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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/06/2024, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 938 2023
Oggi,26/06/2024 alle ore 9,30', innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi per la parte attrice Parte_1
l'avv. Mauro Cimino il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni come da atti.
Per la parte convenuta Controparte_1
L'avvocato Danilo Consorti il quale conclude come da atti
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio e deposita contestuale sentenza integrale alle ore 16,39
Ascoli Piceno, 26/06/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938 2023 promossa da:
Parte_2
(P.I. ) P.IVA_1
Avv. Mauro Cimino opponente
Contro
Sig. (CF: ) Controparte_1 C.F._1
Avv. Danilo Consorti
opposto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 615 cpc la Parte_2
conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1
conclusioni: Accertare e dichiarare: la sussistenza per tutti i motivi fin qui argomentati, dedotti e provati e che vi è pertanto il concreto pericolo di un danno ingiusto irreparabile per l'esecuzione coltivata, incluso la perdita da parte di di ogni sostegno economico di cui sopra e Parte_2
per l'effetto sospendere ex art. 615 c.p.c. comma 1 l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di notificato il 24.05.2023 a presso Parte_2
il proprio domicilio IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare : la violazione processuale da parte di Sig. dei dettami previsti dall'art. 660 co. 1 e co. 7 c.p.c. per aver notificato Controparte_1
l'atto di “Intimazione di Sfratto” in modalità difforme da come prevede la legge, in grave violazione del diritto di difesa e dell'esercizio legittimo dei diritti e delle proprie ragioni ex art. 24 Costituzione. Accertare e dichiarare: la nullità “ipso iure” sia del Contratto di locazione Commerciale versato in atti tra e Sig. Parte_2 Parte_2 Controparte_1
datato 22/03/2000 e sia parimenti per le stesse medesime motivazione dedotte nella presente
[...]
Opposizione della Scrittura Privata sempre tra Parte_2
e Sig. del 04/07/2018 a causa della mancata Parte_2 Controparte_1
registrazione del Contratto e della Scrittura Privata presso l'Agenzia delle Entrate competente in violazione di Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 anche in ottemperanza alla legge previgente alla data 17/05/22. Accerti e dichiari: la totale carenza di procedibilità giudiziale della domanda attorea incluso la richiesta di ingiunzione processata scientemente ed illegittimamente con la notifica in rinnovo dell'Atto di Precetto in totale carenza di una documentazione contabile probatoria delle somme richieste preventivamente in violazione di legge da Avv. Consorti addirittura a favore di soggetti terzi estranei e diversi dalle parti come riportate nel contratto del 22/03/2000. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari tutti, maggiorati di IVA e CAP e spese generali, incluse inoltre a tutte le spese sostenute del presente giudizio.
Deduceva l'opponente a sostengo della propria domanda violazione processuale da parte del
[...]
dei dettami previsti dall'art. 660 co. 1 e co. 7 c.p.c. per aver notificato l'atto di Controparte_1
“Intimazione di Sfratto” in modalità difforme da come prevede la legge e la mancata registrazione del Contratto e della Scrittura Privata presso l'Agenzia delle Entrate competente in violazione di
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 anche in ottemperanza alla legge previgente alla data 17/05/22.
- Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando la domanda di parte attrice, così concludendo:
Voglia il Tribunale rigettare la spiegata opposizione poiché infondata, pretestuosa e defatigatoria con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di lite.
Con espressa richiesta di condanna per abuso dello strumento processuale dell'impugnazione ex art. - Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e procedutosi a discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Preliminarmente va evidenziato come, da quanto risulta dai documenti in atti e dalle asserzioni difensive delle parti, l'importo preteso dall'opposta oggetto dell'intimazione di pagamento in questione sia pacifico, non sussistendo contestazioni al riguardo e non essendo stati acquisiti al processo fatti estintivi relativi al pagamento o relative quietanze.
Va ancora preliminarmente escluso che nell'opposizione a precetto, a prescindere dal soggetto a cui l'onere di stimolare il relativo procedimento, debba procedersi con la Mediazione prevista a pena di improcedibilità della domanda. Ciò pr due ordini di motivi: il primo che per quanto previsto dall'art. 5 del Dlgs 28/10 l'atto di precetto non è atto introduttivo di una causa;
il secondo, in quanto la normativa sopra richiamata prevede all'art. 5, comma IV, lett. E, l'esclusione dell'obbligatorietà del previo esperimento della Mediazione, nei giudizi di opposizione all'esecuzione forzata. ed ai relativi giudizi incidentali di cognizione.
b) Sulla violazione dell'art. 660 cpc
Parte opponente eccepisce la violazione dell'art. 660, commi 1 e 7, ovvero la notificazione della convalida di sfratto non avvenuta ai sensi dell'art. 137 cpc notifica che, se non eseguita a mani proprie,
deve essere seguita da notificazione di lettera raccomandata.
La norma, quindi, prevede come forma di notifica quella prevista all'art. 137 cpc, salvo che nel contratto sia stato pattuito che le notificazioni debbano avvenire nel domicilio eletto, fatto questo escluso nel caso di specie.
Ebbene, l'opposta ha notificato la convalida di sfratto presso l'indirizzo pec della opponente, indirizzo pec indiscutibilmente riferito alla società opponente in quanto risultante dai pubblici registri, indirizzo che l'opponente aveva l'obbligo di possedere. Infatti, la notifica telematica è istituto previsto dalla legge 53/94, che ha subito modifiche nel corso degli anni. Possedere un indirizzo pec è divenuto obbligatorio per tutte le imprese ed i professionisti con Dl 179/12, indirizzo che risulterà in pubblici elenchi.
La notifica in proprio tramite PEC, così come disciplinata dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53/94 nata come modalità alternativa e, soprattutto, facoltativa a quella tradizionale, è divenuta, in alcuni casi,
obbligatoria al punto che, ove effettuata in modalità diversa, deve intendersi addirittura nulla.
Deve ritenersi, pertanto, assolutamente parificata la notifica avvenuta nell'indirizzo pec di una società
obbligata a possederlo rispetto alla notifica ex art. 137 cpc. Come sopra premesso, poi, nessun patto venne concluso tra le parti con lo scopo di escludere tale forma di notificazione, anche attraverso la pattuizione specifica di luoghi espressamente indicati ove eseguire la notifica.
La domanda oggetto della presente eccezione va pertanto respinta.
c) L'opponente eccepisce, altresì, la mancata registrazione del Contratto e della Scrittura Privata
presso l'Agenzia delle Entrate competente in violazione di Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,
comma 346.
Sul punto, l'eccezione va disattesa.
E' indubbio che il contratto di locazione in questione venne sottoscritto in data antecedente alla normativa invocata dall'opponente; inoltre, secondo costante principio giurisprudenziale la norma di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 che prevede la nullità del contratto di locazione in difetto di registrazione, si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso (Cass. n.27169/16).
In ogni caso, è principio giurisprudenziale pacifico e costante quello secondo cui la tardiva registrazione di un contratto di locazione fa venir meno la nullità del contratto stesso prevista dall'articolo 1, comma 346 della legge n. 311/2004 (Cass. n. 34156/19). Risulta dagli atti, dai provvedimenti acquisiti al presente processo e dalle asserzioni difensive delle parti – che rispettivamente allegano e non contestano quanto di seguito precisato - che il contratto di locazione in questione venne tardivamente registrato il 15.12.22.
Anche questa domanda relativa alla presente eccezione va pertanto respinta.
Conseguentemente, l'opposizione appare infondata e va rigettata.
d) Va ora esaminata la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla opposta.
Come è noto, la domanda ex art. 96 cpc va ricondotta in termini di sussistenza di elementi diretti a configurare un abuso del processo da parte del soggetto che promuove azione giudiziaria,
intendendosi per tale il comportamento di colui che agisca o resista in giudizio pur essendo consapevole, con malafede, dolo o quantomeno colpa grave, della infondatezza delle proprie pretese,
con pregiudizio sia per la controparte che per il buon andamento della giustizia, o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione (Cass. 24649/19).
Ebbene, nel caso di specie le contestazioni proposte dalla parte opponente appaiono certamente frutto di scarsa diligenza nell'aver valutato norme giuridiche già oggetto di interpretazione chiara ed univoca contrastante con i propri assunti difensivi, comportando le difese svolte una mera azione a carattere dilatorio con pregiudizio in danno alla controparte ed al buon andamento della giustizia.
Parte opponente va quindi condannata a pagare in favore della controparte la somma di euro
600,00 a tale titolo.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 5.810,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- respinge l'opposizione formulata dalla Parte_2
;
[...]
- accoglie la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla opposta e per l'effetto condanna la società
[...]
a pagare in favore del signor Parte_2
la somma di euro 600,00; Controparte_1
- condanna società a rifondere Parte_2
al signor le spese di lite che liquida in euro 5.810,00, oltre spese Controparte_1
forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 26/06/2024
Il Giudice
Roberto Ricci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 cpc III comma.
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 938 2023
Oggi,26/06/2024 alle ore 9,30', innanzi al Giudice dott. Roberto Ricci, sono comparsi per la parte attrice Parte_1
l'avv. Mauro Cimino il quale si riporta ai propri scritti difensivi e chiede l'accoglimento delle conclusioni come da atti.
Per la parte convenuta Controparte_1
L'avvocato Danilo Consorti il quale conclude come da atti
Il Giudice dato atto di quanto sopra, a seguito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, si ritira in camera di consiglio e deposita contestuale sentenza integrale alle ore 16,39
Ascoli Piceno, 26/06/2024
Il Giudice
Roberto Ricci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 938 2023 promossa da:
Parte_2
(P.I. ) P.IVA_1
Avv. Mauro Cimino opponente
Contro
Sig. (CF: ) Controparte_1 C.F._1
Avv. Danilo Consorti
opposto
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ex art. 615 cpc la Parte_2
conveniva in giudizio per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1
conclusioni: Accertare e dichiarare: la sussistenza per tutti i motivi fin qui argomentati, dedotti e provati e che vi è pertanto il concreto pericolo di un danno ingiusto irreparabile per l'esecuzione coltivata, incluso la perdita da parte di di ogni sostegno economico di cui sopra e Parte_2
per l'effetto sospendere ex art. 615 c.p.c. comma 1 l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di notificato il 24.05.2023 a presso Parte_2
il proprio domicilio IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare : la violazione processuale da parte di Sig. dei dettami previsti dall'art. 660 co. 1 e co. 7 c.p.c. per aver notificato Controparte_1
l'atto di “Intimazione di Sfratto” in modalità difforme da come prevede la legge, in grave violazione del diritto di difesa e dell'esercizio legittimo dei diritti e delle proprie ragioni ex art. 24 Costituzione. Accertare e dichiarare: la nullità “ipso iure” sia del Contratto di locazione Commerciale versato in atti tra e Sig. Parte_2 Parte_2 Controparte_1
datato 22/03/2000 e sia parimenti per le stesse medesime motivazione dedotte nella presente
[...]
Opposizione della Scrittura Privata sempre tra Parte_2
e Sig. del 04/07/2018 a causa della mancata Parte_2 Controparte_1
registrazione del Contratto e della Scrittura Privata presso l'Agenzia delle Entrate competente in violazione di Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 anche in ottemperanza alla legge previgente alla data 17/05/22. Accerti e dichiari: la totale carenza di procedibilità giudiziale della domanda attorea incluso la richiesta di ingiunzione processata scientemente ed illegittimamente con la notifica in rinnovo dell'Atto di Precetto in totale carenza di una documentazione contabile probatoria delle somme richieste preventivamente in violazione di legge da Avv. Consorti addirittura a favore di soggetti terzi estranei e diversi dalle parti come riportate nel contratto del 22/03/2000. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari tutti, maggiorati di IVA e CAP e spese generali, incluse inoltre a tutte le spese sostenute del presente giudizio.
Deduceva l'opponente a sostengo della propria domanda violazione processuale da parte del
[...]
dei dettami previsti dall'art. 660 co. 1 e co. 7 c.p.c. per aver notificato l'atto di Controparte_1
“Intimazione di Sfratto” in modalità difforme da come prevede la legge e la mancata registrazione del Contratto e della Scrittura Privata presso l'Agenzia delle Entrate competente in violazione di
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346 anche in ottemperanza alla legge previgente alla data 17/05/22.
- Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando la domanda di parte attrice, così concludendo:
Voglia il Tribunale rigettare la spiegata opposizione poiché infondata, pretestuosa e defatigatoria con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di lite.
Con espressa richiesta di condanna per abuso dello strumento processuale dell'impugnazione ex art. - Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e procedutosi a discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Preliminarmente va evidenziato come, da quanto risulta dai documenti in atti e dalle asserzioni difensive delle parti, l'importo preteso dall'opposta oggetto dell'intimazione di pagamento in questione sia pacifico, non sussistendo contestazioni al riguardo e non essendo stati acquisiti al processo fatti estintivi relativi al pagamento o relative quietanze.
Va ancora preliminarmente escluso che nell'opposizione a precetto, a prescindere dal soggetto a cui l'onere di stimolare il relativo procedimento, debba procedersi con la Mediazione prevista a pena di improcedibilità della domanda. Ciò pr due ordini di motivi: il primo che per quanto previsto dall'art. 5 del Dlgs 28/10 l'atto di precetto non è atto introduttivo di una causa;
il secondo, in quanto la normativa sopra richiamata prevede all'art. 5, comma IV, lett. E, l'esclusione dell'obbligatorietà del previo esperimento della Mediazione, nei giudizi di opposizione all'esecuzione forzata. ed ai relativi giudizi incidentali di cognizione.
b) Sulla violazione dell'art. 660 cpc
Parte opponente eccepisce la violazione dell'art. 660, commi 1 e 7, ovvero la notificazione della convalida di sfratto non avvenuta ai sensi dell'art. 137 cpc notifica che, se non eseguita a mani proprie,
deve essere seguita da notificazione di lettera raccomandata.
La norma, quindi, prevede come forma di notifica quella prevista all'art. 137 cpc, salvo che nel contratto sia stato pattuito che le notificazioni debbano avvenire nel domicilio eletto, fatto questo escluso nel caso di specie.
Ebbene, l'opposta ha notificato la convalida di sfratto presso l'indirizzo pec della opponente, indirizzo pec indiscutibilmente riferito alla società opponente in quanto risultante dai pubblici registri, indirizzo che l'opponente aveva l'obbligo di possedere. Infatti, la notifica telematica è istituto previsto dalla legge 53/94, che ha subito modifiche nel corso degli anni. Possedere un indirizzo pec è divenuto obbligatorio per tutte le imprese ed i professionisti con Dl 179/12, indirizzo che risulterà in pubblici elenchi.
La notifica in proprio tramite PEC, così come disciplinata dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53/94 nata come modalità alternativa e, soprattutto, facoltativa a quella tradizionale, è divenuta, in alcuni casi,
obbligatoria al punto che, ove effettuata in modalità diversa, deve intendersi addirittura nulla.
Deve ritenersi, pertanto, assolutamente parificata la notifica avvenuta nell'indirizzo pec di una società
obbligata a possederlo rispetto alla notifica ex art. 137 cpc. Come sopra premesso, poi, nessun patto venne concluso tra le parti con lo scopo di escludere tale forma di notificazione, anche attraverso la pattuizione specifica di luoghi espressamente indicati ove eseguire la notifica.
La domanda oggetto della presente eccezione va pertanto respinta.
c) L'opponente eccepisce, altresì, la mancata registrazione del Contratto e della Scrittura Privata
presso l'Agenzia delle Entrate competente in violazione di Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,
comma 346.
Sul punto, l'eccezione va disattesa.
E' indubbio che il contratto di locazione in questione venne sottoscritto in data antecedente alla normativa invocata dall'opponente; inoltre, secondo costante principio giurisprudenziale la norma di cui all'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004 che prevede la nullità del contratto di locazione in difetto di registrazione, si applica solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, giusta il criterio generale di cui all'art. 11 delle preleggi e considerata l'assenza nella norma di una previsione che imponga la registrazione dei contratti in corso (Cass. n.27169/16).
In ogni caso, è principio giurisprudenziale pacifico e costante quello secondo cui la tardiva registrazione di un contratto di locazione fa venir meno la nullità del contratto stesso prevista dall'articolo 1, comma 346 della legge n. 311/2004 (Cass. n. 34156/19). Risulta dagli atti, dai provvedimenti acquisiti al presente processo e dalle asserzioni difensive delle parti – che rispettivamente allegano e non contestano quanto di seguito precisato - che il contratto di locazione in questione venne tardivamente registrato il 15.12.22.
Anche questa domanda relativa alla presente eccezione va pertanto respinta.
Conseguentemente, l'opposizione appare infondata e va rigettata.
d) Va ora esaminata la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla opposta.
Come è noto, la domanda ex art. 96 cpc va ricondotta in termini di sussistenza di elementi diretti a configurare un abuso del processo da parte del soggetto che promuove azione giudiziaria,
intendendosi per tale il comportamento di colui che agisca o resista in giudizio pur essendo consapevole, con malafede, dolo o quantomeno colpa grave, della infondatezza delle proprie pretese,
con pregiudizio sia per la controparte che per il buon andamento della giustizia, o senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza della infondatezza della propria posizione (Cass. 24649/19).
Ebbene, nel caso di specie le contestazioni proposte dalla parte opponente appaiono certamente frutto di scarsa diligenza nell'aver valutato norme giuridiche già oggetto di interpretazione chiara ed univoca contrastante con i propri assunti difensivi, comportando le difese svolte una mera azione a carattere dilatorio con pregiudizio in danno alla controparte ed al buon andamento della giustizia.
Parte opponente va quindi condannata a pagare in favore della controparte la somma di euro
600,00 a tale titolo.
e) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 5.810,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- respinge l'opposizione formulata dalla Parte_2
;
[...]
- accoglie la domanda ex art. 96 cpc proposta dalla opposta e per l'effetto condanna la società
[...]
a pagare in favore del signor Parte_2
la somma di euro 600,00; Controparte_1
- condanna società a rifondere Parte_2
al signor le spese di lite che liquida in euro 5.810,00, oltre spese Controparte_1
forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno, 26/06/2024
Il Giudice
Roberto Ricci 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
96 cpc III comma.