Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/04/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RG 101 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. LANDI CLAUDIA Parte_1
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. BASSO ANTONELLA Controparte_1
(rinuncia al mandato)
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale all'udienza dell'8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni precisate dalla parti nel seguente modo:
la ricorrente: si insiste come da ricorso in merito ad affidamento e frequentazione e si chiede che a carico del resistente venga posto un assegno di mantenimento pari ad € 250 oltre la metà delle spese straordinarie.
il resistente: come da comparsa di risposta il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15 gennaio 2024 conveniva in giudizio Parte_1
per ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sul Controparte_1 figlio nato fuori dal matrimonio nell'anno 2017 ed affetto da disturbo dello spettro Per_1
autistico. In particolare la ricorrente, deducendo che in costanza della relazione
l'adozione di una dieta vegana e soggiungendo che dall'anno 2022 il primo non aveva avuto più contatti significativi con il secondo, chiedeva l'affido super-esclusivo, un regime di frequentazione protetta ed un contributo per il mantenimento di Euro 400 oltre il 50% delle spese straordinarie.
Il contestava le allegazioni di parte ricorrente deducendo fra, l'altro, di aver CP_1
ottenuto il trasferimento a Rovigo in qualità di agente della polizia penitenziaria proprio per occuparsi del figlio. Chiedeva quindi di adottare il regime di affido condiviso con residenza privilegiata del minore presso la madre offrendo di corrispondere un contributo di mantenimento non superiore ad Euro 200 oltre una quota di spese straordinarie.
Con ordinanza del 24 aprile 2024 il presidente delegato affidava il figlio in via esclusiva alla madre, poneva a carico del padre un contributo di mantenimento di Euro 250 oltre il 50% delle spese straordinarie ed incaricava il Servizio sociale sia di regolare gli incontri sia di riferire ogni utile circostanza al fine della decisione definitiva sull'affido e sulla frequentazione.
Acquisite le relazioni del Servizio, all'udienza dell' 8 aprile 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis. 22 comma c.p.c. sulle conclusioni precisate dal procuratore della sola ricorrente, avendo il procuratore del resistente rinunciato al mandato senza essere sostituito.
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Dalla relazione inviata dal Servizio sociale di Cento il 27 agosto 2024 si apprende che la presentatasi puntualmente al colloquio, ha riferito che in costanza del Pt_1
rapporto sentimentale il resistente era dedito al gioco d'azzardo e teneva comportamenti ossessivi;
dopo la nascita di tali comportamenti si erano spostati dalla madre al Per_1
figlio visto che il resistente si era opposto allo svezzamento con latte artificiale, aveva preteso una alimentazione di natura vegana, si era dichiarato contrario a farlo vaccinare per infine accusarla di aver cagionato l'autismo a causa delle vaccinazioni. Si apprende altresì che il , dopo aver fatto rinviare più volte il colloquio vuoi perchè CP_1
impegnato in un percorso di uscita dalla ludopatia vuoi semplicemente perché si era
“addormentato”, ha riferito di essere a casa dal lavoro a causa di un episodio di epilessia e di poter incontrare il figlio a partire dal mese di settembre 2024.
Dalla relazione inviata dal Servizio il 14 gennaio 2025 si apprende che il resistente, adducendo varie motivazioni fra le quali il rischio di ammalarsi a causa del cattivo tempo o un appuntamento con il dentista, aveva partecipato ad un solo incontro con il minore rispetto ai quattro programmati. In detta relazione il Servizio ha segnalato che la dipendenza dal gioco d'azzardo appare una problematica presumibilmente non completamente superata con conseguente necessità di una presa in carico del resistente da parte di servizi specialistici. Ha inoltre sottolineato come, in generale, l'incostanza della presenza dell'adulto nei percorsi di riavvicinamento genitori- figli comporti grave rischio psico evolutivo per i minori e, nella specie, che ad oggi ha subito le Per_1
decisioni del padre e non vi è alcuna garanzia di continuità alla relazione padre - figlio
a causa del comportamento della figura paterna”; tanto più che il bambino, proprio per le sue caratteristiche e fragilità personali, ha particolarmente bisogno di ricevere dall'ambiente circostante sicurezza e solidità, necessitando altresì di una routine stabile e duratura nel tempo.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
Il ha mostrato disinteresse per le sorti del figlio nel momento in cui, CP_1
adducendo motivazioni inconsistenti, non ha sfruttato la possibilità di incontrarlo con l'assistenza di un educatore del Servizio. Analogo disinteresse, questa volta sotto il profilo economico, emerge sia da quanto affermato dalla all'udienza del 24 Pt_1 aprile 2024 (…ha versato qualche cosa quando il bambino era molto piccolo…) sia dalla relazione del Servizio del 14 gennaio 2025 (ove si dà atto che il resistente ha annullato un bonifico di Euro 150 per il mantenimento del figlio adducendo di aver bisogno di denaro per riparare un guasto dell'autovettura).
Le riferite circostanze, anche a voler soprassedere dalla (non risolta) ludopatia, giustificano la conferma del regime di affido esclusivo dovendo richiamarsi il fermo orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il costante inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano la deroga al principio dell'affidamento condiviso a favore dell'affidamento esclusivo all'altro genitore (cfr., da ultimo, Cass. 11 luglio 2022 n. 21823 nonché, ex multis, Cass. 17 gennaio 2017 n. 977 e Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587).
In considerazione dell'attuale “latitanza” del resistente nei confronti del figlio (affetto da sindrome autistica) e della condotta tenuta in costanza dell'unione, con particolare riguardo all'opposizione alla terapia vaccinale e alla pretesa di sottoporre il minore ad una dieta vegana, deve disporsi che le decisioni di maggiore interesse, con particolare riguardo a quelle sanitarie, siano adottate dalla sola madre. Si tratta dell'istituto denominato affidamento “super-esclusivo” o “rafforzato” di cui all'art. 337 quater comma 3 c.c. la cui logica è quella di evitare che gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia. Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio: in capo al genitore non affidatario, rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
Quanto alla frequentazione, appare di solare evidenza che il non possa CP_1
rapportarsi da solo con quantomeno perché la sindrome da cui è affetto il minore Per_1 richiede particolari modalità di gestione dell'incontro. Posto che la non sopita conflittualità sconsiglia di prevedere la presenza della madre o di persona di sua fiducia, è gioco forza ricorrere nuovamente al Servizio sociale il quale provvederà ad organizzare almeno due incontri mensili di cui riferirà l'esito (ivi compresa la mancata partecipazione) al giudice tutelare con relazioni semestrali.
Quanto alle questioni economiche, la svolge l'attività di psicologa sia come Pt_1
dipendente sia in forma privata con un reddito netto mensile di circa Euro 2.000, percepisce l'assegno unico universale nell'importo di Euro 157 e l'indennità di accompagnamento per il figlio di Euro 525; non è gravata dal canone di locazione, ma deve corrispondere una somma di circa Euro 600 per la terapia comportamentale di
Il svolge l'attività di agente di custodia con una retribuzione di Euro Per_1 CP_1
1.135 al netto delle trattenute per vari prestiti (cfr. la busta paga agli atti) e viene ospitato negli alloggi dell'Amministrazione Penitenziaria. Sulla base di tali elementi appare conforme a giustizia confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti in base ai quali il resistente è tenuto a corrispondere la somma mensile di Euro 250 oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le modalità ed i termini previsti dal protocollo in vigore presso questo Tribunale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei valori minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminato di bassa complessità con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Affida in via esclusiva il figlio minore alla madre con facoltà di adottare da sola le decisioni di maggiore interesse.
Dispone, quanto a frequentazione, che il padre possa vedere il figlio con l'assistenza del Servizio Sociale nei termini di cui alla parte motiva.
Dispone che, con decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso, il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 20 di ogni mese e quale contributo per il mantenimento del figlio minore, la somma di Euro 250 oltre rivalutazione su base Istat
e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie secondo le modalità e i termini previsti dal protocollo in vigore presso questo Tribunale
Condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.906 oltre spese generali al 15% Iva e CPA
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale di
Cento.
Ferrara, 8 aprile 2025
il presidente estensore
Stefano Scati