Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Ordinanza cautelare 20 maggio 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 23/01/2026, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03397/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3397 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Istituto San Cuono Gestito Dalla Soc. Progresso Scuola Suessola S.r.l.s in persona del Lrpt IA CA, NU MA, EM De IA, IArosaria CO, SO TO, AR PA, CA MI, MB TO, NA AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito Usr Campania Uff. VI Ambito Territoriale di Napoli, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del D.M. MIUR n. 83 del 10.10.2008 nella parte in cui, illegittimamente, vieta la costituzione e approvazione di più di una classe collaterale per ciclo, come posta a base della nota oggi parimenti gravata dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 837 del 17/01/2025;
- della nota dell’USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 837 del 17/01/2025, con cui non è stato autorizzato il funzionamento in regime di parità della classe collaterale V, sez. C dell’Istituto Tecnico – Settore Economico – ind. Amministrazione, Finanza e Marketing, presso l’Istituto odierno ricorrente, con la seguente motivazione: “considerato il punto 4.8 del d.m. 83/2008 vhe prevede la possibilità di richiedere l’autorizzazione per una sola classe terminale”;
- ove occorrer possa, della Circolare Ministeriale 18 marzo 2003, n. 31, Prot. n. 861, Dipartimento dei Servizi nel Territorio, Direzione Generale per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio Area della Parità Scolastica, avente ad oggetto: “Disposizioni e indicazioni per l’attuazione della Legge 10 marzo 2000, n. 62, in materia di parità scolastica”, nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nella nota di cui sopra;
- del D.M. 267 del 29.11.2007 del Ministro dell’Istruzione, Regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del D.L. 5 Dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 2006, n. 27” (pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28/1/2008) nella parte in cui, illegittimamente, possa autorizzare l’interpretazione fornita dall’Amministrazione nella nota di cui sopra;
- nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’Istituto San Cuono Gestito dalla Società ‘Progresso Scuola Suessola S.r.l.s.’, in persona del legale rappresentante pro tempore IA CA il 14 marzo 2025:
- della nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR Campania, Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli, prot. n. 3336 dell’11/03/2025 di conferma del diniego di autorizzazione al funzionamento in regime di parità delle classi collaterali attivate;
- di ogni altra eventuale nota di conferma del diniego originariamente opposto, ancorché non conosciuta;
- nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi, anche di estremi ignoti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Campania Ambito Terr per la Provincia di Napoli e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il dott. SA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento.
A seguito dell’accoglimento – con ordinanza cautelare n. 2739/2025 del 20/05/2025 – la parità è stata estesa anche alle classi quinte collaterali per l’anno accademico 2024/2025, i cui studenti ricorrenti hanno potuto partecipare agli esami di Stato superandoli, come attestano i documenti allegati in atti (quadri sinottici dell’Esame di Stato delle classi quinte collaterali a.s. 2024/2025).
Il sopravvenuto positivo superamento dell’esame di Stato e il contestuale conseguimento del diploma da parte degli studenti ricorrenti ha determinato – come dichiarato dai ricorrenti con memoria in data 12 novembre 2025 – la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse all’accoglimento del ricorso, stante l’esaurimento degli effetti del provvedimento gravato all’avvenuta conclusione degli esami di Stato, non avendo oggi la scuola e gli studenti ricorrenti più alcun interesse a coltivare un ricorso che aveva ad oggetto l’attivazione di classi quinte collaterali nello scorso anno scolastico di fatto concluso.
Peraltro, nelle more del giudizio, è sopraggiunto il decreto dell’USR Campania prot. n. 13504 del 17/02/2025 che, preso atto della rinuncia allo status di scuola paritaria presentata dalla legale rappresentante della scuola a decorrere dal successivo a.s. 2025/2026, ha disposto la cessazione di ogni attività didattica dell’Istituto ricorrente a far data dal nuovo anno scolastico 2025/2026.
Il Collegio prende atto della dichiarazione delle parti ricorrenti e dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione dell’esaurirsi della vicenda in via preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA TT, Presidente, Estensore
IA Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA TT |
IL SEGRETARIO