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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 bis cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8137/2021 RG fissata all'udienza del 09/05/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. DI CARLO Parte_1
LILLO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 Parte_2
PROVENZANO LUIGI MARIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di udienza in modalità remoto ex art. 127 bis cpc.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) In via principale:
• Accertare e dichiarare che la IG.ra ha percepito a titolo di retribuzione mensile importi in Pt_1 contanti inferiori a quanto indicato nelle relative buste paga;
• Accertare e dichiarare che la IG.ra prestava ore di lavoro supplementare non retribuite;
Pt_1
• Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del livello 3 in luogo del livello 4 del
CCNL Alimentari - Artigianato, con decorrenza 29 dicembre 2019 sino alla cessazione;
• Per l'effetto di quanto sopra, condannare (P.iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Aradeo (LE), P.IVA_1
P.IVA_ Via Bertold Brecht n. 7 , al pagamento in favore della ricorrente di tutte quelle somme dovute
a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il dovuto ed il percepito, a titolo di lavoro
1 supplementare, nonché tra il livello 3 ed il livello 4 retributivo, il tutto con riferimento al periodo lavorativo dal 29 dicembre 2015 alla cessazione del rapporto, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, nella complessiva somma di
Euro 42.262,25 ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
2) In via subordinata:
• Per l'effetto di quanto sopra, condannare (P.iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Aradeo (LE), P.IVA_1
Via Bertold Brecht n. 7 -73040, al pagamento in favore della ricorrente delle sole somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il dovuto ed il percepito, il tutto con riferimento al periodo lavorativo dal 29 dicembre 2015 alla cessazione del rapporto, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, nella complessiva somma di Euro 28.169,31, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
3) In via ulteriormente subordinata:
Per l'effetto di quanto sopra, condannare (P.iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Aradeo (LE), P.IVA_1
Via Bertold Brecht n. 7 -73040, al pagamento in favore della ricorrente delle sole somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il dovuto ed il percepito, il tutto con riferimento al periodo lavorativo dal 01 luglio 2018 alla cessazione del rapporto, così come calcolate nei conteggi analitici in allegato al presente atto e che dello stesso costituiscono parte integrante, nella complessiva somma di Euro 8.570,61, ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) in data 29 dicembre 2015 la IG.ra veniva assunta da Parte_1 Controparte_2
presso il pastificio sito in Aradeo (LE) alla Via Giulio Cesare n. 51, con contratto
[...] di lavoro subordinato a tempo indeterminato part – time al 62,5%, ed inquadrato al livello 4 del
CCNL di categoria (doc.
1 - contratto di lavoro);
2) è un'impresa individuale che si occupa di produzione di Controparte_2
pasta fresca e prodotti farinacei (all.3 – visura);
2 3) La IG.ra si è sempre occupata di dosare autonomamente gli ingredienti e di riporli nelle Pt_1
macchine impastatrici, spostare gli impasti, di peso mai inferiore ai 25kg nelle macchine per la trafilatura ed infine riporre la pasta trafilata nella zona di essicazione: di fatto la ricorrente si occupava in autonomia dell'intero processo produttivo della pasta;
4) Ogni giorno venivano realizzati non meno di 7/8 impasti, talvolta si arrivava anche a 10: si producevano orecchiette, maccheroni, trofie, cavatelli, strozzapreti e molti altri formati di pasta lunga e corta;
5) Capitava a volte che venissero richiesti impasti colorati con ingredienti naturali (quali il nero di seppia, la curcuma et similia) che richiedevano un ulteriore lavaggio dei macchinari, i quali spesso si inceppavano. La ricorrente gestiva in autonomia sia gli improvvisi blocchi della macchina che la pulizia ulteriore dei pezzi meccanici;
6) Talvolta si occupava di preparare gli ordini dei clienti, impacchettando i prodotti ed inviandoli
(doc.2 – conversazioni whatsapp);
7) La prestazione lavorativa veniva resa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 14 e, per gli anni
2016-2017-2018-2019 per l'intero periodo estivo la IG.ra lavorava anche nella giornata Pt_1 di sabato per circa 5 ore, come le veniva richiesto per le vie brevi (doc.2 – conversazioni whatsapp);
8) Assieme alla sig.ra lavoravano la IG.ra (andata poi in maternità nel Pt_1 Persona_1
2019) ed il IG. padre della titolare, nonché la sorella della titolare, IG.ra Per_2 Per_3
che prestava la propria opera solo durante i picchi di lavoro;
[...]
9) Nell'anno 2019, con la IG.ra in maternità ed una ingente mole di lavoro, la ricorrente ha Per_1
accidentalmente inserito il dito medio della mano destra in un macchinario, procurandosi una grave ferita che ha comportato una sutura da 13 punti;
10) Durante l'anno 2019 la IG.ra è svenuta molte volte a causa del caldo ed ha deciso di non Pt_1 lavorare più il sabato perché non riusciva a reggere ritmi di lavoro così estenuanti;
11) Ad esito di accertamenti medici all'inizio del 2021, veniva diagnosticata alla IG.ra la Pt_1
fibromialgia, una sindrome cronica e sistemica, il cui sintomo principale è rappresentato da forti e diffusi dolori all'apparato muscolo-scheletrico. Trattasi di patologia reumatica di natura extrarticolare che comporta dolori diffusi acuti e brucianti, dolore osseo, crampi, rigidità articolare al mattino, gonfiore articolare, fitte intercostali, nevralgie, cefalee, parestesie, anomalie del sonno, cistite, depressione (doc.3 – referti medici);
3 12) Per tale grave patologia la IG.ra è tutt'ora costretta ad astenersi dalla prestazione Pt_1
lavorativa ed ha quasi terminato il periodo di comporto;
13) Ogni mese venivano consegnati brevi manu alla IG.ra i cedolini paga (doc.4 – buste paga) Pt_1
e la stessa veniva costretta ad apporvi la propria firma per ricevuta. Lo stipendio, tuttavia, veniva anch'esso consegnato in contanti a mani della ricorrente, di solito all'inizio di ogni mese, e la stessa provvedeva a versare i contanti presso l'istituto bancario ove era acceso il suo libretto di risparmio prima (doc.5 – estratti conto Banca Intesa San Paolo) ed il suo conto corrente successivamente (doc.6 – estratti libretto postale).
In punto di diritto ha eccepito sussistenza del diritto ad un livello di inquadramento superiore (Livello III CCNL Alimentari) in luogo di quello contrattualmente attribuito
(Livello IV CCNL Alimentari); differenze retributive per lavoro supplementare (con o senza superiore inquadramento), maggiore paga base, ferie, permessi, tredicesima e quattordicesima in seguito a riconoscimento di superiore livello.
Parte convenuta nel costituirsi in primo luogo ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente sostenendo l'effettivo inquadramento al livello contrattuale attribuito, il rispetto dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito (5 ore al giorno dal lunedì al venerdì), la correttezza dei pagamenti e la congruenza tra quanto riportato in busta paga e quanto corrisposto realmente.
In secondo luogo ha spiegato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento in favore della ditta “ della CP_2 Controparte_2 complessiva somma di Euro 13.736,80 [Euro 1.961,80 a titolo di indennità di malattia a carico dell'azienda dal gennaio 2021 al luglio 2021; Euro 11.775,00 a titolo di lucro cessante per la minor produzione conseguita nel periodo di malattia] o della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o, in subordine, nella somma diversa da liquidarsi in via equitativa. In particolare, ha sostenuto la simulazione del periodo di malattia e il conseguente danno ricevuto dall'azienda.
Parte ricorrente ha replicato contraddicendo le asserzioni della resistente nella domanda riconvenzionale insistendo nel proprio petitum.
4 Alla prima udienza di discussione il Giudice, preso atto dell'impossibilità di composizione bonaria della lite, con separata ordinanza ammetteva i mezzi istruttori e rinviava all'uopo.
All'udienza del 2.12.22 veniva escussa la teste di parte ricorrente, Testimone_1 che dichiarava quanto segue:
[...]
ADR. ho lavorato presso il pastificio gestito da dal 2015 sino a pochi mesi fa con Controparte_2 mansioni di aiuto pastaia.
ADR. la ricorrente ha iniziato a lavorare pochi mesi dopo di me ed è andata via, se ben ricordo, nel
2021.
ADR. la ricorrente si occupava della produzione, nel senso che prendeva la pasta dall'impastatrice la metteva nei macchinari che davano la forma alla pasta;
il prodotto cadeva su un nastro trasportatore e veniva poi trattato dal padre dalla resistente.
ADR. l'impasto era preparato dalla resistente o da suo padre.
ADR. la ricorrente lavorava dalle 8,00 alle 13,00 come me, dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si lavorava.
ADR. la capienza del forno era di quattro quintali e quindi gli impasti giornalieri tenevano conto di tale capacità e variavano a secondo del tipo di lavorazione della pasta che veniva prodotta.
ADR. il formato della pasta era realizzato sempre dalla macchina e, se si produceva pasta colorata, tale colore veniva inserito nella fase di preparazione dell'impasto.
ADR. era il padre della resistente che si occupava dell'aspetto meccanico e che risolveva eventuali blocchi del macchinario.
ADR. la pulizia dei macchinari era effettuata da me come anche dalla ricorrente mentre venivano effettuati gli impasti.
ADR. il confezionamento dei prodotti avveniva sempre a mezzo di una apposita macchina. Io mi occupavo di etichettare i prodotti. La ricorrente non impacchettava manualmente la pasta ma, al più, la inseriva nel macchinario che effettuava la confezione.
ADR. le farine erano utilizzate direttamente dalla resistente e dal padre;
talvolta poteva capitare che ci chiedessero di prendere un tipo particolare di farina, e tanto facevamo, ma solo su loro indicazione, in quanto era difficile distinguere i diversi tipi di farina.
ADR. i rapporti con la clientela erano curati esclusivamente dalla signora CP_2
5 ADR. venivamo pagate all'inizio del mese successivo al periodo di maturazione della retribuzione, con la consegna della busta paga e la corresponsione dell'importo in contanti. Eravamo tutte presenti al momento del pagamento. Gli importi riportati in busta paga corrispondevano alle somme consegnate;
al momento della consegna firmavamo le buste paga.
ADR. ribadisco che al momento della consegna della busta paga eravamo tutte presenti;
io ho visto personalmente la busta paga della ricorrente con gli importi ivi riportati, che erano uguali ai miei, e ho assistito alla consegna del denaro, e la ricorrente non si è mai lamentata in mia presenza di una mancata corrispondenza tra quanto scritto in busta paga e quanto ricevuto.
All'esito dell'escussione il difensore di parte resistente rinunciava al proprio teste. Il difensore di parte ricorrente ne accettava la rinuncia e chiedeva ammissione ctu. Il
Giudice rinviava per discussione.
All'udienza del 9.05.25 le parti hanno discusso ex art. 127 bis cpc.
***
Con riferimento alla domanda di parte ricorrente il ricorso è parzialmente fondato. Da rigettarsi – invece - la domanda riconvenzionale. Il tutto per i motivi che seguono.
1. In merito all'invocato superiore inquadramento (Livello III in luogo del Livello IV del
CCNL richiamato) si precisa come è stato ampiamente provato che la svolgesse Pt_1 mansioni attinenti al Livello IV e pertanto non è da riconoscersi il Livello superiore.
Seguendo il procedimento trifasico, occorre preliminarmente accertare quali mansioni siano state svolte in concreto dalla ricorrente.
Dalle dichiarazioni testimoniali, unitamente alla prova documentale di cui si dirà, emerge che la si occupava della produzione, nel senso che prendeva la pasta Pt_1 dall'impastatrice la metteva nei macchinari che davano la forma alla pasta;
il prodotto cadeva su un nastro trasportatore e veniva poi trattato dal padre dalla resistente, ed ancora l'impasto era preparato dalla resistente o da suo padre;
inoltre le farine erano utilizzate direttamente dalla resistente e dal padre;
talvolta poteva capitare che ci chiedessero di prendere un tipo particolare di farina, e tanto facevamo, ma solo su loro indicazione, in quanto era difficile distinguere i diversi tipi di farina, poi i rapporti con la clientela erano curati esclusivamente dalla signora . CP_2
6 La prova documentale poc'anzi accennata - all. n. 32 depositato unitamente alla memoria di replica del 16.03.22, con riferimento all'immagine ritraente il messaggio
WhatsApp e riportante la data del 19 gennaio 2018 – attesta espressamente, all'interno di un verosimile colloquio avvenuto tra la titolare e la ricorrente, una indicazione precisa e analitica (sulle relative quantità) dell'incombenza lavorativa che quest'ultima è tenuta ad espletare (cfr. “basta togliere dal sacco intero 4 kg, e li aggiungi di orzo, e poi uno intero di semola”, “25 kg di semola, 21 kg di integrale e 4 kg di orzo”).
Passando al secondo aspetto, occorre esaminare quali siano le qualifiche del CCNL del personale del Settore Alimentare rilevanti per la decisione.
Le norme pattizie prevedono i seguenti livelli di interesse ai fini del presente giudizio, dando per ciascuno di esso una descrizione delle attività riconducibili. I livelli previsti dal suddetto CCNL che interessano sono il III e il IV:
Terzo livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori addetti a mansioni amministrative che richiedono una buona discrezionalità nell'ambito di un ampio ma prestabilito schema di lavoro, di procedura,
e una notevole esperienza nella pratica e nelle procedure di ufficio;
- i lavoratori che sulla base delle indicazioni generiche del datore di lavoro, sono in grado di realizzare con perizia tutti i prodotti finiti della linea produttiva dell'azienda e parimenti qualsiasi alimento della loro specializzazione anche non contemplato nella linea produttiva aziendale. Tali lavoratori sono in grado di servirsi, di manutenzionare e pulire congiuntamente tutti gli apparati produttivi a disposizione delle aziende e di esercitare inoltre una certa autonomia ed iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni;
- i lavoratori altamente specializzati che eseguono tutte le operazioni del laboratorio e che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche del quarto livello, coordinano l'attività di altri lavoratori, senza la responsabilità dell'unità organizzativa aziendale;
- il viaggiatore piazzista di 23 categoria, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando
7 provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- secondo pasticcere;
- secondo gelatiere;
- secondo banconiere;
- pastaio;
- secondo cioccolatiere;
- secondo macellaio;
- secondo cuoco;
- cassiere/a;
- frantoiano con mansioni di controllo delle fasi di molitura
- impiegato addetto alla gestione amministrativa dei flussi di carico e scarico dei prodotti di . Pt_3
Quarto livello (impiegati, operai)
Appartengono a questo livello:
- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
- i lavoratori specializzati che nella realizzazione del prodotto finito svolgono attività tecnico pratiche nelle operazioni di manutenzione e di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse con capacità di regolazione e messa a punto;
- i lavoratori specializzati con specifica e diretta responsabilità tecnica del lavoro attribuito ai fini della sua riuscita, pur assolvendo alla prescrizione e agli indirizzi del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Profili esemplificativi da valersi per alcune attività ricomprese nella sfera di applicazione:
- pasticcere finito;
- gelatiere finito;
- cuoco finito;
- banconiere finito;
- sfoglina finita;
8 - aiuto pastaio;
- cioccolatiere finito;
- macellaio finito;
- frantoiano;
- impiegato addetto alle attività amministrative e commerciali.
L'ultima operazione da compiere è il confronto delle mansioni svolte dalla ricorrente, così come accertate in corso di causa, con le mansioni previste dal CCNL, al fine di verificare la fondatezza della domanda di parte attrice che invoca il riconoscimento di una qualifica superiore (III livello o IV livello).
Orbene tale raffronto non permette di ritenere la ricorrente inquadrabile nel livello superiore atteso che la medesima si limita ad esercitare mansioni che sono perfettamente attinenti al livello contrattualmente attribuito. Invero il discrimine può rilevarsi sostanzialmente nel grado di autonomia operativa (sotto la direzione più o meno generica del datore di lavoro) con la quale la dipendente esercita le sue mansioni: peraltro nel Livello III viene menzionato il coordinamento dell'attività di altri lavoratori, circostanza non emersa nei fatti di causa. Dalla testimonianza escussa e dalla prova documentale emerge invece come ella si sia limitata a prendere la pasta (il cui impasto era già preparato dalla titolare o dal di lei padre) e metterla nei macchinari che davano la forma alla medesima. E anche quando l'impasto era da lei preparato, ciò avveniva sotto indicazione puntuale e specifica della titolare (cfr. allegato documentale citato). Infatti, non sfugge come siano puntuali le indicazioni fornite dal datore di lavoro per lo svolgimento delle operazioni. La stessa documentazione prodotta appare in ogni caso inidonea anche a volerla massimamente valorizzare a provare una prevalenza quali-quantitativa delle asserite mansioni superiori rispetto alle quali consta un solo messaggio prodotto (cfr. anche infra).
Inoltre, rispetto alla teste escussa va fatto presente che – dalla discussione orale e dalle note del 16.10.23 – sembrerebbe sia stata attivata una denuncia per falsa testimonianza. A prescindere da tale circostanza, comunque va ribadito che l'onere della prova grava sempre su parte ricorrente per quanto riguarda mansioni superiori e straordinario/orario supplementare e conseguentemente nessun effetto “in positivo” ha una simile eventuale denuncia. Lo stesso messaggio whatsapp relativo all'inizio
9 orario di lavoro è “isolato” e non appare né così preclaro come vorrebbe far intendere parte ricorrente né contestualizzato. Inoltre, in atti non sembra risultare alcuna richiesta di acquisizione del device (istanza menzionata dalla difesa ricorrente in sede di discussione). In ogni caso, la presenza sul proprio cellulare altri messaggi analoghi avrebbe dovuti condurre alla produzione degli stessi sin dall'introduzione del ricorso, perché già a disposizione della parte. Altre richieste di acquisizione sarebbero inoltre meramente esplorative.
Corretto appare dunque l'inquadramento contrattuale e come, si dirà sotto, l'orario di lavoro retribuito.
2. Con riferimento all'orario di lavoro, anche in tal caso dalla prova testimoniale è emerso che l'orario si articolava in 5 ore al giorno dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e domenica (cfr. “la ricorrente lavorava dalle 8,00 alle 13,00 come me, dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si lavorava”). Ciò era dettato anche da ragioni tecniche in quanto il forno aveva una capienza massima di quattro quintali (come anche sostenuto in memoria da parte resistente: cfr. pag 3: “capacità massima di un quintale/ora”) pertanto gli impasti giornalieri tenevano conto di tale capacità. Non ci sono elementi che smentiscano tale ricostruzione anche alla luce della allocazione dell'onere della prova.
Per questo giudice, l'unico messaggio prodotto in atti non appare idoneo a inficiare le dichiarazioni della teste perché unico e non univoco. Inoltre, i documenti n. 2 e 32 sono parziali e non consentono di comprendere pienamente anche la collocazione storica di alcuni fatti. Vale anche in questo caso quanto detto a proposito della menzionata denuncia.
3. Con riferimento alla domanda riconvenzionale essa deve rigettarsi poiché parte resistente non ha fornito prova della data specifica di realizzazione delle foto sui social network: invero, non si ha prova certa della data di pubblicazione di tali foto e men che meno si può escludere che la stessa abbia pubblicato tali foto in periodi differenti
(anche di anni) da quelli in cui sono state scattate. Ed ancora le visite fiscali espletate hanno attestato con pubblica fede (provenendo da pubblici ufficiali) la sussistenza della malattia.
10 Inoltre, con riferimento al lucro cessante da minor produzione, esso viene solo invocato e astrattamente allegato in ricorso senza che venga provato mediante dati specifici e senza così assolvere l'onere probatorio in relazione a tale circostanza. Si tratta di mere ipotesi astratte senza alcun sostrato documentale idoneo a sostenerle. Né risultano altrimenti provati l'asserito danno e la sua riconduzione causale. Né in assenza di appiglio alcuno potrebbe, a tacer d'altro, domandarsi un risarcimento del danno in via sostanzialmente equitativa (quantomeno per quanto riguarda il danno relativo minor guadagno e questo senza considerare che si ritiene assente la prova dell'an del danno per quanto sopra per entrambe le voci di danno richieste).
4. Tornando alle domande attoree e fermo restando il corretto inquadramento e l'assenza di lavoro supplementare, con riferimento alle differenze retributive (che appare pacifico siano state richieste anche a prescindere dalle mansioni superiori e dal diverso orario, stante le chiare affermazioni in ricorso e, quantomeno, alla luce del principio di continenza), ed in particolare alla divergenza tra importi indicati in busta paga e versamenti effettuati dalla ricorrente nel proprio conto postale/bancario, occorre precisare che fino al giugno 2018 incluso, risultano provate non solo la ricezione delle buste paga ma anche la dazione degli importi ivi indicati in quanto la ricorrente con la propria firma, non disconosciuta, ne riconosce la datio mediante la sottoscrizione a sinistra della dicitura che integra una espressa quietanza di pagamento. Infatti, la formula apposta sulle buste paga appare idonea a qualificarsi quale effettiva quietanza di pagamento (… dichiaro esatta la somma consegnatami… così recita la frase di cui alla busta paga). Tale affermazione assume nella sua chiarezza valore di quietanza non limitandosi a valere quale mera consegna per ricevuta ma consistendo in una ben precisa affermazione volta al riconoscimento della dazione ed essa ha valore sino al sopraggiunto obbligo di pagamento tracciato delle retribuzioni (cfr. anche Cass.
27749/2020: La sottoscrizione della busta paga con la dicitura "per ricevuta-quietanza" fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta;
né alla suddetta dichiarazione può applicarsi il canone interpretativo di cui all'art. 1370 c.c..; la dicitura sulla busta paga è ancor più precisa di quella ritenuta sufficiente dalla Corte di cassazione. Le buste paga sottoscritte non
11 riportavano la mera dicitura “per quietanza”, o altra equivalente, come sembra invece presupporre parte ricorrente).
Dal luglio 2018, decorrendo l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti a carico del datore di lavoro, quest'ultimo non assolve più all'onere di provare le avvenute dazioni (non essendo più sufficiente la dichiarazione in busta paga, anche ove sottoscritta) e pertanto essa deve essere condannata alla differenza tra quanto dichiarato in busta paga e quanto parte ricorrente ha dichiarato come ricevuto nei conteggi, precisando che il periodo ricoperto è da ritenersi in luglio 2018 - dicembre 2020 (cfr. conteggi allegati da parte ricorrente). Né come correttamente inteso sempre da parte ricorrente può darsi prova del pagamento per testi (art. 2726, cfr. anche infra).
Confrontando la retribuzione netta indicata in busta paga con quella dichiarata nei conteggi come percepita, si assiste nondimeno ad una differenza retributiva.
Sarebbe stato, come detto, onere datoriale provare la corretta esecuzione del pagamento per l'esatto ammontare. Di contro, non appare provabile per testi il pagamento e la sopravvenuta disciplina legale rende prive di effetto le sottoscrizioni di busta paga successive alla decorrenza dell'obbligo di pagamento tracciato. Le stesse dichiarazioni della teste sono sostanzialmente volte ad aggirare il divieto di legge di cui all'art. 2726 cc (tenuto anche conto che non sussistono margini per derogare a tale limite probatorio anche alla luce dell'obbligo di pagamento tracciato).
Pertanto, alla luce dei conteggi in tale sede effettuati, risulta una differenza a favore della ricorrente della complessiva somma di € 5.275,57 (per ciascun anno 875 + 1931
+ 2469,57) che la resistente è condannata alla sua dazione.
Si precisa che nei conteggi e nelle conclusioni parte ricorrente ha chiesto la somma netta e in tal senso (anche alla luce di Cass. 25199/2019, essendo le differenze basate su un rapporto regolare – non essendovi riconoscimento di maggior orario e mansioni superiori - e ricorrendo quindi i presupposti di fatto della citata decisione).
5. Le spese gravano su parte resistente stante il principio di soccombenza e sono regolate sul III scaglione dm 55/14 (arg. ex Cass. 15817/2019 e Cass. 30840/2018).
12
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 bis cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8137/2021, così provvede: accoglie per quanto in motivazione il ricorso e conseguentemente condanna parte resistente alla dazione di € 5.275,57 netti in favore della parte ricorrente, oltre accessori di legge. rigetta la domanda riconvenzionale;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 2900,00 oltre spese forfettarie (15%), iva e cpa.
Lecce, 09/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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