto fondo e ritenute abusive:
- fabbricato in muratura composto da:
1) piano seminterrato di superficie complessiva di circa mq. 18,50 ed altezza di circa 2,60 mt., per un volume di circa mc. 48,10;
2) piano rialzato di superficie pari a circa mq. 97,02 avente altezza media di circa 3,55 mt., per un volume di circa 344,42 mc.
Le opere si trovano allo stato rustico, con la presenza di pannelli coibentati e struttura in ferro, in parte completo delle sole tompagnature e tramezzi interni, prive di intonaco, ed in parte di infissi esterni ed altre opere di rifinitura. Lungo il lato nord è presente una zona di accesso di circa 27 mq., rialzata e poggiante su blocchi di lapil - cemento. L’accesso al lotto avviene mediante un cancello in ferro su pavimentazione di accesso in calcestruzzo per circa 8 mq., sino alla zona citata e posta lungo il lato nord.
1.1. L’ordinanza di demolizione e ripristino è stata adottata sulla base delle risultanze del sopralluogo congiunto effettuato dai tecnici comunali e dalla polizia locale in data 6 settembre 2021, come da relazione tecnica del 7 settembre 2021, espressamente richiamata nel provvedimento.
Le opere in questione, le quali determinano aumento di carico urbanistico, sono state ritenute abusive in quanto realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo e tenuto conto che l’area interessata ricade:
- in zona “E” Agricola del vigente PRG del Comune di Somma Vesuviana;
- nel vigente P.S.A.I. (Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale, adottato con Delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 23.2.2015, ricadendo la particella in esame in area a rischio idraulico in parte in zona a rischio nullo (zona bianca) ed in parte in zona a rischio “R2” (rischio medio) ed in area a rischio frana “R2” (rischio medio);
- nel Piano del Parco Nazionale del Vesuvio, approvato dal Consiglio regionale della Campania il 19.1.2011, recepito dal Comune con delibera di C.C. n. 13 del 18.3.2013, rientrando la particella in zona “ C di protezione ”, sottozona “ Unità C1. Paesaggio agrario del Somma ”, in cui sono consentiti gli interventi RQ1, RQ2 e RE1 come definiti dall’art. 6 delle Norme di Attuazione del predetto Piano;
- nel Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. del 4 luglio 2002, zona P.I. (Protezione Integrale) di cui all’art. 11 delle Norme di Attuazione.
Nell’ordinanza impugnata, inoltre, si evidenzia che l’intero territorio comunale:
- con deliberazione di G.R. n. 5447 del 7.11.2002 ha avuto classificazione sismica 2 (Media sismicità, S=9);
- è vincolato ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 26.10.1961, emanato ai sensi dell’art. 2 della l. n. 1497 del 1939;
- è soggetto ai vincoli della l.r. n. 21/2003, rischio vulcanico - zona rossa.
1.2. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per difetto assoluto sui presupposti di fatto e di diritto e carenza assoluta di istruttoria; violazione dei principi di proporzionalità ed economicità dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 97 Cost.; ingiustizia ed irragionevolezza manifeste; abnormità; arbitrarietà; apoditticità; perplessità; travisamento dei fatti ”;
II) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 37 del D.P.R. n. 380/2001; eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; ingiustizia ed irragionevolezza manifeste; abnormità; arbitrarietà; apoditticità; perplessità ”;
III) “ Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 34 del D.P.R. n. 380/2001; violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione del d.lgs. 22.1.2004, n. 42; ingiustizia ed irragionevolezza manifeste; abnormità; arbitrarietà; apoditticità; perplessità ”.
Il ricorrente lamenta che:
- si tratterebbe di immobile preesistente da lungo tempo, in relazione al quale nessun recente intervento che abbia aumentato la volumetria o la superficie dell’immobile sarebbe stato in realtà effettuato dal ricorrente;
- l’ordinanza impugnata non sarebbe adeguatamente motivata;
- si tratterebbe, tutt’al più, di un modestissimo aumento di volume rispetto alla consistenza originaria dell’edificio, che non ha dato luogo a nuovi organismi edilizi autonomamente utilizzabili;
- l’immobile asseritamente abusivo sarebbe stato interessato, al più, da interventi di manutenzione straordinaria ex art. 3, lett. b), del d.P.R. n. 380/2001;
- in via subordinata, le opere edilizie contestate potrebbero essere eventualmente inquadrate nell’ambito degli “ interventi di restauro e di risanamento conservativo ” di cui all’art. 3, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001;
- le opere contestate rientrerebbero fra quelle soggette, in via residuale, alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001;
- la P.A. avrebbe dovuto tutt’al più applicare, nei confronti del ricorrente, la sanzione prevista dall’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 (secondo il quale “ Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale ”), in luogo del più severo regime sanzionatorio ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001;
- l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe affetta da carenza di motivazione per avere fatto genericamente riferimento alla circostanza che l’area interessata è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004.
1.3. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.4. In vista dell’udienza di discussione il Comune, con memoria, ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie difese.
1.5. All’udienza del 28 novembre 2024 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.
2.1. Per consolidata giurisprudenza, l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione delle opere incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e elementi di prova e, quindi, in grado di dimostrare, con ragionevole grado di certezza, l’epoca di realizzazione del manufatto (cfr. Consiglio di Stato, 4 giugno 2024, n. 4995).
Nella fattispecie il ricorrente si è limitato ad affermare che l’immobile sarebbe “di gran lunga preesistente”, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a comprova dell’epoca di realizzazione del manufatto.
2.2. La giurisprudenza ha anche chiarito che il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto in diritto, non richiede motivazioni in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso ( ex multis , T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VIII, n. 20/2024; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II- quater , 24 giugno 2019, n. 8237).
2.3. Peraltro, dalla semplice lettura sia del verbale di sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale (doc. 2 del Comune) sia della gravata ordinanza di demolizione risulta evidente che nella fattispecie, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, le opere contestate non possono essere qualificate come opere di manutenzione straordinaria, né sono riconducibili ad interventi di restauro o risanamento conservativo.
2.4. È dunque evidente, alla luce degli atti di causa, che le opere realizzate dal ricorrente necessitavano di previo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica (considerati i vincoli gravanti sull’area), entrambi mancanti nella fattispecie; e ciò senza considerare, oltretutto, che le opere contestate ricadono in zona vincolata di protezione integrale.
2.5. Sotto diverso profilo, infine, osserva il Collegio che nella vicenda che occupa, diversamente da quanto pretenderebbe il ricorrente, non può trovare applicazione nemmeno l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001.
Manca, infatti, il presupposto essenziale per l’applicazione della predetta disposizione, ossia la parziale difformità delle opere, dato che le opere de quibus sono tutte completamente abusive, essendo state realizzate – come visto sopra - senza alcun titolo abilitativo. E da ciò consegue, come correttamente ritenuto dal Comune, che le ridette opere devono essere tutte demolite.
2.6. In definitiva, le censure dedotte sono tutte infondate e il ricorso, pertanto, va respinto.
2.7. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
NA MA Ianigro, Presidente
Oscar AR, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar AR | NA MA Ianigro |
IL SEGRETARIO