Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 2279/2024, trattenuto in decisione all'udienza del 09.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 27/09/2024 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. RUMOLO CARLO, e da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
DANIELE CASTAGNA, tendente ad ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto in Capua in data 29/10/2003; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett.
b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di La Spezia nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 03.04.2019; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: Per 1) il figlio maggiorenne ed autosufficiente, conduce vita autonoma ed ha già trasferito altrove il proprio domicilio, la figlia maggiorenne, ma non autosufficiente, continuerà ad abitare presso l'abitazione della madre in Per_2
Sarzana (SP) Via Torrione Genovese n.4;
2) si obbliga a corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 Parte_2
fino a quando quest'ultima non raggiungerà l'autosufficienza economica, la somma di € 200,00 mensili, Per_2
da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia;
3) Non si prevede alcun assegno divorzile avendo i coniugi già definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in CAPUA il 29/10/2003 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e da , nata a [...] il
[...] Parte_2
17/12/1981, alle condizioni sopra richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte I, serie, anno 2003);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese