Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 92
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte rileva che l'atto impugnato è stato determinato sulla base della dichiarazione del contribuente, rendendo infondata la censura di difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità principio di cui all'art. 156 c.p.c.

    La Corte ritiene che l'atto sia pervenuto nella sfera di cognizione del contribuente, rendendo incomprensibile l'argomentazione sull'inapplicabilità dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Mancata dimostrazione dell'esecutività del ruolo

    La Corte condivide la sentenza di primo grado che ritiene irrilevanti le mere irregolarità dedotte, le quali non comporterebbero l'illegittimità dell'atto.

  • Rigettato
    Conformità alla Costituzione dell'aggio esattoriale

    La Corte richiama la conformità costituzionale dell'aggio esattoriale come confermato dalla Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Considerazione dei pagamenti effettuati

    La Corte afferma che i pagamenti effettuati sono stati considerati nella determinazione dell'obbligazione.

  • Rigettato
    Domanda di annullamento o riduzione delle sanzioni

    La Corte ritiene la domanda di annullamento o riduzione delle sanzioni del tutto ingiustificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 92
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna
    Numero : 92
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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