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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 31/2022 depositato il 19/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 101/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 17/05/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004203649 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, ruburcato al n. 141/2018, il dott. Ricorrente_1
impugnava il provvedimento sopra indicato con il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - gli aveva imposto il pagamento di € 7.522,65 per mancato pagamento IVA e addizionali IRPEF da lavoro dipendente per l'anno 2014, come accertato a seguito di pagamento automatizzato ex art. 36 bis del d.P.
R. 602/1973.
Deduceva cinque motivi di impugnazione chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, Sezione Prima, respingeva il ricorso. Avverso la predetta sentenza il dott. Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Deve in primo lupgo essere rilevato come il contenuto del provvedimento impugnato sia stato determinato sulla base della stessa dichiarazione del contribuente - il fatto non è contestato - per cui è davvero incomprensibile, e comunque slegata dalla realtà dei fatti, la censura di difetto di motivazione proposta nel presente giudizio.
Allo stesso modo non vi ha dubbio sul fatto che il provvedimento impugnato sia giunto nella sfera di cognizione del contribuente, per cui davvero non si comprende l'argomentazione circa l'inapplicabilità, nel caso di specie, del fondamentale principio di cui all'art. 156 c.p.c.
Quanto al dubbio circa la mancata dimostrazione dell'esecutività del ruolo non può che condividersi quanto affermato nella sentenza di primo grado circa l'irrilevanza delle mere irregolarità dedotte che, se anche dimostrate, non comporterebbero l'illegittimità dell'atto.
La conformità alla Costituzione dell'aggio esattoriale è stata da ultimo confermata da Corte
Costituzionale, 17 aprile 2025, n. 46.
I pagamenti effettuati risultano considerati nella determinazione dell'obbligazione del contribuente.
La domanda di annullamento o riduzione delle sanzioni appare del tutto ingiustificata.
In conclusione l'appello deve essere respinto.
In difetto di costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in appello in epigrafe.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 31/2022 depositato il 19/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 101/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ORISTANO sez. 2 e pubblicata il 17/05/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520170004203649 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, ruburcato al n. 141/2018, il dott. Ricorrente_1
impugnava il provvedimento sopra indicato con il quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - gli aveva imposto il pagamento di € 7.522,65 per mancato pagamento IVA e addizionali IRPEF da lavoro dipendente per l'anno 2014, come accertato a seguito di pagamento automatizzato ex art. 36 bis del d.P.
R. 602/1973.
Deduceva cinque motivi di impugnazione chiedendo quindi l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Oristano, Sezione Prima, respingeva il ricorso. Avverso la predetta sentenza il dott. Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
La parte appellata non si è costituita in giudizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Deve in primo lupgo essere rilevato come il contenuto del provvedimento impugnato sia stato determinato sulla base della stessa dichiarazione del contribuente - il fatto non è contestato - per cui è davvero incomprensibile, e comunque slegata dalla realtà dei fatti, la censura di difetto di motivazione proposta nel presente giudizio.
Allo stesso modo non vi ha dubbio sul fatto che il provvedimento impugnato sia giunto nella sfera di cognizione del contribuente, per cui davvero non si comprende l'argomentazione circa l'inapplicabilità, nel caso di specie, del fondamentale principio di cui all'art. 156 c.p.c.
Quanto al dubbio circa la mancata dimostrazione dell'esecutività del ruolo non può che condividersi quanto affermato nella sentenza di primo grado circa l'irrilevanza delle mere irregolarità dedotte che, se anche dimostrate, non comporterebbero l'illegittimità dell'atto.
La conformità alla Costituzione dell'aggio esattoriale è stata da ultimo confermata da Corte
Costituzionale, 17 aprile 2025, n. 46.
I pagamenti effettuati risultano considerati nella determinazione dell'obbligazione del contribuente.
La domanda di annullamento o riduzione delle sanzioni appare del tutto ingiustificata.
In conclusione l'appello deve essere respinto.
In difetto di costituzione della parte appellata non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando respinge il ricorso in appello in epigrafe.
Nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado della Sardegna, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.