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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1095/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6718/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Naso - Via Guglielmo Marconi 2 98074 Naso ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250013931853000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 313/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di DE SI e del Comune di Naso avverso cartella di pagamento n° 29520250013931853000 per IMU anno 2014 di €.3.095,88, deducendo che già la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n°
3252/2021, depositata in data 25/11/2021 e non appellata, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento.
Non è costituito il Comune di Naso benché regolarmente citato.
Costituita DER deduce che in corso di causa il Comune di Naso, Ente Creditore, ha disposto lo sgravio del ruolo n.2025/2479, giusta provvedimento dell'08/10/2025 che allega, e conclude per cessata materia del contendere con esonero dalle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale, come da richiesta di parte ricorrente in udienza di trattazione,
l'ente impositore va condannato al pagamento delle spese di giudizio, posto che l'avviso di accertamento era stato precedentemente annullato.
Le spese di giudizio devono essere compensate con DER atteso il suo ruolo esclusivo di agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di
Naso al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 in favore di parte ricorrente da distrarre al procuratore antistatario dello stesso. Messina 22/1/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6718/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Nominativo_1 Nominativo_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Naso - Via Guglielmo Marconi 2 98074 Naso ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Messina - Via Ugo Bassi 126 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250013931853000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 313/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, rappresentato e difeso dal dr. Difensore_1, propone ricorso nei confronti di DE SI e del Comune di Naso avverso cartella di pagamento n° 29520250013931853000 per IMU anno 2014 di €.3.095,88, deducendo che già la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n°
3252/2021, depositata in data 25/11/2021 e non appellata, aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento.
Non è costituito il Comune di Naso benché regolarmente citato.
Costituita DER deduce che in corso di causa il Comune di Naso, Ente Creditore, ha disposto lo sgravio del ruolo n.2025/2479, giusta provvedimento dell'08/10/2025 che allega, e conclude per cessata materia del contendere con esonero dalle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale, come da richiesta di parte ricorrente in udienza di trattazione,
l'ente impositore va condannato al pagamento delle spese di giudizio, posto che l'avviso di accertamento era stato precedentemente annullato.
Le spese di giudizio devono essere compensate con DER atteso il suo ruolo esclusivo di agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna il Comune di
Naso al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 900,00 in favore di parte ricorrente da distrarre al procuratore antistatario dello stesso. Messina 22/1/2026