Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00023/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2026, proposto dalla Calcestruzzi Valle D’Aosta s.r.l., dalla Eumont s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e dai signori RO SE, ED SE, NZ SE e Alfonso SE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Battista Bramard, Alessandra Fanizzi, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Sarre, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Sarre sulla proposta dei ricorrenti prot. n. 8358 Pratica n. 2/2025/PUD del giorno 8 agosto 2025 di approvazione dello Studio Unitario relativo alla zona di P.R.G.C. denominata “Cb002”,
e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Sarre di provvedere sulla precitata istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. EL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con l'atto notificato il 4 febbraio 2026 e depositato il 12 febbraio 2026, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Comune di Sarre, chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla loro proposta prot. n. 8358 Pratica n. 2/2025/PUD del giorno 8 agosto 2025 di approvazione dello Studio Unitario relativo alla zona di P.R.G.C. denominata “Cb002”.
2. Il Comune non si è costituito.
3. Il 24 marzo 2026 i ricorrenti hanno depositato in giudizio la nota comunale prot. n. 1547/2026 del 13 febbraio 2026 con cui il Comune ha respinto l’istanza.
Con la memoria del 28 marzo 2026 hanno indi evidenziato che, essendo sopravvenuta la decisione negativa, il ricorso è divenuto improcedibile.
Successivamente con la nota depositata in giudizio il giorno 11 aprile 2026 i ricorrenti hanno dichiarato che il Comune ha recentemente giudicato la loro proposta ammissibile e hanno perciò comunque concluso per l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse a spese legali compensate tra le parti.
4. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha, per l’appunto, attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse al ricorso. Pertanto, in tal caso il giudice è senz’altro tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse (cfr. Cons. di Stato, n. 4913/2012 e n. 3848/2016);
Conseguentemente, al cospetto dell’univoca dichiarazione dei ricorrenti, questo Collegio non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo (cfr. ex multis Cons. di Stato, n. 3061/2018).
6. Le spese di lite, considerata anche la mancata costituzione in giudizio del Comune convenuto, vanno compensate tra le parti, come richiesto dalla parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP DA, Presidente
EL IC, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| EL IC | PP DA |
IL SEGRETARIO