Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4327/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari- dr.ssa Manuela Esposito – nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro del deposito di note scritte - ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Catanzaro snc, n.c.f. elettivamente domiciliata in Rossano CodiceFiscale_1
Scalo (CS) alla Via Torre Pisani n° 29, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Odette
Carignola, N.C.F.: CodiceFiscale_2
Ricorrente
e in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, con sede in Rossano, via Acqua di Vale, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Carnovale
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/07/2017 la ricorrente chiedeva la condanna del Fondo di Garanzia gestito dall' al pagamento di complessivi € 2.913,05, a titolo CP_1 di TFR per la propria attività lavorativa, deduceva che in data 11 luglio 2013, depositava presso il Tribunale di Rossano ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento nei confronti della Parte_2
per la somma complessiva di € 2.913,05, a titolo di TFR maturato e mai
[...] corrisposto;
che con decreto ingiuntivo n. 143/13, veniva riconosciuto il credito vantato dalla ricorrente. In data 12 febbraio 2014, il decreto veniva dichiarato esecutivo e, il 13
2016, la ricorrente presentava all' domanda di intervento dei fondi di garanzia per
CP_1 ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto. L' , nonostante il decorso
CP_1 dei termini di legge, non comunicava alcuna decisione in merito alla richiesta. Pertanto, l'odierna ricorrente veniva informata dall'Ufficio competente che la mancata
CP_1 comunicazione era dipesa dal fatto che il Curatore Fallimentare aveva omesso di indicare, nella documentazione relativa al Fondo di Garanzia, la data di assunzione, la data di licenziamento e la matricola aziendale. La ricorrente provvedeva, in data
CP_1
20 ottobre 2016, a trasmettere all' un'autocertificazione contenente i dati CP_1 richiesti, corredata dalla documentazione adeguata. L' , informava la Sig.ra CP_1
che la domanda di intervento nel Fondo di Garanzia, presentata in data 16 Pt_1 gennaio 2016, non veniva accolta perché "il Curatore Fallimentare non aveva richiesto il TFR nell'apposito quadro". Avverso tale decisione, la ricorrente presentava ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 21 marzo 2017, trasmettendo tutta CP_1 la documentazione richiesta dalla legge. L' , tuttavia, non riconosceva il diritto CP_1 della ricorrente a ottenere il pagamento della somma indicata nello stato passivo e rigettava la domanda. Per tali ragioni adiva l'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio l' , contestando la domanda con diverse CP_1 argomentazioni, in particolare sottolineando l'intervenuta decadenza ex art. 47 del DPR 639/1970, come sostituito dalla Legge 438/1992, nonché la prescrizione del diritto per decorso del termine di legge, e comunque l'improcedibilità per mancato esaurimento dell'iter amministrativo.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'azione per decadenza formulata dall' . CP_1
Com'è noto, la decadenza delle prestazioni previdenziali è prevista, in via generale, dall'art. 47 comma 3 del D.P.R. n. 639/1970, come autenticamente interpretato dall'art. 6 del D.L. n. 103/1991conv. in L. n. 166/1991. In particolare, l'art. 4 comma 1 D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, ha previsto che l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza sostanziale, entro tre anni per le prestazioni pensionistiche ed un anno per le prestazioni temporanee (c.d. prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/1989, tra le quali sono ricomprese quelle del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto). Quanto ai dies ad quibus, si rammenti che, secondo l'art. 7 L. n. 533/1973, la domanda amministrativa, che costituisce condizione di proponibilità dell'azione, si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'ente previdenziale istituto si sia pronunciato (cd. silenzio - rifiuto). Quindi, riepilogando, dal momento della proposizione della domanda l' ha CP_1
120 giorni:
- per emanare un provvedimento esplicito di diniego: da questo momento iniziano a decorrere i 90 giorni che l'istante ha per proporre ricorso amministrativo;
- per non pronunciarsi e, dunque, realizzare un comportamento legalmente tipizzato di silenzio rigetto che si cristallizza in 120 giorni dall'istanza: da questo momento l'istante ha 90 giorni per proporre ricorso.
A questo punto occorre operare un distinguo con riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 47 in commento, a seconda della proposizione tempestiva del ricorso da parte dell'istante o della mancata proposizione o proposizione intempestiva del ricorso da parte dell'istante:
- in caso di proposizione tempestiva del ricorso amministrativo bisogna fare un ulteriore distinguo, a seconda che intervenga un provvedimento tempestivo ed espresso di rigetto ovvero una ulteriore formazione del silenzio rigetto:
- nel caso in cui intervenga un provvedimento espresso e tempestivo (entro 90 giorni dal ricorso) di rigetto il termine di decadenza annuale/triennale inizia a decorrere dalla data del provvedimento;
- nel caso in cui non intervenga un provvedimento espresso e quindi si formi il silenzio rigetto oppure intervenga un provvedimento intempestivo, dunque, tardivo, il termine di decadenza di cui all'art. 47 inizia a decorrere dai 90 giorni successivi alla data di presentazione del ricorso.
- in caso di mancata proposizione o proposizione intempestiva del ricorso amministrativo il termine di decadenza di cui all'art. 47 inizia a decorrere dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, quindi, si osserva che la domanda amministrativa è stata presentata in data 26.1.2016, il provvedimento di rigetto è stato emanato tardivamente in data 27 gennaio 2017, il ricorso amministrativo è stato proposto in data 21.3.2017 ma, ad ogni buon conto, la tardività del provvedimento di rigetto ha comportato che lo stesso avesse una efficacia tamquam non esset, con cristallizzazione del computo del termine di decadenza alla data della domanda amministrativa, dunque con lo spettro temporale di 300 giorni più un anno;
al momento della proposizione del ricorso, in data 14.11.2017, quindi, la ricorrente non era decaduta dalla possibilità di chiedere giudizialmente il riconoscimento della prestazione. Parimenti priva di pregio è l'eccezione di prescrizione avente ad oggetto la prescrizione del diritto al TFR che resta quella quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5) c.c.; con riferimento al dies a quo del termine quinquennale di prescrizione, l'ermeneusi costante afferma, conformemente al principio secondo cui la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui il diritto può essere fatto valere, che poiché il diritto alla prestazione da parte del Fondo dell' nasce non in forza del rapporto di CP_1 lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo e previdenziale, diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del CP_1 lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia (ex plurimis Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 23/07/2012, n. 12852). Le condizioni si sono verificate in data 18.2.2014 e la domanda amministrativa è stata presentata in data 26.1.2016.
Nel merito la domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento. L'articolato normativo costituito dalla L. n. 297/1982, all'art. 2, comma 1, prevede che presso l è istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine CP_1 rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Al comma 2 è previsto che “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”. Secondo il disposto del comma 5 “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”. Il D.Lgs. n. 80/1992 – di attuazione della Direttiva CE n. 987 del 1980 –, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, estende l'accesso al Fondo anche per il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro “rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La ricorrente ha, conformemente a quanto previsto dalla legge, dimostrato al resistente la cessazione del rapporto di lavoro, la sussistenza di un credito, la sottoposizione al fallimento della società dante causa e la propria ammissione al passivo (allegati nn. 3, 4 e 5 parte ricorrente), peraltro il resistente non ha contestato la sussistenza di questi presupposti. Nel caso di specie, ricorrono, quindi, tutti i presupposti richiesti dalla normativa in materia per ottenere il pagamento da parte del Fondo di Garanzia di quanto vantato CP_1 dalla ricorrente a titolo di TRF, compresa la dichiarazione del responsabile del procedimento (allegato parte ricorrente).
Circa l'incompletezza della documentazione addotta dal resistente come giustificazione della infondatezza della domanda, anche sulla scorta del messaggio
2084/2016, si osserva che nello stesso è precisato quanto segue: “In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l'esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 - che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54”.
Nel caso oggetto di odierna disamina poiché il modello in questione, seppure compilato dal Curatore e tempestivamente trasmesso al resistente, è stato ritenuto non completo di tutte le informazioni, la ricorrente ha provveduto, sulla scorta delle indicazioni di cui al messaggio sopra richiamato, ad integrare la documentazione tramite trasmissione del modello in uso per la richiesta di pagamento del TFR ed allegando idonea documentazione utile ad individuare i dati richiesti in data 20.10.2016
(allegato n. 11 parte ricorrente).
Per tali ragioni la domanda è accolta.
Le spese seguiranno la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Manuela Esposito, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 2.913,05, a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 499,00 a titolo di compenso professionale oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014, da distrarre ex art. 93 c.p.c.
Castrovillari, 30.5.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito