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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/11/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 456/2024 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliata in Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Arcieri 2, Messina, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Doddis che la rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via Controparte_1 CodiceFiscale_2
Ghibellina 75, Messina, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Perrone che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni (appello avverso la sentenza n. 1102/24 R.S. del Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 2024 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1102/24 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina ha accolto la domanda formulata da e, per l'effetto, Controparte_1 condannato l'odierna appellante, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, all'immediato rilascio in favore del ricorrente degli immobili siti a Messina in via
1 Senatore Francesco ARENA n. 11 (ex via Torre Bianca), contraddistinti in catasto al foglio n. 47 part. 1355 sub. 4, 5, 7, cat. A/2 e C/2 nonché al pagamento in favore del ricorrente, per la causale di cui in motivazione, della somma di €
5.648,00 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo ed al pagamento delle spese processuali.
Con il primo motivo di appello ha eccepito la nullità della Parte_1 sentenza per difetto dell'esperimento del procedimento di mediazione, sollecitando comunque la Corte d'Appello a disporre la mediazione delegata.
Con il secondo motivo di gravame la ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente il possesso, da parte dell'odierna appellante, degli immobili oggetto di causa, evidenziando di avere dal 2022 la disponibilità solo del sub. 5, essendo il sub. 4 ed il sub. 7 nel possesso esclusivo del fratello odierno appellato. CP_1
Con il terzo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, ritenendo erede universale della Controparte_1 madre delle odierne parti in causa, aveva condannato la al rilascio dei Parte_1 beni oggetto di causa, in violazione dei diritti di legittimaria della appellante, risultando lesa la quota di legittima dell'eredità materna alla stessa spettante.
Con il quarto motivo la ha negato di avere mai percepito frutti dagli Parte_1 immobili in questione, avendo avuto la disponibilità del solo sub. 5 dal 2022; con il quinto motivo si è, infine, lamentata della condanna a suo carico al pagamento delle spese processuali. Ha chiesto, pertanto, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata o, comunque, in riforma della stessa, il rigetto delle domande svolte da con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese Controparte_1 processuali.
costituendosi, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione dell'art. 342 c.p.c. nonché per difetto di legittimazione ad agire in capo alla non avendo la stessa provato la sua asserita qualità di erede. Ha Parte_1 inoltre evidenziato la correttezza delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, contestando la fondatezza delle doglianze svolte dall'appellante e chiedendo il rigetto del gravame con condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
2 La preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
Come chiarito dalla S.C., gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Civ. ss.uu., 13 dicembre 2022 n. 36481).
Alla luce del novellato art. 342 c.p.c., l'appello della deve ritenersi Parte_1 ammissibile avendo l'appellante indicato i capi della decisione di primo grado impugnati, le censure proposte alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le violazioni di legge denunciate, rilevanti ai fini della decisione.
L'eccezione sollevata da deve, pertanto, essere rigettata. Controparte_1
In ordine all'appello principale proposto da il primo motivo Parte_1 deve ritenersi infondato.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio deve essere sollevata dal convenuto, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/10, non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie l'odierna appellante è rimasta contumace nel giudizio di primo grado sicché non ha tempestivamente sollevato tale eccezione né l'omesso esperimento del procedimento è stato rilevato dal giudice. Ne consegue, pertanto, la tardività del rilievo svolto in sede di appello.
Come chiarito dalla S.C., inoltre, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, nel caso in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice entro la prima udienza, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità
3 della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. Civ. Sez. 3, 10 novembre 2020 n. 25155).
Nel caso di specie la Corte, valutata la natura della causa e la documentazione allegata, ritiene che non sussistano i presupposti per disporre l'esperimento del tentativo di mediazione in questa sede.
L'eccezione deve essere rigettata.
Anche la seconda doglianza è infondata.
La ha ammesso di essere nel possesso del sub. 5 ma ha negato di Parte_1 essere nella disponibilità degli immobili sub. 4 e sub. 7 indicati dal fratello CP_1 posseduti piuttosto da quest'ultimo.
Nel giudizio di primo grado, su istanza dell'attore, è stata escussa la teste
, compagna dell'odierno appellato, che ha confermato il Testimone_1 possesso degli immobili oggetto di causa da parte della appellante. La teste ha riferito anche della presenza sui luoghi di una catena attaccata con il lucchetto del quale lo non aveva le chiavi, circostanza che ha trovato riscontro anche Parte_1 nella documentazione fotografica allegata alla querela presentata dall'appellato nei confronti della sorella in data 20 maggio 2023. Pt_1
L'appellante, rimanendo contumace in primo grado, non ha articolato alcuna prova o fornito alcun elemento idoneo a confutare la tesi del fratello, tesi che ha trovato riscontro, come detto, nell'istruttoria svolta.
La con il terzo motivo, ha dedotto la lesione della sua quota di Parte_1 legittima dell'eredità materna con conseguente nullità della sentenza nella parte in cui, riconoscendo al fratello la qualità di erede universale della madre CP_1 [...]
, aveva condannato l'appellante al rilascio degli immobili facenti parte Per_1 della massa ereditaria.
La censura, come formulata, deve ritenersi inammissibile. ha dimostrato la sua qualità di erede universale della madre Controparte_1 producendo in giudizio il verbale di pubblicazione del testamento olografo con il quale la lo nominava erede universale;
la circostanza che tale Per_1 disposizione possa avere leso i diritti di quale figlia ed erede Parte_1 totalmente pretermessa dal testamento, può costituire motivo di doglianza in altra sede, ove l'odierna appellante decida di agire a tutela dei propri diritti di
4 legittimaria, ma non può ritenersi idonea a paralizzare l'azione di petitio hereditatis svolta dal fratello CP_1
Il quarto motivo, strettamente connesso al secondo, non può che essere rigettato.
La infatti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Parte_1
Tribunale l'aveva condannata al pagamento dei frutti derivati dalla disponibilità degli immobili ereditari, immobili dei quali, relativamente al sub. 4 e sub. 7, la stessa ha negato di avere il possesso.
Essendo stata tale tesi smentita dall'istruttoria svolta innanzi al Tribunale, anche tale doglianza non merita accoglimento.
Il rigetto di tutti i motivi di gravame comporta la conferma della sentenza impugnata anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
In ordine alla condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. chiesta dall'appellato, ritiene questa Corte che ne sussistano i presupposti, essendo la rimasta Parte_1 contumace nel giudizio di primo grado ed avendo proposto appello avverso la sentenza del Tribunale non allegando alcun elemento a sostegno delle proprie difese a fronte dell'istruttoria svolta innanzi al primo giudice.
Tale condotta non può che apparire connotata da colpa grave.
Tenuto conto del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dello svolgimento del processo, la deve essere condannata al pagamento, a Parte_1 favore del fratello appellato, della somma, equitativamente determinata, di €
1.000,00.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
5 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1102/24 R.S. emessa dal Tribunale di Messina, così provvede: rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato; rigetta l'appello proposto da Parte_1 accoglie la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
e, per l'effetto, condanna l'appellante al pagamento, a favore dell'appellato, della somma di € 1.000,00; condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate, a Parte_1 favore di in € 6.000,00 per compensi (€ 1.500,00 fase studio, € Controparte_1
900,00 fase introduttiva, € 1.600,00 fase trattazione, € 2.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 30 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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