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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 06.05.2024 al n. 2340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliata in Acerra alla Via Palestro n. 4, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Mariagrazia Montano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla Via Giovanni XXIII n.7 C.F._2 presso lo studio dell'avv.to Ciro Orria, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note d'udienza del 16.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio, con il sig. , il 05.04.2008 ad Acerra (n. 9 – Parte 2 – Serie A - anno Controparte_1 2008) e che dalla loro unione è nata la figlia , nata ad [...] l'[...], esponeva che Per_1
il Tribunale di Nola aveva emesso decreto di omologa n. 1772/2021 della separazione personale dei coniugi in data 03.11.2021. Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dei provvedimenti emessi in sede di omologazione della separazione personale dei coniugi relativamente al mantenimento della figlia minorenne con ciò ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente, a titolo di mantenimento per la figlia , euro 300,00 rivalutabili annualmente ed automaticamente Per_1 secondo gli indici Istat oltre all'obbligo a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, conferma dell'assegnazione della casa coniugale a favore della stessa ricorrente e vittoria di spese.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle pattuizioni già omologate in sede di separazione personale dei coniugi dal Tribunale di Nola con decreto di omologa n. 1772/2021.
Con note depositate per l'udienza del 16.12.2024 entrambe le parti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti disposti da codesto
Tribunale in sede di separazione.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate, riserva la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto n. cronol. 1772/2021 di omologazione della separazione delle parti emesso dal Tribunale di Nola in data 03.11.2021. Quanto ai provvedimenti accessori, data la richiesta delle parti di confermare quanto statuito in sede di separazione personale, e considerato che nulla è mutato rispetto al tempo della separazione, questo collegio ritiene di confermare l'affido condiviso della minore , con residenza Persona_2
abituale presso la casa della madre cui resta assegnata la casa coniugale.
Egualmente, per quanto concerne il mantenimento della minore, questo collegio ritiene di confermare l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere, nell'interesse della Controparte_1
minore ed in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese euro 300,00 in Parte_1
contanti, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo. Resta a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% la contribuzione alle spese straordinarie e mediche, ivi comprese quelle scolastiche e per la formazione culturale e fisica della minore, così come disciplinate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021.
Per quanto concerne infine il diritto di visita padre/ figlia, si prevede che il sig. Controparte_1
potrà esercitare liberamente il diritto di visita nei confronti della minore , compatibilmente Per_1 con le esigenze scolastiche, sportive, ricreative e personali di quest'ultima e potrà tenere con sé la minore a settimane alterne nei week-end, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, ricreative e personali della minore la quale, sempre previo accordo con la Sig.ra potrà soggiornare con il padre anche nei giorni infrasettimanali;
per Parte_1
quanto concerne le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con uno dei genitori e Natale con l'altro, l'ultimo dell'anno con un genitore e Capodanno con l'altro coniuge, lo stesso per la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; in relazione alle ferie estive la minore potrà trascorrere con il padre quindici giorni da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno;
la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma ed il compleanno della stessa e con il padre la festa del papà ed il compleanno dello stesso;
per le altre festività, compreso il compleanno e l'onomastico della minore, i coniugi concorderanno le modalità preventivamente.
Spese compensate stante le conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 05.04.2008 in Acerra (n. 9 – Parte 2 – Serie A – anno 2008);
[...] Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74; c) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Persona_2
madre;
d) assegna la casa familiare alla sig.ra Parte_1
e) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del minore euro 300,00 somma Parte_1
rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% la contribuzione alle spese straordinarie e mediche, ivi comprese quelle scolastiche e per la formazione culturale e fisica della minore, così come disciplinate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021;
g) dispone, per quanto concerne il diritto di visita padre/figlia, in conformità alla parte motiva;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio dell'08.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 06.05.2024 al n. 2340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili
TRA
, nata ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elettivamente domiciliata in Acerra alla Via Palestro n. 4, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Mariagrazia Montano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Acerra (NA) alla Via Giovanni XXIII n.7 C.F._2 presso lo studio dell'avv.to Ciro Orria, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note d'udienza del 16.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 06.05.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio, con il sig. , il 05.04.2008 ad Acerra (n. 9 – Parte 2 – Serie A - anno Controparte_1 2008) e che dalla loro unione è nata la figlia , nata ad [...] l'[...], esponeva che Per_1
il Tribunale di Nola aveva emesso decreto di omologa n. 1772/2021 della separazione personale dei coniugi in data 03.11.2021. Sulla scorta delle predette deduzioni, la ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dei provvedimenti emessi in sede di omologazione della separazione personale dei coniugi relativamente al mantenimento della figlia minorenne con ciò ponendo a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente, a titolo di mantenimento per la figlia , euro 300,00 rivalutabili annualmente ed automaticamente Per_1 secondo gli indici Istat oltre all'obbligo a contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, conferma dell'assegnazione della casa coniugale a favore della stessa ricorrente e vittoria di spese.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle pattuizioni già omologate in sede di separazione personale dei coniugi dal Tribunale di Nola con decreto di omologa n. 1772/2021.
Con note depositate per l'udienza del 16.12.2024 entrambe le parti chiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti disposti da codesto
Tribunale in sede di separazione.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate, riserva la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stato altresì prodotto il decreto n. cronol. 1772/2021 di omologazione della separazione delle parti emesso dal Tribunale di Nola in data 03.11.2021. Quanto ai provvedimenti accessori, data la richiesta delle parti di confermare quanto statuito in sede di separazione personale, e considerato che nulla è mutato rispetto al tempo della separazione, questo collegio ritiene di confermare l'affido condiviso della minore , con residenza Persona_2
abituale presso la casa della madre cui resta assegnata la casa coniugale.
Egualmente, per quanto concerne il mantenimento della minore, questo collegio ritiene di confermare l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere, nell'interesse della Controparte_1
minore ed in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese euro 300,00 in Parte_1
contanti, somma rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo. Resta a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% la contribuzione alle spese straordinarie e mediche, ivi comprese quelle scolastiche e per la formazione culturale e fisica della minore, così come disciplinate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021.
Per quanto concerne infine il diritto di visita padre/ figlia, si prevede che il sig. Controparte_1
potrà esercitare liberamente il diritto di visita nei confronti della minore , compatibilmente Per_1 con le esigenze scolastiche, sportive, ricreative e personali di quest'ultima e potrà tenere con sé la minore a settimane alterne nei week-end, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, ricreative e personali della minore la quale, sempre previo accordo con la Sig.ra potrà soggiornare con il padre anche nei giorni infrasettimanali;
per Parte_1
quanto concerne le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni la Vigilia di Natale con uno dei genitori e Natale con l'altro, l'ultimo dell'anno con un genitore e Capodanno con l'altro coniuge, lo stesso per la Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; in relazione alle ferie estive la minore potrà trascorrere con il padre quindici giorni da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno;
la minore trascorrerà con la madre la festa della mamma ed il compleanno della stessa e con il padre la festa del papà ed il compleanno dello stesso;
per le altre festività, compreso il compleanno e l'onomastico della minore, i coniugi concorderanno le modalità preventivamente.
Spese compensate stante le conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e il 05.04.2008 in Acerra (n. 9 – Parte 2 – Serie A – anno 2008);
[...] Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74; c) affida la minore ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale presso la Persona_2
madre;
d) assegna la casa familiare alla sig.ra Parte_1
e) pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento del minore euro 300,00 somma Parte_1
rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo;
f) pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% la contribuzione alle spese straordinarie e mediche, ivi comprese quelle scolastiche e per la formazione culturale e fisica della minore, così come disciplinate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021;
g) dispone, per quanto concerne il diritto di visita padre/figlia, in conformità alla parte motiva;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio dell'08.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)