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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE così composto: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Maria Rosaria Rizzo Consigliere rel. ing. Fabrizio Maria Fabbricini Esperto, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 536/2022 RGAC, posto in deliberazione all'udienza del 20 maggio 2025, vertente
TRA
(cod. fisc. e Partita IVA n. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Battista Conte (c.f. P.IVA_1 C.F._1
), Valeria Lanna ( c.f. e ( c.f.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_2 [...]
); C.F._3
RICORRENTE
E
in persona del sindaco pro tempore;
Controparte_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto una domanda di accertamento negativo dell'obbligo di pagamento di Con somme, a titolo di sovracanone , per gli impianti di derivazione d'acqua, a scopo idroelettrico, dal fiume , siti rispettivamente nel territorio dei Comuni di Vallerotonda e di Sant'Elia fiume CP_3
, e, per l'effetto, di accertamento dell'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento, emessa dal CP_3
in data 30 dicembre 2021; ove occorra, disapplicando il d.m. 14 dicembre 1954, Controparte_4 come modificato e integrato dai d.m. 15 marzo 1979 e d. m. 15 maggio 2017, e disponendo – se ritenuto opportuno - consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'esatta perimetrazione del Bacino Imbrifero Montano del Liri-Garigliano; - in subordine, dichiarare la prescrizione delle somme richieste, a titolo di sovracanone;
in ulteriore subordine, ricalcolare l'ammontare dei sovracanoni, se ritenuti dovuti, secondo le corrette potenze nominali degli impianti.
La società attrice lamenta che, solo con atto ingiuntivo del 30 dicembre 2021, il Controparte_1
- in qualità di membro del Consorzio BIM del Liri-Garigliano - ha richiesto il pagamento dei Con sovracanoni per tre impianti asseritamente ricadenti nel perimetro del , oltre sanzioni e interessi per il mancato versamento, mai richiesto prima. Contesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione dei sovracanoni, per i motivi che si esamineranno. Assume di aver agito in autotutela senza alcun riscontro, e, dunque, di aver deciso, nonostante l'esiguità della somma, di adire l'autorità giudiziaria al fine di un accertamento negativo dell'obbligo di pagamento.
Costituisce un arresto giurisprudenziale la pronuncia della Suprema Corte, a sezioni unite, in punto di giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, presso la Corte di Appello di Roma,
“In tema di concessione di grandi derivazioni idroelettriche, a seguito delle modifiche normative successivamente introdotte all'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933 (dapprima con la l. n. 1377 del 1956 e poi con la l. n. 925 del 1980), la discrezionalità originariamente concessa all'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi è stata progressivamente ridotta, sino a fondare il relativo potere sul solo rilievo di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità; pertanto, la controversia avente ad oggetto il provvedimento con cui l'autorità amministrativa abbia esercitato il predetto potere, rispetto al quale il destinatario riveste una posizione di diritto soggettivo, appartiene alla giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato, e non a quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado, cui è devoluta l'impugnazione, "in via principale", di atti che costituiscano espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, idoneo ad incidere su posizioni di interesse legittimo.” (Cass. Sez. U., sent. n. 15491/2020; ord. n.18827/2019)
Nel merito, il provvedimento impositivo è privo di specifiche indicazioni riguardo agli impianti di derivazione, per cui sono richiesti i sovracanoni. Manca qualsiasi riferimento alle relative concessioni ed il confronto con la produzione documentale della società attrice rende ancora più evidente la difficoltà nell'individuare le singole imputazioni. Nel provvedimento si fa riferimento a due impianti
“S. Elia fiume Rapido”, indicando, per uno, la potenza nominale di 360 kw e, per l'altro, di 550,00 Kw e ad un impianto cd. Campo di Manno, con una potenza nominale 344,00 KW. In un confronto con la prospettazione della società attrice, sorretta da puntuale riscontro documentale, non è possibile individuare con certezza gli impianti e la loro collocazione nel perimetro dei BIM, nè vi è corrispondenza con la potenza nominale, che si rileva dalla documentazione allegata dalla società attrice. La società ha precisato di essere titolare di tre concessioni La prima riguarda la piccola derivazione a monte, c.d. , con opere di presa nel territorio Persona_1 di Comune di Vallerotonda, assentita con concessione trentennale nel 1984, per una potenza nominale di 136 W. La società attrice assume ma non dimostra il mancato rinnovo alla scadenza;
in ogni caso, non è chiaro se la derivazione ricade nel comune di S. Elia, indicato nell'atto impugnato e, comunque, nel bacino imbrifero, , invocato dall'amministrazione, mentre la potenza nominale non Controparte_5 corrisponde a nessuna di quelle indicate nell'atto impositivo ed è addirittura inferiore al minimo previsto per l'imposizione del sovracanone, ai sensi dell'art. 1 co. 137 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
La seconda riguarda la derivazione intermedia, c.d. Campo di Manno, assentita dalla RE IO con tre distinte concessioni, n. 904/1984, nn. 3913/1984 e 3914/1984, poi unificate, su autorizzazione provvisoria della RE IO (delibera n. 7605/1991), mediante prolungamento della condotta forzata dal punto di restituzione della centrale a monte e quello della centrale a valle;
con determinazione, in data 8 agosto 2008, la RE IO ha rilasciato il nulla-osta idraulico a esercitare l'impianto di energia elettrica posto lungo il fiume , con opera di presa a quota CP_3 invariata di 201,7 metri s.l.m. per una portata media ridotta a mod.
5.50 anziché mod.
8.20 con la restituzione alla centralina ex a quota 158,90 metri s.l.m. usufruendo di un salto di 42,80 Pt_3 metri e, quindi, una potenza nominale di Kw 231. Questa derivazione è l'unica espressamente richiamata con l'atto impugnato, ma non vi è coincidenza con la potenza nominale.
La terza riguarda la piccola derivazione a valle, c.d. San Cataldo, assentita con concessione trentennale nel 1984 per una potenza di Kw 740 e, a fine lavori, al momento del collaudo, l'amministrazione ha accertato che, pur rimanendo invariato il salto, le portate derivate nel quinquennio di misurazione erano inferiori rispetto a quelle indicate in concessione;
pertanto, ha stabilito la variazione in diminuzione della potenza nominale, determinandola in Kw 416. Anche questa derivazione trae l'acqua dal Fiume ed, in base agli atti, ricade nel comune di Sant'Elia, CP_3 ma ha una potenza nominale diversa da quella utilizzata per la determinazione del sovracanone. A tali incertezze si aggiunge il problema della perimetrazione del bacino imbrifero, che è una condizione imprescindibile per l'imposizione dell'obbligo di pagamento del citato sovracanone (“In tema di interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, il presupposto necessario per l'applicazione del sovracanone agli impianti di energia elettrica indicati all'art. 1, comma 137, della l. n. 228 del 2012, va individuato facendo riferimento unicamente al luogo di ubicazione delle opere di presa d'acqua, ovvero di quella parte di impianto idroelettrico la cui funzione è, per l'appunto, quella di prelevare l'acqua mediante l'operazione di captazione”. Cass. Sez. U., n. 15372/2022). In atti, vi è il decreto del 15 marzo 1979 (doc.8) da cui emerge un riesame della perimetrazione, in base a criteri tecnici, non più discrezionali, ed ulteriori correzioni risultano avvenute nell'anno 2017 (doc. 9). La perimetrazione è contestata e mancano elementi utili per la verifica dei criteri utilizzati. Il che ha chiesto il pagamento, aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del credito. Di CP_1 conseguenza, la genericità della richiesta, puntualmente contestata da parte attrice, determina l'accoglimento della domanda di accertamento negativo del credito.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese processuali, secondo le tariffe di cui al d.m. 55/2014, previste per lo scaglione delle controversie di valore fino a 1100,00 euro, da liquidare tenendo conto della complessità della materia.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dalla società
[...]
nei confronti del , così provvede: Parte_1 Controparte_1
dichiara l'inesistenza del credito impositivo del , con la condanna al pagamento Controparte_1 delle spese processuali, in favore della società attrice, liquidate in 1000,00 euro, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge. Roma 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Rizzo dott. Franco Petrolati