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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. GE CC, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 28.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3084/2022 R.G. e vertente fra
'rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Abate Parte 1 C.F.: C.F. 1 ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello alla Via Lauria n.9-, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e c.f. P.IVA 1 in persona del l' Controparte 1
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede
Provinciale CP_2, Via Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Rinaldo Di Ciommo, IA Sciaraffa
e Vito Dinoia, giusta procura per notaio Per 1 in Roma;
- RESISTENTE -
Oggetto: 67% di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 2.12.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 67%, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie. Il ricorso era fondato su argomentazioni per cui la ricorrente chiedeva nominarsi il ctu per l'accoglimento del ricorso e accertamento del diritto con vittoria di spese di lite.
Con memoria, depositata il 27.3.2024, 1'CP_2 si è costituito eccependo la insussistenza del requisito sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale, conferendone incarico al dott. Persona 2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità del 67% a decorrere dalla domanda (3.3.2021).
In specie il CTU riferiva: "Oggi e fin dall'epoca della domanda amministrativa la paziente è a mio giudizio invalida nella misura complessiva del 67%) in quanto affetta dalle seguenti patologie:
"Sindrome depressivo-ansiosa complicata da disturbo affettivo bipolare. Protrusioni discali multiple cervicali e lombari con impegno funzionale prevalente a livello lombare. Entesopatia inserzionale degli Achillei > a dx complicata da spina retro-calcaneare" Le affezioni riscontrate non sono state provocate, mantenute o aggravate da atti volontari dell'invalida. Esse non sono emendabili con cure mediche".
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito dalla data della domanda amministrativa vanno liquidate in misura di euro 2.697,00 con condanna dell' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente;
e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente CP_2 di Potenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Parte 1a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 67% a decorrere da marzo 2021;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente CP_2 di Potenza in via definitiva.
c) Condanna l' CP_2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 2.697,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Potenza, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
GE CC
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. GE CC, ha pronunciato, all'udienza di discussione in modalità ex art. 127 ter cpc, del 28.10.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3084/2022 R.G. e vertente fra
'rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Abate Parte 1 C.F.: C.F. 1 ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Calvello alla Via Lauria n.9-, giusta mandato in atti;
- RICORRENTE -
e c.f. P.IVA 1 in persona del l' Controparte 1
Presidente pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma ed ai fini del presente atto in Potenza, Sede
Provinciale CP_2, Via Pretoria n. 263, rapp.to e difeso dall'avv. Rinaldo Di Ciommo, IA Sciaraffa
e Vito Dinoia, giusta procura per notaio Per 1 in Roma;
- RESISTENTE -
Oggetto: 67% di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 2.12.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso per la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 67%, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione del ticket sulle prestazioni sanitarie. Il ricorso era fondato su argomentazioni per cui la ricorrente chiedeva nominarsi il ctu per l'accoglimento del ricorso e accertamento del diritto con vittoria di spese di lite.
Con memoria, depositata il 27.3.2024, 1'CP_2 si è costituito eccependo la insussistenza del requisito sanitario come richiesto ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante C.T.U.;
All'odierna udienza, sulle discussioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in fascicolo telematico.
2. Il ricorso merita accoglimento.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico legale, conferendone incarico al dott. Persona 2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontando una invalidità del 67% a decorrere dalla domanda (3.3.2021).
In specie il CTU riferiva: "Oggi e fin dall'epoca della domanda amministrativa la paziente è a mio giudizio invalida nella misura complessiva del 67%) in quanto affetta dalle seguenti patologie:
"Sindrome depressivo-ansiosa complicata da disturbo affettivo bipolare. Protrusioni discali multiple cervicali e lombari con impegno funzionale prevalente a livello lombare. Entesopatia inserzionale degli Achillei > a dx complicata da spina retro-calcaneare" Le affezioni riscontrate non sono state provocate, mantenute o aggravate da atti volontari dell'invalida. Esse non sono emendabili con cure mediche".
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite in virtù dell'accertamento di sussistenza del requisito dalla data della domanda amministrativa vanno liquidate in misura di euro 2.697,00 con condanna dell' CP_1 al pagamento in favore della ricorrente;
e le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente CP_2 di Potenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Parte 1a) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura del 67% a decorrere da marzo 2021;
b) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente CP_2 di Potenza in via definitiva.
c) Condanna l' CP_2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t. alle spese e competenze di causa determinate in euro 2.697,00 da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Potenza, 28 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
GE CC